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Sentenza

Sentenza n. 719/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 792,68, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al compenso individuale accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 per il periodo di servizio prestato a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 792,68, oltre al maggiore importo tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione il 19 giugno 2025 e la ricorrente ha agito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Dedotta l'inerzia ministeriale, ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, consentendogli di delegare gli adempimenti a un dirigente o funzionario apicale. Il commissario dovrà provvedere, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, anche all'eventuale allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non necessaria in considerazione della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora; nel caso concreto la domanda di astreinte è stata respinta perché il Tribunale ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto sussistente.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva; la notifica al domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta valida.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 479 c.p.c. in tema di titolo esecutivo costituito da copia conforme del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 7 CCNL comparto scuola 15 marzo 2001

    È indicato quale fonte del compenso accessorio spettante al personale docente ed educativo, riconosciuto dal giudice ordinario alla ricorrente.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo conformativo riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell'ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consentono di accertare l'inerzia dell'amministrazione, purché sia comprovato anche il passaggio in giudicato del titolo.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli adempimenti contabili necessari al pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato che imponga il pagamento di una somma di denaro; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile l'adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione contestuale di un'astreinte quando il giudice ritenga il rimedio commissariale adeguato a garantire l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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