Cassazione Penale, Sentenza n. 25071/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente impugnava l’ordinanza del giudice dell’esecuzione della Corte d’appello di Palermo che aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne irrevocabili per partecipazione a un’associazione mafiosa radicata nel territorio di Passo di Rigano. La prima condanna riguardava la partecipazione all’associazione in un periodo che terminava nel 1997; la seconda riguardava la partecipazione, con ruolo apicale, nel periodo aprile 2018-giugno 2019. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la continuità del disegno criminoso non poteva essere esclusa solo per il mutamento della struttura associativa o per la distanza temporale, e che il fatto di aver assunto una posizione apicale nella medesima cosca era compatibile con la progressione criminosa e non con la rottura del medesimo programma delittuoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato l’ordinanza perché aveva escluso la continuazione valorizzando essenzialmente il lungo intervallo temporale e la detenzione del ricorrente, senza svolgere una specifica indagine sulla natura dei due sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, necessaria per verificare l’unicità del momento deliberativo. Ha inoltre osservato che il sopravvenuto stato detentivo non esclude di per sé la permanenza della partecipazione al sodalizio mafioso, salvo cessazione della consorteria, recesso o esclusione dell’associato, e che il successivo riconoscimento di un ruolo apicale può essere indice di continuità partecipativa. L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
indica i reati associativi mafiosi oggetto delle due condanne e il perimetro materiale entro cui si discute la continuazione
art. 671 c.p.p.
è il riferimento normativo per l’applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato
art. 34, comma 1, c.p.p.
richiamato dalla sentenza costituzionale in tema di incompatibilità del giudice del rinvio
art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato dalla sentenza costituzionale in tema di giudizio di rinvio dopo annullamento
Corte cost., 3 luglio 2013, n. 183
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme processuali nella parte in cui consentivano al medesimo giudice di partecipare al rinvio dopo avere pronunciato sull’istanza in sede esecutiva
Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661-02
"il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio"
la partecipazione all’associazione mafiosa permane nonostante la detenzione, salvo cessazione della consorteria, recesso o esclusione positivamente accertati
Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375-01
per la continuazione tra reati di associazione mafiosa occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività concreta e sulla continuità nel tempo
Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, PG in proc. Romano, Rv. 281385
richiamata per le regole di comportamento delle organizzazioni mafiose desumibili da massime di अनुभव/esperienza
Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PM in proc. Devona, Rv. 277312
richiamata per il rilievo di massime di esperienza sulle dinamiche delle organizzazioni mafiose
Massime di principio
- Nella valutazione della continuazione tra reati associativi di tipo mafioso non è sufficiente valorizzare il solo decorso del tempo tra due condotte, occorrendo accertare se vi sia continuità del medesimo programma criminoso e del medesimo sodalizio.
- Lo stato di detenzione sopravvenuto non interrompe automaticamente la partecipazione all’associazione mafiosa; la cessazione del vincolo associativo richiede una verifica positiva di cessazione della consorteria, recesso dell’associato o sua esclusione.
- Ai fini dell’art. 671 c.p.p. il giudice dell’esecuzione deve compiere un’indagine specifica sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità temporale, per verificare l’unicità del momento deliberativo.
- Nel contesto delle organizzazioni mafiose, il successivo riconoscimento di un ruolo apicale all’interno della medesima cosca può costituire indice di permanenza o continuità della partecipazione, non necessariamente di cesura del disegno criminoso.
- Quando viene annullata una decisione resa dal giudice dell’esecuzione sull’istanza di continuazione, il rinvio deve essere trattato da un giudice in diversa composizione ove ricorrano le condizioni di incompatibilità già affermate dalla Corte costituzionale.
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