Sentenza n. 1078/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia del 18 novembre 2023, n. 442
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva ingiunto al Comune di Nicotera il pagamento di € 9.121,24, oltre IVA e interessi, nonché il rimborso delle spese di lite liquidate in favore del difensore distrattario. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato al Comune il 6 novembre 2024. Nonostante ciò, l’amministrazione non ha dimostrato di avere integralmente adempiuto al titolo giudiziale. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a. L’amministrazione è stata dichiarata obbligata a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, detratte le somme eventualmente già pagate, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Segretario comunale di Tropea, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione integrale di un titolo giudiziale definitivo nei confronti dell’amministrazione inadempiente; il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del Commissario ad acta.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione a un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, nei limiti delle somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di prova dell’avvenuto adempimento del titolo giudiziale definitivo giustifica l’accoglimento della domanda del creditore.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di persistente inerzia.
- Le spese dell’intervento del Commissario ad acta e quelle del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
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