Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23234/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Sorrentino censura l'erronea applicazione dell'art. 644 c.p. sostenendo l'assenza di una pattuizione usuraria iniziale (usura "sopravvenuta"/assenza di pattuizione), la contraddittorietà e carenza di motivazione con riguardo all'attendibilità della persona offesa (Fiore), la mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3‑bis c.p.p., il travisamento di prova decisiva (dichiarazioni del teste Mazza), l'erronea applicazione dell'aggravante per aver agito nei confronti di un imprenditore e l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione). Manzo censura la motivazione di appello (violazione degli artt. 576 e 603 c.p.p.), la mancata rinnovazione dell'istruttoria orale nonostante il giudice di appello abbia riformato la valutazione della prova dichiarativa, e contesta la ricostruzione della compravendita immobiliare (capo A n.4) ritenuta usuraria dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Massimo Manzo fondato e quello di Eduardo Sorrentino in parte fondato. In particolare la Cassazione ha annullato la sentenza di appello con riferimento alla posizione del Manzo e ha annullato, limitatamente, la decisione di appello sul capo A punto 4 (la vicenda della compravendita immobiliare) anche per il Sorrentino. Per il resto i ricorsi di Sorrentino sono stati respinti: la Corte ha confermato la configurabilità del reato di usura per i fatti riferiti ai punti 1), 2) e 3) del capo A e ha ritenuto infondate le doglianze sulla attendibilità della persona offesa nella parte decisiva. La Cassazione ha inoltre richiamato l'obbligo, per il giudice d'appello che riformi la sentenza ai soli effetti civili sulla base di diversa valutazione di prova dichiarativa, di fornire motivazione "rafforzata" e, ove necessario, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3‑bis. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata nei punti sopra indicati e rimessa alle sedi competenti per gli ulteriori provvedimenti.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    La Corte ribadisce che il reato di usura può formarsi in modo progressivo ("a formazione progressiva") e anche per "dazione" di interessi usurari nel corso del rapporto; non è necessaria una pattuizione esplicita iniziale se vi è uno sbilanciamento usurario reale e verificabile (superamento del tasso‑soglia).

  • art. 603 cod. proc. pen. comma 3‑bis

    art. 603 comma 3‑bis cod. proc. pen.

    Se il giudice d'appello riforma una sentenza assolutoria ai soli fini civili sulla base di diversa valutazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (esame orale della persona offesa) e, comunque, a fornire una motivazione rafforzata che giustifichi il diverso apprezzamento.

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevato che la continuità/accertamento della continuazione deve essere dedotta e valutata sulla base della concreta articolazione delle vicende: la Corte ha ritenuto precluso il motivo che non era stato dedotto in appello, e ha richiamato i limiti della riconsiderazione in cassazione di questioni non sollevate nei gradi precedenti.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al dovere motivazionale del giudice d'appello: la sentenza di appello che riformi decisioni di merito deve esporre ragioni sufficienti e, se modifica valutazioni decisive della prova dichiarativa, fornire spiegazioni rafforzate.

  • art. 1, comma 1, DL 394/2000

    art. 1 comma 1 DL 394 del 2000

    Richiamato dalla difesa in tema di impossibilità di configurare usura "sopravvenuta" a causa della caduta dei tassi; la Corte comunque riafferma la possibilità di configurare usura per "dazione" anche senza pattuizione iniziale espressa.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione del comma 3‑bis all'art. 603 c.p.p.)

    La modifica normativa ha imposto al giudice d'appello l'obbligo di rinnovare l'istruttoria ove la riforma si fondi su diversa valutazione di prova dichiarativa ritenuta decisiva; la Corte richiama l'arresto delle Sezioni Unite che chiarisce tale obbligo.

Massime di principio

  • Il reato di usura può formarsi "a formazione progressiva": non è necessaria una pattuizione esplicita iniziale se, nel corso del rapporto, si verifica uno sbilanciamento oggettivo tra prestiti erogati e somme effettivamente restituite (usura per "dazione").
  • La valutazione della attendibilità della persona offesa può essere frazionata: la mala fede o comportamenti truffaldini del dichiarante non comportano automaticamente l'inesistenza dell'usura denunciata se altri elementi e riscontri documentali ne sostengono la fondatezza.
  • Quando il giudice d'appello riformi una sentenza assolutoria ai soli fini civili sulla base di una diversa valutazione di prova dichiarativa decisiva, deve fornire una motivazione "rafforzata" che spieghi punto per punto le ragioni del diverso apprezzamento e, se necessario, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 co. 3‑bis c.p.p.).
  • Il sindacato in sede di legittimità è limitato: la Cassazione verifica la sussistenza, la logicità e la coerenza della motivazione e non sostituisce il proprio giudizio a quello di merito riguardo alla persuasività complessiva della prova, salvo vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di atti probatori decisivi.
  • L'aggravante per aver agito nei confronti di un imprenditore va valutata anche con riferimento allo "status" dell'offeso (anche se di fatto silente o momentaneamente non operativo), purché emerga che la persona sia riconducibile alla qualità protetta dalla norma.
  • Le doglianze processuali non possono sollevare in cassazione questioni non dedotte nel grado di appello: limiti di deducibilità e di preclusione impediscono di ottenere riesami che non siano stati preventivamente prospettati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.