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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 900/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione e detenzione di armi, censurando la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari (sosteneva che i fatti erano avvenuti tra aprile e maggio 2019 e che la condanna per fatti del giugno 2019 avrebbe avuto effetto deterrente; i precedenti erano datati e non specifici, dunque non concreto il pericolo di reiterazione) e l'adeguatezza della misura, lamentando contraddizione nella valutazione della capacità di autocontrollo del prevenuto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva e irregolare presentazione: il ricorso era stato depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace di San Severo (19/07/2022) e pervenuto al Tribunale di Bari solo il 29/07/2022; secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite la data rilevante è la data di pervenimento alla cancelleria competente e l'impugnazione deve essere presentata presso l'ufficio del giudice che ha emesso l'atto. Perciò non è stato esaminato il merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la decisione impugnata è stata eseguita ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, sentenza Bottari n.1626 del 24/09/2020 (Rv. 280167)

    in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo

    Stabilisce che il termine di impugnazione decorre in relazione alla ricezione dell'atto da parte della cancelleria competente e che la presentazione presso uffici diversi comporta il rischio di inammissibilità per tardività

  • art. 311 c.p.p. (comma 1 e richiamo al comma 2)

    Regola il termine breve (10 giorni) e la competenza per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le misure cautelari; va osservato il luogo di deposito indicato dalla norma per evitare decadenze

  • art. 582 c.p.p. (comma 2)

    Prevede aspetti relativi alla trasmissione degli atti; la Corte ha richiamato che non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice competente in luogo della tempestiva presentazione del ricorso da parte del ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, all'ammenda a favore della Cassa delle ammende

  • art. 28 Reg. Esec. c.p.p.

    Regola gli aspetti esecutivi una volta che la decisione che rende esecutivo il provvedimento è passata; qui la Corte ha disposto l'esecuzione dell'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • Verificare sempre la cancelleria competente prima di depositare un ricorso cautelare: il termine è valutato rispetto alla data di ricezione presso l'ufficio competente, non alla data di deposito presso un ufficio diverso
  • La mancata osservanza delle regole di forma e di luogo di presentazione può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito
  • In caso di inammissibilità per errori procedurali il ricorrente può essere condannato a spese e ammende: la negligenza nella scelta dell'ufficio può avere conseguenze economiche
  • Se si vuole contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, è essenziale che il ricorso sia tempestivo e correttamente notificato; solo allora il giudice di legittimità esaminerà il merito (es. valutazione della pericolosità, del tempo trascorso, dell'effetto deterrente di precedenti condanne, della specificità dei precedenti)
  • Nella difesa cautelare è utile documentare tempestivamente l'assenza di reiterazione criminosa e la non specificità dei precedenti, ma prima ancora va assicurata la validità formale e temporale dell'impugnazione

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