Sentenza n. 559/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - della del.ne C.C. n. 19 del 12.05.2020 del Comune di Monopoli, pubblicata dall''01.06.2020 al 15.06.2020, recante l''approvazione dell''adeguamento del PUG del Comune di Monopoli al PPTR ai sensi dell''art. 11, co. 12, l.r. 20/2001 e dell''art. 97, co. 7, NTA del PPTR, nella parte in cui ha perimetrato i sotto ambiti P2-2 “Riqualificazione Urbana” e “Attività Portuali”, di cui fanno parte i suoli delle ricorrenti, in fascia A; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Monopoli n. 19 del 12 maggio 2020, recante l’adeguamento del PUG al PPTR, nella parte in cui ha incluso i suoli delle ricorrenti nella fascia A dei territori costieri
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, proprietarie di suoli situati entro 300 metri dalla linea di battigia e ricompresi nel sotto-ambito P2-2 “Riqualificazione Urbana” e “Attività Portuali” del PUG, hanno contestato la loro perimetrazione nella fascia A del PPTR, anziché nella fascia B. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, la disciplina della fascia A avrebbe impedito la realizzazione del porto turistico e delle relative infrastrutture sui loro suoli, mentre la disciplina della fascia B avrebbe consentito l’inclusione delle aree nel piano urbanistico esecutivo diretto alla realizzazione del porto turistico. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che il sistema di perequazione urbanistica previsto dal PUG consente il trasferimento dei diritti edificatori dalle aree in fascia A alle aree in fascia B del medesimo comparto P2, senza riduzione della superficie utile lorda spettante alle proprietarie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la classificazione dei suoli in fascia A non determini alcuna perdita o decurtazione dei diritti edificatori, poiché il sistema perequativo previsto dal PUG consente il loro trasferimento dalle aree maggiormente tutelate alle aree in fascia B dello stesso ambito P2, dove i diritti possono essere concentrati e concretamente esercitati nell’ambito del piano urbanistico esecutivo esteso all’intero comparto. Ne deriva una piena indifferenza patrimoniale per le ricorrenti. Il Collegio ha inoltre affermato che l’assetto urbanistico adottato rientra nell’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente nella pianificazione del territorio e che non emergono illogicità abnormi, irragionevolezza manifesta, sproporzione evidente o erronei presupposti di fatto. Le scelte di pianificazione non sono vincolate dalle precedenti destinazioni urbanistiche più favorevoli e, trattandosi di atti amministrativi generali, non richiedono una motivazione puntuale. Infine, l’inclusione dei suoli nei territori costieri è stata ritenuta conseguenza automatica del vincolo paesaggistico imposto ex lege dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004, in ragione della collocazione entro 300 metri dalla linea di battigia, e non il risultato di una scelta discrezionale comunale. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Monopoli; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle altre amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 45 NTA del PPTR
La disciplina della fascia A è stata valutata dal giudice nel quadro del sistema di tutela dei territori costieri; la classificazione in fascia A non comporta, nel sistema perequativo applicato, la perdita dei diritti edificatori.
art. 9.14.3/S NTA del PUG
La disposizione comunale disciplina le aree perimetrate in fascia A e richiama l’art. 45 delle NTA del PPTR.
art. 9.14.4/S NTA del PUG
La disposizione disciplina le aree perimetrate in fascia B e consente la concreta concentrazione dell’edificazione nell’ambito del PUE relativo al comparto P2.
art. 7/S NTA del PUG
Prevede il principio della perequazione urbanistica, applicabile ai sotto-ambiti del sistema portuale.
art. 14.04/S NTA del PUG
Rende applicabile il principio perequativo ai sotto-ambiti del sistema portuale.
art. 2 l.r. Puglia 20/2001
È richiamato quale fondamento del principio della perequazione urbanistica quale criterio informatore della pianificazione regionale.
art. 97, comma 7, NTA del PPTR
È indicato quale base normativa dell’adeguamento del PUG al PPTR.
art. 11, comma 12, l.r. 20/2001
È indicato quale base normativa dell’adeguamento del PUG al PPTR.
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004
Impone ex lege la tutela paesaggistica dei territori costieri entro 300 metri dalla linea di battigia; il vincolo opera automaticamente in ragione della localizzazione geografica dell’area.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
È richiamato per qualificare gli strumenti di pianificazione urbanistica come atti amministrativi generali, non soggetti a un obbligo di motivazione puntuale.
Massime di principio
- La classificazione di un’area in una fascia di maggiore tutela paesaggistica non determina una lesione patrimoniale o una perdita dei diritti edificatori quando il piano urbanistico prevede un meccanismo perequativo che consenta il trasferimento e la successiva concentrazione dei diritti in altre aree edificabili dello stesso comparto, senza riduzione della superficie utile spettante.
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione evidente, travisamento dei fatti o abnormità; il sindacato non può estendersi al merito delle opzioni pianificatorie.
- Le scelte contenute negli strumenti urbanistici generali non sono vincolate dalle precedenti destinazioni urbanistiche più favorevoli e, in quanto contenute in atti amministrativi generali, non richiedono una motivazione puntuale riferita alle singole proprietà, salvo che emergano specifiche anomalie o elementi di irragionevolezza.
- Il vincolo paesaggistico sui territori costieri entro 300 metri dalla linea di battigia deriva direttamente dalla legge e si applica automaticamente in base alla collocazione geografica dell’area; la sua inclusione nella pianificazione comunale costituisce recepimento di tale vincolo e non esercizio di una scelta discrezionale dell’amministrazione comunale.
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