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Sentenza

Sentenza n. 3365/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “San Pio” di Benevento n. 1004 del 23 ottobre 2025, pubblicata sulla piattaforma in data 27 ottobre 2025, recante aggiudicazione a A. De Mori a socio unico della gara indetta dalla medesima Azienda per l’affidamento quinquennale di 19 sistemi di emogasanalisi con fornitura di relativi materiali di consumo da destinare alle UU.OO. della medesima Azienda (CIG B4167155B6); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, segnatamente: tutti i verbali di gara; la graduatoria stilata nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche; la nota di riscontro da parte della stazione appaltante della lettera trasmessa a mezzo p.e.c. da Siemens, prot. n. 15966 del 29 luglio 2025; la lex specialis di gara: il bando, il Disciplinare ed i suoi allegati (Capitolato Speciale d’Appalto – con i relativi allegati); e per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso; e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. il 23 dicembre 2025: -della relazione tecnica a firma della Commissione giudicatrice di gara, prot. 024/0025534/GEN/APE del 27 novembre 2025, depositata in pari data, avente il seguente oggetto “Riscontro Nota Prot. n. 25077 del 24-11-2025 “Richiesta istruttoria e trasmissione documenti – Ricorso TAR Napoli Siemens Healthcare S.r.l. c/ De Mori c/ A.O.R.N. “San Pio””, con la quale si contestano i motivi di ricorso avanzati da Siemens con riguardo alla valutazione dalla stessa effettuata;

Giustizia amministrativa202506333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione quinquennale della fornitura e del noleggio di 19 sistemi di emogasanalisi, con gli atti di gara connessi, e relazione tecnica della commissione giudicatrice impugnata con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda classificata ha contestato l'aggiudicazione sostenendo che il sistema offerto dall'aggiudicataria non fosse conforme al requisito minimo previsto dall'Allegato A1 del capitolato, relativo a un sistema analitico totalmente a cartuccia comprendente sensori di misura, tutta la componente fluidica, reattivi, calibratori e controlli di qualità. Secondo la ricorrente, tale clausola avrebbe imposto un sistema integralmente chiuso e preassemblato, con anche la sonda di campionamento, la guarnizione e il modulo di ingresso contenuti nella cartuccia, mentre il sistema offerto presentava parte della componente fluidica all'esterno della cartuccia principale. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis e dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erronea valutazione, illogicità manifesta e ingiustizia grave. Con un secondo motivo è stata dedotta la violazione del punto 2.2.1 del capitolato, assumendo che il prodotto richiedesse interventi periodici di manutenzione ordinaria e che, pertanto, non fosse esente da manutenzione ordinaria come richiesto dalla gara. Con motivi aggiunti è stata impugnata la relazione tecnica della commissione giudicatrice depositata in giudizio a riscontro delle censure.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure senza esaminare le eccezioni di tardività e inammissibilità. Quanto al primo motivo, ha interpretato letteralmente e sistematicamente la clausola sul sistema totalmente a cartuccia, rilevando che essa impone l'integrazione nella cartuccia della componente fluidica relativa alla gestione dei liquidi di analisi, dei calibratori, dei lavaggi e dei reflui, ma non richiede che anche la sonda di ingresso, le guarnizioni e il modulo di ingresso, qualificati come componenti strutturali e pezzi di ricambio, siano contenuti nella cartuccia. La distinzione è stata ricavata anche dagli artt. 3.2 e 7.4 del capitolato, dalla relazione tecnica dell'aggiudicataria e dal manuale del produttore, che collocavano tali elementi tra ricambi e accessori, mentre indicavano come consumabili le cartucce e la carta termica. Il sistema offerto soddisfaceva quindi il requisito, poiché il Solution Pack sigillato incorporava le soluzioni di controllo e calibrazione, il lavaggio, la miscela di gas e i contenitori chiusi per reflui e coaguli. Il TAR ha richiamato anche un precedente del Consiglio di Stato relativo allo stesso sistema, secondo cui la presenza di una fluidica parzialmente esterna non implica necessariamente maggiori tempi di fermo né interventi dell'operatore sanitario eccedenti la sostituzione delle cartucce; gli interventi ulteriori sono rimessi al servizio di assistenza. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che il divieto di manutenzione ordinaria gravante sul personale sanitario mirasse a evitare che tali oneri ricadessero sugli operatori ospedalieri, finalità rispettata dall'offerta, poiché al personale restava soltanto la sostituzione delle cartucce. L'art. 7 del capitolato prevedeva inoltre assistenza full risk, comprensiva della fornitura e sostituzione dei pezzi di ricambio e dei materiali soggetti a usura. Sono state respinte anche le domande di inefficacia del contratto e di subentro o risarcimento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 6.000 oltre accessori per ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sono stati richiamati dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato la loro violazione.

  • art. 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto

    I materiali di consumo sono quelli forniti secondo le esigenze dell'amministrazione e sostituiti direttamente dagli operatori sanitari di reparto.

  • art. 7.4 del Capitolato Speciale d'Appalto

    Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura

    I pezzi di ricambio sono parti nuove o ripristinate destinate a sostituire componenti usurate o guaste e si distinguono dai materiali di consumo.

  • art. 2.2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto

    la manutenzione richiesta deve essere esente da qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria

    La previsione è stata interpretata nel senso di escludere che le operazioni di manutenzione ordinaria gravino sul personale sanitario, non nel senso di impedire ogni intervento manutentivo del fornitore.

  • art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto

    Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura

    La clausola prevede un servizio di assistenza e manutenzione full risk per tutta la durata contrattuale, comprensivo della sostituzione dei pezzi di ricambio e dei materiali soggetti a usura.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della lex specialis, il requisito di un sistema analitico totalmente a cartuccia deve essere ricostruito secondo il tenore letterale e la funzione della clausola: esso può imporre l'integrazione nella cartuccia delle componenti consumabili e dei fluidi di analisi, senza necessariamente estendersi alle componenti strutturali e ai pezzi di ricambio non consumabili.
  • La distinzione tra materiali di consumo e pezzi di ricambio può essere desunta dalla disciplina della lex specialis, dalla documentazione tecnica dell'offerta e dal manuale del produttore; le componenti sostituibili dal fornitore nell'ambito dell'assistenza non diventano per ciò solo materiali di consumo che debbano essere incorporate nella cartuccia.
  • Una clausola di gara che esclude la manutenzione ordinaria deve essere interpretata, quando il capitolato prevede assistenza full risk, nel senso che le operazioni manutentive non devono gravare sul personale dell'amministrazione utilizzatrice, ferma restando la possibilità che siano eseguite dal fornitore.
  • La presenza di una componente fluidica parzialmente esterna alla cartuccia non rende automaticamente il prodotto non conforme quando, secondo la documentazione tecnica e la funzione del requisito, l'operatore è limitato alla sostituzione delle cartucce, i reflui sono sigillati e gli interventi sulle componenti strutturali sono affidati al servizio di assistenza.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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