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Sentenza

Sentenza n. 625/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: della nota Regione Calabria, Dipartimento Protezione Civile, prot. 411270 del 21 giugno 2024, con la quale si richiede alla Provincia di Vibo Valentia la restituzione di somme;

Giustizia amministrativa202401493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di richiesta alla Provincia della restituzione di euro 1.599.239,02 per economie non utilizzate e spese ritenute non ammissibili nell’ambito di interventi urgenti di protezione civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente finanziatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia ha impugnato la nota regionale che richiedeva la restituzione di euro 1.599.239,02, relativi a convenzioni concernenti interventi urgenti di protezione civile per i danni causati dagli eventi atmosferici del 3 luglio 2006. In via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto regionale alla ripetizione delle somme, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla dazione dei finanziamenti o dalla scadenza delle convenzioni. Nel merito ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni e sviamento, assumendo che la pretesa restitutoria fosse incompatibile con una diversa convenzione del 3 maggio 2022, in forza della quale la Regione avrebbe dovuto corrispondere alla Provincia euro 1.736.321,42. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per motivazione incongrua e incompleta, difetto di istruttoria e sviamento, contestando l’adeguatezza della giustificazione contabile del debito. La Regione ha sostenuto che le somme relative alla diversa convenzione appartenevano a una distinta linea di finanziamento e non potevano essere compensate con gli importi da restituire, evidenziando altresì l’analiticità delle contestazioni contabili.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, affermando che, per finanziamenti destinati a interventi urgenti di protezione civile, il termine prescrizionale del diritto alla restituzione non decorre dalla dazione delle somme né dalla scadenza della convenzione, ma dalla conclusione del procedimento di rendicontazione e controllo, quando l’amministrazione accerta l’irregolarità delle spese o l’inadempimento. Nel caso concreto, il dies a quo è stato individuato nella ricezione della rendicontazione finale, trasmessa nel 2023, sicché il termine decennale non era decorso al momento della richiesta restitutoria. Ha poi escluso la contraddittorietà della pretesa regionale: le risorse derivavano da diverse linee di intervento e da autonome programmazioni finanziarie, pertanto il mancato utilizzo delle somme relative a una linea determinava l’obbligo di restituzione senza possibilità di compensazione con crediti riferiti a una diversa convenzione e a un diverso finanziamento. Ha infine ritenuto adeguata la motivazione della nota impugnata, che indicava analiticamente le economie non utilizzate e le spese non ammissibili: eccedenze rispetto al limite del 15% per le spese tecniche, una spesa eccedente il finanziamento dell’intervento A3.4 e una spesa estranea all’oggetto dell’intervento A6.1. Le deduzioni della Provincia sono state ritenute meramente assertive e non idonee a dimostrare concreti vizi logici, motivazionali o istruttori. La Provincia è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice non ha ravvisato un’illegittimità dell’azione amministrativa nella richiesta restitutoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della richiesta restitutoria è stata ritenuta sufficiente perché fondata su contestazioni contabili analitiche e su calcoli specificamente indicati.

  • art. 2935 c.c.

    "Il giorno in cui il diritto può essere fatto valere"

    Il dies a quo della prescrizione è stato individuato nel momento in cui, conclusa la rendicontazione, la Regione ha potuto accertare le irregolarità e far valere il diritto alla restituzione.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine decennale di prescrizione, richiamato dal giudice, non risultava decorso alla data della richiesta restitutoria.

Massime di principio

  • Per i finanziamenti pubblici destinati a interventi urgenti di protezione civile, il diritto dell’amministrazione alla restituzione di somme non utilizzate o non ammissibili decorre, ai fini della prescrizione, dalla conclusione del procedimento di rendicontazione e controllo e dall’accertamento dell’irregolarità o dell’inadempimento, non dalla mera erogazione delle somme né dalla scadenza della convenzione.
  • Quando le somme pubbliche sono erogate nell’ambito di autonome linee di intervento e di distinte programmazioni finanziarie, l’obbligo di restituzione delle economie o delle spese non ammissibili riferite a una linea non può essere neutralizzato mediante compensazione con eventuali crediti vantati dal beneficiario in relazione a una diversa convenzione e a un diverso finanziamento.
  • Una richiesta amministrativa di restituzione è adeguatamente motivata quando indica analiticamente le economie non utilizzate, le singole spese non ammissibili, i limiti convenzionali applicati e i relativi calcoli, anche mediante prospetti contabili richiamati nel provvedimento.
  • La contestazione del difetto di istruttoria o di motivazione non può fondarsi su deduzioni meramente assertive: il ricorrente deve indicare specifici elementi di fatto o di diritto idonei a dimostrare il concreto vizio logico, motivazionale o istruttorio dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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