Cassazione Penale, Sentenza n. 31117/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla responsabilità penale dell'imputato per violazioni ambientali (art. 256 Dlgs. 152/06 e art. 137 comma 1 del Dlgs. 152/06), sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la prova documentale della sussistenza dei titoli abilitativi anteriori all'accesso ispettivo, la natura non rifiuto di alcuni residui ("sanza"), l'assenza di accertamenti tecnici sull'inquinamento e la deposizione del consulente di parte che avrebbe escluso la pericolosità delle sostanze; 2) vizi di violazione di legge e motivazione sul trattamento sanzionatorio, censurando l'errata applicazione della diminuzione per le attenuanti generiche adottata partendo da una pena minima diversa (lett. b anziché lett. a), con conseguente determinazione della pena erronea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure fossero generiche o tardive: il ricorrente non ha depositato o trascritto nei termini la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza dei titoli abilitativi anteriori, e ha proposto questioni non specificamente contestate in appello (per cui inammissibili in cassazione). Inoltre la Corte ha ritenuto congrua e condivisa la motivazione dei giudici di merito riguardo alla materialità delle condotte e alla successiva regolarizzazione amministrativa non idonea ad escludere la responsabilità. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che in appello era stata solo dedotta l'eccessività della pena e non un errore di calcolo, quindi la nuova censura era inammissibile; comunque la determinazione della pena è stata ritenuta coerente (il primo giudice valutò anche la continuazione tra reati). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006
art. 256 (in particolare comma 1 e comma 2) e art. 137 comma 1
Le norme sono state applicate per contestare l'illecito smaltimento e la gestione illecita di rifiuti e gli scarichi di acque reflue; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate (versamenti, gestione non conforme e successiva regolarizzazione) giustificassero la condanna ai sensi di tali articoli, non essendo la successiva regolarizzazione idonea ad eliminare la responsabilità per i fatti anteriori
Codice di procedura penale
Applicato per l'onere delle spese di giudizio in caso di inammissibilità del ricorso e per la condanna al pagamento di somme equitative alla Cassa delle Ammende quando il ricorso non risulta proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione ai presupposti per l'imposizione di somme alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- In cassazione le censure di fatto e di travisamento della prova devono essere documentate: il ricorrente ha l'onere di riprodurre integralmente negli atti le prove o produrre copia degli atti che intende far valere; altrimenti la censura è generica e inammissibile
- Questioni o argomentazioni non specificamente sollevate e sviluppate in grado d'appello non possono essere per la prima volta proposte in cassazione (inammissibilità per novità)
- Se la difesa contesta la qualificazione tecnica di materiali (ad es. se una sostanza è o meno rifiuto o inquinante) è necessario depositare perizia o consulenza tecnica di parte e farla entrare formalmente nel fascicolo processuale affinché la Corte possa valutarla
- La successiva regolarizzazione amministrativa di un'attività non elimina automaticamente la responsabilità penale per comportamenti illeciti commessi anteriormente; i giudici di merito possono ritenere integrati i reati se le condotte antecedenti hanno creato un rischio o un danno
- Sul piano del trattamento sanzionatorio: contestazioni relative all'entità della pena devono essere formulate in modo coerente nei gradi precedenti; non si può sostituire in cassazione una censura diversa (ad es. errore di calcolo) rispetto a quella elevata in appello (ad es. mera eccessività)
- Per evitare la declaratoria di inammissibilità, le memorie e gli atti d'impugnazione devono essere specifici nella ricostruzione dei fatti e delle doglianze e corredati della documentazione probatoria necessaria
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