Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 735/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di approvazione degli esiti del riesame delle domande di sostegno alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina, nella parte in cui ha mantenuto non ammissibile la domanda della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale che aveva confermato la non ammissibilità della domanda di sostegno. In precedenza, la domanda era stata esclusa perché alcune fatture utilizzate per il calcolo dell'aiuto risultavano intestate al precedente titolare individuale dell'attività, deceduto, anziché alla società richiedente. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 4.3 dell'avviso pubblico e l'eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché omessa o carente istruttoria, sostenendo di avere prodotto la certificazione professionale e la documentazione richieste e di avere chiarito che la società era subentrata nell'attività esercitata dal de cuius dagli eredi, prima in comunione ereditaria e poi mediante costituzione della società. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'obbligo di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità, lamentando che l'amministrazione non avesse esaminato la documentazione allegata alla richiesta di riesame e avesse respinto quest'ultima con la sola formula "non accolta". La Regione ha sostenuto che la domanda era stata presentata da un soggetto con diversa denominazione e partita IVA rispetto al precedente titolare e che, salvo una fattura, i documenti di spesa erano intestati all'impresa individuale cessata.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la società avesse trasmesso quanto richiesto dall'art. 4.3 dell'avviso, compresa la certificazione del professionista, nella quale erano state spiegate le ragioni dell'intestazione di alcune fatture al precedente titolare. La documentazione prodotta in sede di riesame non costituiva integrazione tardiva di requisiti o documenti essenziali, ma serviva a consentire la corretta interpretazione della documentazione già tempestivamente presentata; pertanto non risultava violata la par condicio. Quanto alla continuità, il Tribunale ha affermato che, alla morte dell'imprenditore, entra in successione l'azienda e che, quando gli eredi proseguono congiuntamente l'attività imprenditoriale, la comunione ereditaria può trasformarsi in una società di fatto, successivamente regolarizzata. Nel caso concreto gli eredi avevano continuato l'attività e costituito poi la società ricorrente, sicché sussisteva continuità aziendale anche ai fini della pertinenza delle fatture. La valutazione amministrativa, che aveva negato la riferibilità dei documenti alla domanda e l'esistenza della continuità, è stata quindi ritenuta errata. Il decreto è stato annullato nella parte relativa alla domanda della ricorrente e la Regione è stata vincolata, per effetto conformativo, a inserire la richiesta tra quelle ammissibili. La Regione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4.3 dell'Avviso pubblico per il sostegno alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina

    Certificazione di cui all’Allegato 3, sottoscritta con firma digitale da un professionista abilitato, iscritto ad uno degli albi professionali sottoelencati, attestante il calcolo dell’aiuto ammissibile secondo i dati riportati nel foglio di calcolo del contributo di cui all’Allegato 2. Alla certificazione del professionista dovranno essere allegate le bollette sulla base del quale è stato effettuato il calcolo. La certificazione potrà essere sottoscritta solo dai professionisti abilitati, iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o iscritti al registro dei revisori legali presso il MEF.

    La disposizione richiede la certificazione professionale e la documentazione comprovante i costi; nel caso concreto tali adempimenti erano stati assolti, mentre la documentazione successiva serviva soltanto a chiarire la riferibilità delle fatture e non integrava tardivamente requisiti di ammissione.

  • art. 2555 c.c.

    Alla morte dell'imprenditore, oggetto della successione è l'azienda, intesa come complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. La prosecuzione dell'attività da parte di tutti gli eredi può determinare la trasformazione della comunione ereditaria in una società di fatto e fondare la continuità aziendale.

Massime di principio

  • Nell'ambito di una procedura di concessione di contributi, quando il richiedente dimostra mediante la certificazione prescritta dal bando le ragioni per cui alcuni documenti di spesa sono intestati al precedente titolare dell'attività, l'amministrazione deve valutare la continuità aziendale e la riferibilità sostanziale dei documenti, senza limitarsi al dato formale della diversa denominazione o partita IVA.
  • La morte dell'imprenditore non interrompe necessariamente la continuità dell'attività: se gli eredi proseguono congiuntamente l'esercizio dell'impresa, la comunione ereditaria relativa all'azienda può trasformarsi in una società di fatto, poi regolarizzata, con conseguente continuità aziendale anche ai fini della partecipazione a misure di sostegno pubblico.
  • La documentazione prodotta in sede di riesame non costituisce integrazione tardiva vietata quando non introduce nuovi requisiti o documenti essenziali, ma chiarisce il significato e la riferibilità della documentazione già tempestivamente presentata; in tale ipotesi non è violata la par condicio.
  • È illegittima la decisione di non ammettere una domanda di contributo che si limiti a negare la riferibilità delle fatture al richiedente senza considerare gli elementi documentali attestanti la successione nell'azienda e la continuità dell'attività imprenditoriale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.