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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14948 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

V.C. ha impugnato la cartella di pagamento, relativa a IRPEF, SSN e tributo straordinario per gli alluvionati degli anni 1994-1995, per l'importo di Euro 2.722.617,03, nonché il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura. Ha dedotto la prescrizione o decadenza della pretesa tributaria, la carenza dei requisiti della cartella lesiva del diritto di difesa e la nullità della notificazione. I giudici di merito hanno ritenuto non provata la notificazione di atti interruttivi e, soprattutto, la definitività degli avvisi di accertamento presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione della CTR che aveva annullato la cartella e il preavviso di fermo. L'Amministrazione non ha dimostrato in modo idoneo che gli avvisi di accertamento fossero divenuti definitivi nel 2005: non era sufficiente il riferimento a un'interrogazione del sistema informativo, né poteva la CTR acquisire d'ufficio tale prova. Per far valere un giudicato esterno occorre produrre la sentenza completa e l'attestazione di cancelleria della sua definitività. È stata inoltre ritenuta corretta l'inammissibilità delle nuove deduzioni introdotte in appello, poiché ampliavano la materia del contendere. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    L'iscrizione a ruolo e la consegna dei ruoli dovevano avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    La norma individuava il termine per l'iscrizione a ruolo, rilevante nella ricostruzione dei limiti temporali dell'azione dell'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25

    Le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla legge.

    La disciplina dei termini di iscrizione a ruolo e notificazione della cartella è stata modificata nel tempo; l'inosservanza del termine decadenziale impedisce la riscossione.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 2, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    La cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

    Per le cartelle derivanti da accertamenti definitivi, la notificazione deve avvenire entro il secondo anno successivo alla definitività. La norma è innovativa e non retroattiva, applicandosi alle cartelle da notificare dopo la sua entrata in vigore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21

    Regolano gli atti impugnabili e i termini per proporre ricorso tributario; l'Amministrazione sosteneva che il preavviso di fermo fosse stato impugnato tardivamente perché la cartella presupposta era stata notificata e non contestata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Deduzioni fondate su fatti nuovi, che ampliano la materia del contendere, possono costituire motivi aggiunti o nuove domande inammissibili.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Impone al giudice di decidere sulla base delle prove dedotte dalle parti, salvo i poteri previsti dalla legge; l'Amministrazione lamentava che la CTR non avesse valutato la documentazione sulla notificazione.

  • Art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione della cancelleria è necessaria, insieme alla sentenza completa, per dimostrare la formazione del giudicato esterno.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione sostiene che una cartella deriva da un accertamento divenuto definitivo, deve provare documentalmente sia il contenuto della sentenza sia la sua definitività, mediante attestazione di cancelleria o documentazione equivalente; il solo dato informatico non è normalmente sufficiente.
  • La prova della notificazione della cartella non supera il problema della decadenza: occorre dimostrare anche che la notifica è avvenuta entro il termine decadenziale applicabile, individuato in base alla normativa vigente e alla data di definitività dell'accertamento.
  • Nel processo tributario d'appello non è consentito introdurre fatti e difese nuovi che amplino la causa petendi o la materia del contendere; le argomentazioni devono restare collegate alle questioni già dedotte in primo grado.
  • La decadenza e la prescrizione sono questioni distinte: la decadenza riguarda il rispetto del termine entro cui l'Amministrazione deve notificare o compiere l'atto previsto dalla legge, mentre la prescrizione riguarda l'estinzione del diritto per il decorso del tempo e l'assenza di atti interruttivi.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare specificamente la data e la regolarità della notifica, la definitività dell'accertamento presupposto e il rispetto dei termini decadenziali; l'ente, invece, dovrebbe produrre la sequenza documentale completa degli atti e delle relative notifiche.

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