Cassazione Penale, Sentenza n. 917/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di dissequestro e restituzione di somme di denaro ancora sottoposte a sequestro preventivo disposto il 18.10.2011; il ricorrente contesta che somme oggetto di apprensione (tra cui un libretto nominativo e due conti correnti, con saldo di euro 27.000 derivante dall'alienazione di quote di Virtualcom Interactive s.r.l. e saldo attivo di euro 9.903,52 su un conto cointestato con la sorella) non dovessero essere mantenute sequestrate o confiscate, deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato la misura come confisca diretta (obbligatoria) ai sensi dell'art. 640-quater c.p., e che il sequestro preventivo fosse inoltre adottato anche a garanzia dell'azione civile e delle provvisionali liquidate. Quanto al conto cointestato, è stata ribadita l'irrilevanza di presunzioni di diritto civile ai fini del sequestro preventivo e la possibilità per terzi estranei di far valere la propria titolarità in sede di incidente di esecuzione. Per questi motivi il gravame è stato giudicato generico o manifestamente infondato e quindi inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 578-bis cod. proc. pen.
La Procura Generale e la Corte hanno ritenuto la disposizione inapplicabile nel caso concreto; non ha impedito la qualificazione della misura come confisca diretta.
art. 640-quater cod. pen.
E' norma sulla confisca obbligatoria per reati quali la truffa aggravata: la Corte ha ritenuto che nel caso le somme costituivano profitto/prezzo del reato e pertanto fosse obbligatoria la confisca diretta.
art. 322-ter cod. pen.
Norma sulla confisca per equivalente e sul relativo sequestro preventivo funzionale: la Corte ha richiamato che il sequestro preventivo può estendersi a beni nella disponibilità dell'indagato (anche cointestati), al fine di garantire la confisca per equivalente, e che in ogni caso è possibile accertare successivamente la titolarità esclusiva di terzi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per liquidare euro 3.000.
artt. 1289 e 1834 cod. civ.
Richiamati come norme che regolano la cointestazione e i rapporti interni, ma la Corte ha affermato che tali presunzioni civili non ostano al sequestro preventivo, che può estendersi ai beni nella disponibilità dell'indagato; la tutela dei terzi deve avvenire successivamente mediante incidente di esecuzione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (C.)
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021
Principio secondo cui il denaro che rappresenta il profitto o il prezzo del reato va qualificato come confisca diretta, non per equivalente, a causa della natura fungibile del denaro; non impedisce la confisca la prova o l'allegazione dell'origine lecita di quella specifica somma.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017 (Cismondi)
Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017
Conferma che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può riguardare somme depositate su conti cointestati se ritenute nella disponibilità dell'indagato, rimandando l'accertamento dell'effettiva titolarità dei terzi a fase successiva.
Massime di principio
- Quando somme di denaro costituiscono il profitto o il prezzo del reato la confisca va generalmente qualificata come diretta, anche se la somma è il prodotto della vendita di beni precedentemente sottoposti a sequestro.
- La natura 'fungibile' del denaro giustifica la confisca diretta: l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma non impedisce automaticamente la confisca.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può estendersi a beni o rapporti patrimoniali nella disponibilità dell'indagato, compresi conti cointestati; la titolarità esclusiva di terzi deve essere fatta valere dagli stessi in sede di incidente di esecuzione.
- In sede di impugnazione è necessario contestare con specificità tutte le basi giuridiche (rationes decidendi) che giustificano il provvedimento; censure generiche o dirette a una sola delle ragioni sono spesso inammissibili.
- Se la confisca è obbligatoria per disposizione di legge (es. art. 640-quater per reati che prevedono confisca obbligatoria), le possibilità di ottenere il dissequestro sono molto limitate.
- I terzi estranei all'illecito che ritengono di avere diritti su somme o beni sequestrati devono attivare rimedi specifici (incidente di esecuzione o azioni a tutela della proprietà) e non possono essere rappresentati dal condannato per far valere il proprio diritto nel ricorso principale.
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