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Sentenza

Sentenza n. 1540/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ferrara sull’istanza presentata dal ricorrente in data 31 marzo 2026 ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” del Comune di Ferrara, volta ad ottenere l’assegnazione di un alloggio in situazione di “estrema emergenza abitativa”; E PER LA CONSEGUENTE declaratoria dell’obbligo del Comune di Ferrara di provvedere in modo espresso sull’istanza del ricorrente entro un termine perentorio; E PER QUANTO DI RAGIONE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 3, C.P.A., PER L’ACCERTAMENTO della fondatezza della pretesa del ricorrente all’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 31, co. 3, cp.a.; E PER L’EFFETTO: - ordinare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Ferrara di provvedere all’assegnazione di un alloggio ERP al ricorrente, secondo le modalità previste dall’art. 3 del Regolamento; - in subordine, per il caso di mancato accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ordinare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Ferrara di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 15 (quindici) giorni, ovvero nel diverso termine ritenuto congruo dal Tribunale avuto riguardo all'urgenza della situazione dedotta in giudizio; - e, in ogni caso, di nominare sin d’ora di un Commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione. E previa concessione della misura cautelare ex art. 55 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune di Ferrara sull’istanza del 31 marzo 2026 per l’assegnazione di un alloggio ERP in situazione di estrema emergenza abitativa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente alloggio ERP)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito contro l’inerzia del Comune sulla domanda presentata il 31 marzo 2026 ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi ERP, chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare all’amministrazione di provvedere. Ha chiesto anche, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., l’accertamento della fondatezza della pretesa all’assegnazione dell’alloggio e, in subordine, la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e motivato entro 15 giorni, oltre alla nomina di un commissario ad acta. In giudizio ha riferito che il Comune, con nota del 10 giugno 2026, aveva comunicato che l’istruttoria era ancora in corso e che il procedimento sarebbe stato concluso entro 30 giorni; successivamente, dal confronto con l’ASP era emersa una condizione familiare di difficoltà e bisogno abitativo, ma il procedimento non era stato definito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio: il Comune non aveva concluso il procedimento nonostante il tempo trascorso dall’istanza e la nota interlocutoria del 10 giugno 2026, né aveva svolto puntuali difese in giudizio. Ha quindi condannato l’amministrazione a concludere il procedimento entro 45 giorni dalla sentenza e ha nominato il Prefetto di Ferrara commissario ad acta, con facoltà di subdelega, per intervenire in caso di ulteriore inerzia, assegnandogli 60 giorni. Ha respinto la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale all’assegnazione dell’alloggio: l’istruttoria comunale, pacificamente avviata, doveva essere completata e il giudice non poteva sostituirsi al Comune nell’adozione delle misure richieste. Le spese sono state compensate per la novità della questione e l’accoglimento solo parziale.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Da respingere è, invece, l’ulteriore domanda volta all’accertamento in questa sede della fondatezza della pretesa sostanziale all’ottenimento dell’alloggio, non potendo questo Tribunale sostituirsi al Comune nell’adozione delle misure richieste, atteso che le stesse presuppongono, in forza della stessa normativa richiamata quale presupposto dal ricorrente, il completamento dell’istruttoria già pacificamente avviata dall‘Ente, come già evidenziato in sede cautelare.

    L’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. non consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione quando l’adozione della misura richiesta presuppone il completamento di un’istruttoria amministrativa ancora in corso.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, quando l’amministrazione non conclude il procedimento entro un tempo congruo e non giustifica l’inerzia, il giudice può accertare l’illegittimità del silenzio e ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
  • L’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. non può condurre alla sostituzione giudiziale dell’amministrazione quando la decisione richiesta presuppone il completamento di un’istruttoria amministrativa già avviata ma non conclusa.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine giudiziale per provvedere, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad acta

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