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Sentenza

Sentenza n. 1452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (Sezione seconda) n. 280 dell’8 marzo 2023

Giustizia amministrativa202307524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso per ottemperanza e riconosciuto alla cooperativa il pagamento di € 70.000 a titolo di risarcimento del danno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 272/2021, relativa a un’iniziativa di autocostruzione per housing sociale promossa dal Comune di Ravenna e conclusasi con la revoca della concessione del diritto di superficie. La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto alla cooperativa il costo della manodopera prestata dai soci, ridotto del 25% per il concorso della cooperativa negli inadempimenti, rimettendo la liquidazione ai criteri e ai tempi indicati in motivazione. Il TAR, in sede di ottemperanza, aveva ritenuto plausibile la quantificazione comunale di 6.520 ore di lavoro rispetto alle 20.000 richieste dalla cooperativa e aveva stabilito il pagamento di € 70.000. L’appello deduceva, con il primo motivo, la violazione del giudicato, sostenendo che dovessero essere restituite anche le penali applicate dal Comune e dichiarate illegittime; con il secondo motivo, l’erroneità, arbitrarietà e incoerenza logico-matematica dei dati utilizzati per calcolare il costo della manodopera, nonché l’omessa considerazione degli oneri fiscali e previdenziali e il rischio di indebito arricchimento del Comune. La cooperativa ha poi rinunciato alla richiesta di integrazione del quesito di verificazione concernente gli oneri fiscali e contributivi. Nel giudizio d’appello è stata disposta una verificazione tecnica sull’ammontare del costo della manodopera relativa ai quattordici alloggi, secondo i criteri fissati dalla sentenza ottemperanda.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la questione delle penali eventualmente applicate durante i lavori non rientrava nel giudicato da eseguire, poiché non era stata oggetto di esame nella sentenza di cognizione. Il riferimento alle penali contenuto nella motivazione della sentenza ottemperanda riguardava soltanto il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria del Comune e non costituiva una pronuncia restitutoria sulle penali già applicate. La relativa domanda era quindi estranea al decisum e non poteva essere proposta nel giudizio di ottemperanza. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha condiviso gli esiti della verificazione, ritenendo corretto il metodo utilizzato. Per i quattordici alloggi, il valore complessivo del costruito è stato stimato in € 696.000; il costo della manodopera non specializzata è stato quantificato in € 91.698,30, mediante l’utilizzo dei costi orari medi desunti dalle tabelle ufficiali della Commissione regionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da banche dati salariali ufficiali. Applicando la riduzione del 25% prevista dalla sentenza ottemperanda, l’importo netto è risultato pari a € 68.773,72, arrotondato a € 70.000. Il giudice ha ritenuto non arbitrarie né illogiche le basi di calcolo, ha considerato corretta la distinzione tra costo lordo del lavoro utilizzato per determinare le ore necessarie e salario senza componenti accessorie utilizzato per valorizzare la prestazione risarcibile, e ha rilevato che le ulteriori contestazioni della cooperativa non incidevano sulla verificazione. La sentenza appellata è stata quindi integralmente confermata. Le spese del grado d’appello sono state compensate; quelle della verificazione, ritenuta necessaria per le contestazioni infondate dell’appellante, sono state poste definitivamente a suo carico, con liquidazione separata.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    risarcimento del danno “da liquidarsi ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a. sulla base dei criteri ed entro i tempi stabiliti in motivazione”

    La sentenza di cognizione può stabilire i criteri e i tempi per la liquidazione successiva del danno, che devono essere rispettati nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è limitato all’esecuzione del contenuto effettivamente deciso dal giudicato e non può estendersi a questioni estranee al decisum.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è circoscritto all’attuazione del comando contenuto nel giudicato e non può essere utilizzato per ottenere statuizioni su domande o questioni che non siano state oggetto di decisione nel giudizio di cognizione.
  • Un’affermazione contenuta nella motivazione della sentenza ottemperanda, formulata nell’ambito dell’esame di una domanda diversa, non amplia il giudicato fino a comprendere una pronuncia restitutoria o di accertamento su ulteriori pretese non espressamente decise.
  • Quando la sentenza di cognizione rimette la liquidazione del danno a criteri determinati, il giudice dell’ottemperanza può procedere alla quantificazione mediante verificazione tecnica, purché il metodo applicato sia coerente con i criteri conformativi fissati dal giudicato.
  • La quantificazione del danno può distinguere tra il costo complessivo lordo del lavoro, utile a determinare le ore necessarie alla realizzazione dell’opera, e il valore della prestazione risarcibile, individuato nel salario senza componenti accessorie estranee al processo produttivo, se tale distinzione evita un incremento artificioso del risarcimento.
  • La verificazione fondata su tabelle ufficiali dei costi orari e su banche dati salariali ufficiali costituisce un criterio attendibile di stima, salvo che la parte dimostri specifiche incongruenze metodologiche o fattuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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