Sentenza del 20/05/2015 n. 2204 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Sentenze di revocatoria fallimentare - Alternatività IVA-registro - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale. La presenza dell'obbligazione restitutoria, autonoma rispetto alla declaratoria di inefficacia dell'atto e non soggetta a IVA, impedisce di applicare il principio di alternatività IVA-registro. Pertanto, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro di una sentenza di revocatoria fallimentare. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che dovesse applicarsi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, con esclusione o applicazione dell'imposta in misura diversa. La sentenza, tuttavia, non si limitava a dichiarare l'inefficacia dell'atto, ma disponeva anche un'obbligazione restitutoria autonoma. Tale obbligazione non costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA.
Norme richiamate
Principio di alternatività IVA-imposta di registro
Il principio non opera quando la sentenza contiene un'obbligazione restitutoria autonoma che non è soggetta a IVA.
Disciplina dell'imposta di registro sulle sentenze con contenuto patrimoniale
Le pronunce giudiziali che comportano un trasferimento o un'obbligazione di pagamento o restituzione di natura patrimoniale possono essere assoggettate a imposta di registro proporzionale.
Disciplina della revocatoria fallimentare
La revocatoria fallimentare può produrre, oltre alla dichiarazione di inefficacia dell'atto, un obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite; quest'ultimo ha autonoma rilevanza fiscale.
Massime di principio
- Per determinare il trattamento fiscale di una sentenza non occorre considerare soltanto l'azione principale, ma anche gli effetti patrimoniali concretamente prodotti dalla pronuncia.
- Una sentenza di revocatoria fallimentare che si limiti a dichiarare l'inefficacia dell'atto deve essere distinta da quella che imponga anche una restituzione di denaro o beni.
- L'obbligazione restitutoria autonoma, se non costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA, può comportare l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro.
- Il principio di alternatività IVA-registro non si applica automaticamente a ogni sentenza collegata a un rapporto originariamente soggetto a IVA: occorre verificare se l'obbligazione accertata dal giudice sia effettivamente imponibile IVA.
- In casi analoghi è necessario esaminare il dispositivo della sentenza e distinguere tra effetti meramente dichiarativi e obblighi patrimoniali autonomi.
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