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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva sottoposto il ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni (art. 4, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Si deduceva violazione di legge per motivazione apparente: la Corte di appello non avrebbe valorizzato elementi a favore del prevenuto, quali la dichiarazione eteroincriminante e autoaccusatoria resa in un procedimento pendente davanti alla Corte d'Assise (che avrebbe dimostrato la rottura dei legami con l'ambiente criminale) e la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, segno di ridotta pericolosità. Si sosteneva altresì la mancanza di elementi utili a dimostrare la persistenza di legami con ambienti criminosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di mera illogicità o contraddittorietà della motivazione; è consentito censurare solamente la motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello non fosse meramente apparente: sono stati considerati precedenti penali e carichi pendenti, compresi reati di notevole gravità. Quanto alla collaborazione e alla remodulazione della misura cautelare (arresti domiciliari), la Corte di appello ha motivatamente ritenuto che tali elementi non fossero di per sé idonei a far cessare la pericolosità sociale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, lett. b)

    art. 4, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Costituisce la base normativa per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la Corte ha ritenuto che i presupposti di pericolosità sociale previsti dalla norma fossero adeguatamente valutati dalla Corte di appello.

  • d.lgs. 16 settembre 2011, n. 169, art. 10, comma 3

    art. 10, comma 3, d.lgs. n. 169 del 2011

    Stabilisce che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello nei procedimenti di prevenzione può essere proposto solo per violazione di legge; la Corte ha usato tale disposizione per escludere la sindacabilità in cassazione di meri vizi di valutazione o illogicità della motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama che la teoria dell'"illogicità manifesta" non è idonea nei procedimenti di prevenzione, dovendosi limitare i controlli a casi di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il reato relativo agli stupefacenti; menzionata perché il ricorrente era imputato per tali fatti in un procedimento pendente, circostanza presa in considerazione dalla Corte di appello come elemento a conferma della pericolosità, benché non decisivo di per sé per rigettare le censure.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è ammessa la censura solo per violazione di legge: non si può ottenere accoglimento del ricorso per meri vizi di logica o contraddittorietà delle valutazioni di merito.
  • La motivazione della corte di merito è sindacabile in Cassazione solo se inesistente o meramente apparente (priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza o talmente oscura da non permettere di comprendere l'iter argomentativo).
  • Elementi quali collaborazione processuale, confessioni o la sostituzione della misura cautelare (es. arresti domiciliari) non annullano automaticamente la pericolosità sociale: devono essere valutati nel complesso dei precedenti e dei carichi pendenti.
  • Per contestare efficacemente una misura di prevenzione è necessario dimostrare che la valutazione di merito sia priva di alcuna base logico-giustificativa o che vi siano fatti nuovi e documentati che provino la cessazione duratura della pericolosità (es. documentazione di riabilitazione, prova di cessazione dei legami criminosi).
  • Se si vuole impugnare la valutazione della pericolosità, è preferibile concentrarsi sul grado di legalità del procedimento e sulla completezza/trasparenza della motivazione (evidenziare omissioni di fatto rilevanti o incoerenze macroscopiche), piuttosto che su semplici apprezzamenti discrezionali.

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