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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39541/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato la responsabilita' di Domenico Lastella per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (illecita detenzione di sostanze stupefacenti, fatto del 2.9.2020). Il ricorso deduce: i) omissione di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nonostante la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilita'; ii) omessa valutazione della continuazione ex art. 81 c.p. con riferimento a una precedente sentenza del GUP del Tribunale di Taranto del 2.7.2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso in considerazione della rinuncia del ricorrente ai motivi di appello in punto di responsabilita', con la conseguenza che non era possibile chiedere il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la questione non poteva essere dedotta in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la Corte di merito aveva motivatamente respinto la richiesta di applicazione della continuazione, ritenendo inesistente un medesimo disegno criminoso tra i fatti, e tale valutazione di merito e' incensurabile in cassazione. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 7 luglio 2023.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    illecita detenzione di sostanze stupefacenti

    Norma sostanziale alla base della responsabilita' contestata; la sentenza di merito ha ritenuto provata l'illecita detenzione in relazione al fatto del 2.9.2020

  • art. 129 c.p.p.

    non presente testo integrale nella sentenza

    Rilevato dal giudice come norma collegata al proscioglimento in sede di appello; la rinuncia del ricorrente ai motivi di appello in punto di responsabilita' impedisce di ottenere un provvedimento di proscioglimento e quindi di sollevare la questione in cassazione

  • art. 81 c.p.

    La disciplina della continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; la Corte d'appello ha valutato fattualmente la non sussistenza di tale disegno e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    regole di ammissibilita' del ricorso per cassazione

    Norma processuale richiamata come base formale per le censure in cassazione; il ricorso doveva rispettare i limiti e i termini stabiliti per poter essere esaminato

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    richiamata nella sentenza

    Principio secondo cui, in caso di inammissibilita' del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non e' applicabile solo se sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; qui non e' stata ravvisata tale assenza

Massime di principio

  • La rinuncia espresso ai motivi di appello in punto di responsabilita' preclude di ottenere in sede di merito un proscioglimento e impedisce la deduzione di quella stessa questione davanti alla Corte di cassazione
  • Le questioni sulla continuazione ex art. 81 c.p. sono, in larga parte, valutazioni di merito: se la Corte d'appello fornisce una motivazione articolata e logica sulla mancata unita' di disegno criminoso, la Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito
  • Motivi nuovi o tardivi relativi a profili che modificano il perimetro della domanda devono essere tempestivamente proposti; altrimenti possono essere dichiarati inammissibili per tardivita' o irrilevanza
  • La Cassazione non entra nel merito di valutazioni fattuali non assoggettate a vizi di motivazione o di diritto; le doglianze generiche o che non confrontano le argomentazioni del giudice sono inidonee
  • In caso di inammissibilita' del ricorso, e in mancanza di colpa nell'aver causato l'inammissibilita', il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria

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