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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04259/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo al classamento di un capannone prefabbricato adibito a stoccaggio merci, ubicato nel compendio di un interporto. La società aveva presentato dichiarazione DOCFA chiedendo l'attribuzione della categoria E/1, sostenendo che il bene fosse privo di autonomia funzionale e reddituale perché inscindibile dal complesso interportuale e strettamente strumentale al servizio di trasporto. L'Ufficio aveva invece attribuito la categoria D/7, ritenendo l'immobile autonomamente utilizzabile e locabile a terzi e non esclusivamente funzionale al servizio pubblico di trasporto. I giudici tributari di merito avevano confermato il classamento in D/7. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e della rituale accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e disposto la compensazione delle spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che la pronuncia di estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta ex art. 380-bis c.p.c. ha preceduto la richiesta di decisione della parte contribuente; il testo non attribuisce alla norma ulteriori effetti decisivi sul merito della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha ritenuto che la norma, di carattere lato sensu sanzionatorio ed eccezionale, non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, poiché tale esito non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza pronuncia sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese processuali possono essere compensate se così richiesto o ritenuto equo nel caso concreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, poiché la disposizione ha natura eccezionale e si riferisce solo agli esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Le norme che prevedono aggravi economici processuali in funzione sanzionatoria devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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