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Ordinanza

Ordinanza del 31/07/2018 n. 20294 - Corte di Cassazione

Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Pensioni privilegiate ordinarie - Non assimilabilità a reddito di lavoro dipendente - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un colonnello dell’Esercito in pensione che chiedeva il rimborso dell’IRPEF applicata alla pensione privilegiata ordinaria per invalidità dipendente dal servizio. Ha stabilito che l’intero trattamento, compreso l’aumento o quota di privilegio previsto dall’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973, è soggetto a imposizione fiscale diretta. Le pensioni privilegiate ordinarie non sono assimilabili alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità contratta durante il servizio militare di leva, espressamente esenti in base alla disciplina applicabile; l’eventuale componente risarcitoria non modifica la natura reddituale di retribuzione differita. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Tassazione IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie e inclusione della quota di privilegio nel reddito imponibile

Tassazione IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie

La pronuncia riguarda l’assoggettabilità a IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte a un militare in quiescenza per invalidità permanente dipendente dal servizio. La Corte di cassazione ha confermato che tali trattamenti costituiscono redditi imponibili, compresa la cosiddetta quota di privilegio o l’aumento previsto dalla normativa pensionistica.

Vicenda processuale

E.S., colonnello dell’Esercito Italiano in pensione, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso dell’IRPEF applicata al trattamento pensionistico privilegiato. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 32/9/12, emessa il 23 novembre 2011, depositata il 26 gennaio 2012 e non notificata, aveva respinto l’appello del contribuente.

La Commissione regionale aveva ritenuto che l’aumento del trattamento pensionistico avesse natura reddituale di retribuzione differita e che la disciplina di esenzione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973 avesse carattere eccezionale. Di conseguenza, non era possibile assimilare la pensione privilegiata ordinaria a quella riconosciuta ai militari di leva, richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio il 14 giugno 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.; il ricorrente ha inoltre depositato memorie.

Tesi del contribuente

Il ricorrente sosteneva che la quota di privilegio fosse collegata alla menomazione permanente dell’integrità fisica e avesse quindi natura risarcitoria, anziché reddituale. Da tale qualificazione avrebbe dovuto derivare l’esenzione dall’IRPEF.

A fondamento del primo motivo sono state richiamate, tra le altre, le seguenti disposizioni:

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34;
  • D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67;
  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6;
  • D.P.R. n. 302 del 1986, art. 32;
  • D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68;
  • D.P.R. n. 686 del 1957, art. 50;
  • legge n. 9 del 1980, art. 1;
  • art. 1223 c.c.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato l’omessa motivazione su fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando un’errata interpretazione delle pronunce della Corte costituzionale in materia di pensioni privilegiate.

Principio sulla natura imponibile del trattamento

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie è soggetto a imposizione fiscale diretta. L’imponibilità comprende anche il cosiddetto aumento previsto dall’art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

La pensione privilegiata ordinaria mantiene natura reddituale di retribuzione differita per prestazioni lavorative. Tale qualificazione non viene meno per il fatto che il trattamento possa incorporare una componente collegata al danno o alla menomazione subita dal dipendente durante il servizio.

La Corte ha richiamato, in particolare, le proprie sentenze n. 11010/2014, n. 25293/2014 e n. 8189/2016, nonché ulteriori precedenti — Cass. n. 2104/1989, n. 6313/1994, n. 10870/2000, n. 17896/2002, n. 28735/2005 e n. 27938/2009 — secondo i quali l’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti non incide sulla loro natura reddituale complessiva.

Mancata assimilazione alle pensioni esenti

La Corte ha escluso che le pensioni privilegiate ordinarie possano essere assimilate alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità contratta durante il servizio militare di leva.

L’esenzione fiscale opera nei casi espressamente previsti dalla legge e ha natura eccezionale. Le pensioni privilegiate ordinarie non rientrano tra i redditi esenti indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, e non possono beneficiare dell’estensione prevista per fattispecie diverse.

La sentenza della Corte costituzionale n. 387 dell’11 luglio 1989 costituisce, secondo la Cassazione, un riferimento fondamentale per distinguere il trattamento dei militari di leva dalle pensioni privilegiate ordinarie. Tale pronuncia non consente di estendere automaticamente il regime di esenzione alle pensioni maturate da dipendenti militari di ruolo o comunque derivanti da un ordinario rapporto di servizio.

Esame del secondo motivo

Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella sostanza. La censura formalmente proposta come omessa motivazione riguardava in realtà l’interpretazione giuridica compiuta dal giudice d’appello delle sentenze della Corte costituzionale in materia di pensioni privilegiate.

La contestazione di un’errata interpretazione delle norme o dei precedenti giurisprudenziali attiene alla motivazione in diritto e non integra, per come formulata, un vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Esito e spese

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’imposizione IRPEF sul trattamento pensionistico privilegiato ordinario, inclusa la quota di privilegio.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta a Roma il 14 giugno 2018 e depositata in cancelleria il 31 luglio 2018.

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