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Ordinanza

Ordinanza del 31/07/2018 n. 20288 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Ricorso in Cassazione - Motivi del ricorso - Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili - Ammissibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da un ristoratore contro la sentenza tributaria regionale che aveva rideterminato in Euro 43.000 i maggiori ricavi accertati per il 2004. I tre motivi mescolavano vizi diversi ex art. 360 c.p.c.; inoltre, alcune censure riguardavano direttamente l’atto impositivo, un presunto errore revocatorio e valutazioni di merito non consentite nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in Euro 3.000, oltre eventuali spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Inammissibilità del ricorso per cassazione per mescolanza di motivi eterogenei e violazione dei requisiti di specificità e chiarezza

Inammissibilità del ricorso per cassazione per mescolanza di motivi eterogenei

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto in materia tributaria e ribadisce che non è ammissibile sovrapporre, nello stesso motivo, censure riconducibili a diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., qualificandole indistintamente come violazioni di legge, errori in procedendo o vizi motivazionali. Il motivo deve mantenere chiarezza e specificità; non può essere rimesso alla Corte il compito di ricostruirne la forma e il contenuto giuridico, separando le singole doglianze confuse tra loro.

Accertamento tributario e svolgimento del giudizio di merito

L’Agenzia delle Entrate notificava a C.S., titolare di un’attività di ristorante, trattoria e pizzeria, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004. Con metodo analitico-induttivo, l’Ufficio rideterminava i ricavi in Euro 226.300, rispetto ai ricavi dichiarati pari a Euro 129.097, contestando maggiori ricavi per Euro 97.682 e applicando le conseguenti imposte Irpef, Iva e Irap, oltre a interessi e sanzioni.

Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento. Con sentenza n. 192 del 2011, il giudice provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo della metà i maggiori ricavi accertati.

C.S. proponeva appello e l’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale. La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 43 del 20 febbraio 2013, accoglieva parzialmente l’impugnazione del contribuente e rideterminava i maggiori ricavi in Euro 43.000.

Primo motivo di ricorso

Il primo motivo denunciava, con riferimento agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, la nullità dell’avviso di accertamento per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, la mancata considerazione delle prove offerte dal contribuente, la violazione dei principi di acquisizione e di parità delle armi e la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La Corte lo dichiarava inammissibile per la commistione di mezzi d’impugnazione eterogenei. Il motivo cumulava, senza una distinzione chiara, vizi di violazione di legge ed error in procedendo, oltre a ulteriori contestazioni riguardanti l’accertamento e la valutazione della prova.

La Corte richiamava i propri precedenti, tra cui Cass., Sez. 5, sentenza n. 18021 del 14 settembre 2016, Rv. 641127, e Cass., Sez. 1, sentenza n. 19443 del 23 settembre 2011, Rv. 619790-01, secondo i quali la mescolanza di censure impedisce di individuare con precisione l’errore denunciato e impone illegittimamente alla Corte di attribuire autonomamente forma e contenuto al ricorso.

Il motivo presentava anche ulteriori profili di inammissibilità:

  • nella parte in cui sosteneva che il libro degli inventari contenesse il prospetto delle rimanenze, prospettava un errore di fatto che, ove rilevante ai fini revocatori, avrebbe dovuto essere dedotto mediante il diverso rimedio previsto dall’art. 395 c.p.c.;
  • nella parte in cui contestava direttamente l’atto impositivo, anziché le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, non rispettava l’oggetto proprio del giudizio di cassazione.

Secondo motivo e limiti del nuovo vizio motivazionale

Il secondo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza, l’assenza della premessa logico-giustificativa per la quantificazione dei ricavi complessivi, ultrapetizione, difetto di motivazione, violazione dell’art. 53 Cost. e dell’art. 1370 c.c., sostenendo che, in caso di dubbio, l’interpretazione dei dati contabili e la percentuale di abbattimento avrebbero dovuto essere favorevoli al contribuente quale parte debole.

La Corte dichiarava il motivo inammissibile perché non si confrontava con la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012. La sentenza impugnata era stata pronunciata il 21 novembre 2012 e pubblicata il 20 febbraio 2013.

Secondo la disciplina applicabile, il ricorso è consentito soltanto per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Le doglianze formulate dal contribuente, invece, riguardavano direttamente l’infondatezza dell’avviso di accertamento e proponevano valutazioni di merito sull’idoneità del calcolo utilizzato dal giudice d’appello per quantificare i ricavi. Tali contestazioni non integravano il nuovo e più ristretto vizio motivazionale deducibile in cassazione.

Terzo motivo

Il terzo motivo deduceva, ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., l’erronea gestione del contraddittorio, la mancata e immotivata applicazione della legge più favorevole alla luce del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, la mancata applicazione dell’art. 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, l’erronea motivazione in tema di presunzione relativa e onere della prova, la violazione dell’art. 2697, comma 2, c.c., e dell’art. 111 Cost.

Anche questo motivo veniva dichiarato inammissibile per la mescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei, secondo i medesimi principi già applicati al primo motivo. La formulazione cumulativa non consentiva di distinguere adeguatamente le singole censure né di identificare il parametro di legittimità concretamente violato.

Esito e conseguenze economiche

La Corte dichiarava inammissibile l’intero ricorso.

Il ricorrente veniva condannato al rimborso delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.000, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dava inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.

La decisione veniva assunta a Roma il 17 maggio 2018 e depositata in cancelleria il 31 luglio 2018.

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