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Ordinanza

Ordinanza del 31/07/2018 n. 20282 - Corte di Cassazione

Irap - Determinazione dell'imposta -Regione Lombardia - Facoltà di aumento delle aliquote - Sospensione della maggiorazione Irap regionale - Effetti - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l’aumento dell’aliquota IRAP dal 4,75% al 5,25%, introdotto dalla Regione Lombardia per il 2003 nei confronti di banche, società finanziarie e imprese di assicurazione, era sospeso dall’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 289/2002, non essendo meramente confermativo dell’aliquota vigente nel 2002. L’art. 2, comma 22, della legge n. 350/2003 non ha sanato tale maggiorazione. È stato riconosciuto alla Banca Popolare di Milano il diritto al rimborso dell’eccedenza versata rispetto all’aliquota del 4,75%, con compensazione delle spese.

Sospensione dell’aumento dell’aliquota IRAP della Regione Lombardia per il 2003 e diritto al rimborso dell’eccedenza versata

Sospensione della maggiorazione IRAP regionale per il 2003

La pronuncia riguarda la legittimità dell’aliquota IRAP del 5,25% applicata dalla Regione Lombardia per il periodo d’imposta 2003 a banche, società finanziarie e imprese di assicurazione. La Corte di cassazione ha riconosciuto che tale maggiorazione non poteva essere applicata, poiché sospesa dalla normativa statale, con conseguente diritto del contribuente al rimborso della differenza rispetto all’aliquota del 4,75%.

Vicenda processuale

La Banca Popolare di Milano aveva presentato il 23 settembre 2004 una richiesta di rimborso integrale dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. A seguito del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, la banca aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che lo aveva respinto con sentenza dell’11 gennaio 2008.

In appello, la contribuente aveva limitato la domanda alla restituzione della maggiore IRAP versata nel 2003 per effetto dell’applicazione dell’aliquota del 5,25%, chiedendo il rimborso della differenza rispetto all’aliquota del 4,75%. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello con sentenza n. 87 del 12 dicembre 2008.

La Banca Popolare di Milano ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Disciplina normativa dell’aliquota IRAP

Il quadro normativo considerato dalla Corte comprende le seguenti disposizioni:

  • L’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 prevedeva, nel periodo rilevante, l’aliquota ordinaria IRAP del 4,25%.
  • L’art. 45, comma 2, del medesimo decreto stabiliva, per i soggetti individuati dagli artt. 6 e 7, tra cui banche, società finanziarie e imprese di assicurazione, aliquote transitorie specifiche:
    • 5,4% per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, 1° gennaio 1999 e 1° gennaio 2000;
    • 5% per il periodo d’imposta 2001;
    • 4,75% per il periodo d’imposta 2002.
  • L’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 attribuiva alle Regioni la facoltà di variare l’aliquota IRAP fino a un massimo di un punto percentuale, a decorrere dal terzo anno successivo all’emanazione del decreto.

Aumento disposto dalla Regione Lombardia

La legge regionale Lombardia 23 dicembre 2002, n. 33, all’art. 1, comma 1, aveva previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003, per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 16, comma 1, del decreto legislativo, maggiorata di un punto percentuale.

L’applicazione della maggiorazione determinava un’aliquota del 5,25%, calcolata sulla base dell’aliquota ordinaria del 4,25%. Tale aliquota risultava però superiore a quella effettivamente applicabile nel 2002 ai medesimi soggetti, pari al 4,75% in forza dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997.

Sospensione prevista dalla legge n. 289 del 2002

L’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha sospeso le maggiorazioni delle aliquote IRAP deliberate dalle Regioni con provvedimenti adottati successivamente al 29 settembre 2002, salvo che si trattasse di provvedimenti meramente confermativi dell’aliquota vigente per l’anno 2002.

La Corte ha ritenuto che la maggiorazione introdotta dalla legge regionale lombarda n. 33 del 2002 non fosse meramente confermativa dell’aliquota applicabile nel 2002. L’aliquota del 5,25% per il 2003 costituiva infatti un incremento rispetto all’aliquota del 4,75% vigente nel 2002 per banche, società finanziarie e imprese di assicurazione.

Ne consegue che la maggiorazione regionale doveva considerarsi sospesa e che, per il 2003, l’aliquota applicabile era il 4,75% stabilito dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997.

Mancata sanatoria da parte della legge n. 350 del 2003

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, avesse sanato l’aumento dell’aliquota IRAP disposto dalla Regione Lombardia.

La Corte di cassazione ha escluso tale interpretazione. La disposizione stabiliva che, nelle Regioni che avevano emanato norme in materia di tasse automobilistiche e IRAP non conformi ai poteri attribuiti dalla legislazione statale, l’applicazione delle relative disposizioni operasse dalla data di entrata in vigore e fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, successivamente prorogato fino al 2010.

Secondo la Corte, la norma riguardava esclusivamente gli effetti delle disposizioni regionali emanate in modo non conforme ai poteri regionali e non aveva l’effetto di sanare gli incrementi delle aliquote IRAP che erano stati sospesi dalla legge n. 289 del 2002.

L’interpretazione è stata confermata dall’art. 1, comma 61, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale ha precisato che l’art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003 continuava ad applicarsi alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione delle aliquote. Tale previsione conferma che la sanatoria non comprendeva gli aumenti delle aliquote IRAP.

Decisione sul primo motivo

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione e all’errata applicazione della normativa nazionale, ritenendo erronea la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva considerato sanato l’aumento regionale.

La Corte ha ribadito il seguente principio: la legge n. 289 del 2002 ha sospeso il potere delle Regioni di deliberare maggiorazioni delle aliquote IRAP mediante provvedimenti adottati dopo il 29 settembre 2002, fatta eccezione per gli interventi meramente confermativi dell’aliquota vigente nel 2002. L’aumento al 5,25% disposto dalla Regione Lombardia per il 2003 non rientrava nell’eccezione e doveva quindi ritenersi sospeso.

La pronuncia richiama, quali precedenti conformi, Cass. civ., Sez. 5, n. 18003 del 2016; Sez. 6-5, n. 3574 del 2015; e Sez. 6-5, n. 26263 del 2014.

Secondo motivo e definizione della controversia

Il secondo motivo, relativo all’illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, riconoscendo alla contribuente il diritto al rimborso della somma versata in eccedenza rispetto all’aliquota del 4,75% applicabile per il periodo d’imposta 2003.

Dispositivo e spese

La Corte di cassazione ha:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • deciso la causa nel merito, accogliendo parzialmente il ricorso introduttivo della contribuente;
  • dichiarato il diritto della Banca Popolare di Milano al rimborso dell’eccedenza IRAP versata rispetto all’aliquota del 4,75% applicabile nel 2003;
  • compensato le spese dell’intero giudizio, ritenendo giustificata tale soluzione dalla particolare complessità del quadro normativo.

La decisione è stata assunta a Roma il 17 maggio 2018 e depositata in cancelleria il 31 luglio 2018.

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