Ordinanza del 31/07/2018 n. 20303 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Ricorso e introduzione - Istanza di condono fiscale - Provvedimento esplicito di diniego - Mancanza - Impugnazione della cartella di pagamento da parte die contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, salvo espressa previsione normativa, l’Amministrazione finanziaria non deve notificare un autonomo provvedimento di diniego dell’istanza di condono. Se ritiene l’istanza invalida, può procedere all’iscrizione a ruolo e notificare la cartella di pagamento, che vale come diniego implicito. Il contribuente può contestare nella successiva impugnazione della cartella le ragioni del proprio diritto al condono. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Torino.
Condono fiscale: il diniego implicito nell’iscrizione a ruolo e nella cartella di pagamento
Condono fiscale e diniego implicito dell’istanza
La pronuncia riguarda gli effetti dell’assenza di un provvedimento espresso di diniego di un’istanza di condono fiscale e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere direttamente all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento.
La Corte di cassazione ha affermato che, salvo che la legge imponga espressamente l’adozione e la notificazione di un provvedimento autonomo di rigetto, l’Ufficio non è tenuto a notificare al contribuente un diniego esplicito quando ritenga invalida l’istanza di definizione agevolata. L’iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella costituiscono, in tal caso, un diniego implicito di ammissione al beneficio.
Vicenda processuale
C.P. aveva impugnato gli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Rivoli, relativi all’accertamento e alla liquidazione delle maggiori imposte dirette e dell’IVA dovute per l’anno 2000, oltre agli interessi e alla sanzione amministrativa.
Il contribuente aveva presentato, con esito negativo, un’istanza di accertamento con definizione agevolata per gli anni d’imposta dal 1997 al 2002, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002. In via preliminare aveva dedotto la nullità dell’avviso di accertamento, sostenendo che esso non fosse stato preceduto dalla notifica di un provvedimento espresso di diniego del cosiddetto condono tombale.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’impugnazione su tale profilo. La Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza depositata il 7 dicembre 2009, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo nulli gli avvisi di accertamento perché il contribuente non avrebbe avuto conoscenza di un provvedimento di diniego previamente e ritualmente notificato.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 9 della legge n. 289 del 2002.
Secondo l’Amministrazione, il provvedimento di diniego del condono non costituiva un atto presupposto dell’avviso di accertamento, né doveva essere previamente notificato o allegato all’atto impositivo come condizione di legittimità dello stesso.
L’Agenzia ha inoltre rilevato che:
- il contribuente non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi;
- in ragione di tale circostanza, non sussistevano i presupposti per l’accesso al condono;
- l’art. 9 della legge n. 289 del 2002 non prevedeva che l’Amministrazione dovesse notificare il rigetto dell’istanza prima dell’emissione dell’avviso di accertamento;
- il diniego poteva ritenersi implicito nello stesso avviso di accertamento.
Principio di diritto affermato dalla Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha richiamato l’orientamento già espresso, tra le altre, nelle sentenze Cass. n. 14878 del 2016, Cass. n. 16100 del 2011, Cass. n. 7673 del 2012 e Cass. n. 11458 del 2012.
Il principio affermato è il seguente: in materia di condono fiscale, l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di diniego quando ritenga invalida l’istanza, salvo che tale adempimento sia espressamente previsto dalla legge. L’Amministrazione può quindi procedere, sulla base dell’atto impositivo, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. La cartella deve essere considerata come diniego implicito di ammissione al condono.
Tale modalità operativa non compromette il diritto di difesa del contribuente, il quale può impugnare la cartella e far valere, in quel giudizio, tutte le ragioni per cui ritenga di possedere i requisiti per accedere al condono.
La Corte ha precisato, quale esempio di diversa disciplina, che un provvedimento espresso è previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 16, in materia di definizione delle liti pendenti.
Effetti processuali della decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di Torino, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà esaminare le ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in appello. Alla Commissione tributaria regionale è stata inoltre rimessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Decisione
La sentenza è stata deliberata a Roma il 20 giugno 2018 e depositata in Cancelleria il 31 luglio 2018. La Corte ha disposto l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
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