Ordinanza del 31/07/2018 n. 20283 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Parti - Avvisi di accertamento - Litisconsorzio necessario originario - Integrazione del contraddittorio - Mancanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato nullo l’intero giudizio relativo all’accertamento del maggior reddito da partecipazione di un socio di una società in nome collettivo, poiché la controversia coinvolgeva necessariamente la società e tutti i soci, ma il giudizio della società era stato trattato separatamente e un socio non era stato chiamato. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale per l’integrazione del contraddittorio; il socio non ricorrente può non costituirsi, ma resta soggetto agli effetti sfavorevoli del giudicato dopo essere stato posto in condizione di partecipare. Le spese sono state compensate.
Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi tributari e nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio.
Litisconsorzio necessario nei giudizi tributari di società di persone
La pronuncia riguarda gli effetti processuali dell’unitarietà dell’accertamento fiscale nei confronti delle società di persone e dei relativi soci. Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito prodotto dalla società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Quando viene contestata la rettifica del reddito della società e, conseguentemente, il reddito da partecipazione dei soci, la controversia coinvolge elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria. Pertanto, il ricorso proposto dalla società o anche da uno solo dei soci, persino se riferito a un solo avviso di accertamento, riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.
Obbligo di integrazione del contraddittorio
La controversia configura un caso di litisconsorzio necessario originario ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Tutti i soggetti interessati devono partecipare allo stesso procedimento e la causa non può essere validamente decisa soltanto nei confronti di alcuni di essi.
Il ricorso presentato da uno solo dei soggetti impone quindi al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci. In alternativa, i procedimenti autonomamente instaurati possono essere riuniti ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1992, purché siano rispettate le condizioni necessarie per una trattazione effettivamente congiunta.
Nullità del giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti
Il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta. Il vizio è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008, secondo cui la controversia non riguarda una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni dell’accertamento posto a fondamento delle obbligazioni tributarie della società e dei soci. Di conseguenza, l’assenza di uno dei soggetti necessari impedisce una valida definizione della lite.
Vicenda processuale
A seguito di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Signatel s.n.c. di S.A., l’Agenzia delle Entrate notificava al socio C.S.G. un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001, relativo a un maggior reddito da partecipazione di lire 691.539.000.
Il socio proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che lo accoglieva con sentenza n. 283 del 2007. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 225 del 28 febbraio 2011, riformava la decisione di primo grado, confermando l’avviso di accertamento.
Il contribuente ricorreva per cassazione sulla base di tre motivi. La Corte riteneva fondato il secondo motivo, relativo alla violazione del litisconsorzio necessario previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, assorbendo gli ulteriori motivi.
Irregolarità riscontrate nel caso concreto
Dalla sentenza impugnata risultava che:
- la causa promossa dalla società Signatel s.n.c. non era stata riunita al ricorso proposto dal socio;
- il giudizio relativo alla società era stato deciso in una diversa udienza, il 10 novembre 2010;
- il procedimento relativo all’appello della società si era svolto davanti a un giudice diverso;
- non era stato integrato il contraddittorio nei confronti del socio M.L., il quale non aveva impugnato l’avviso di accertamento notificatogli.
La Corte ha escluso che la nullità potesse essere evitata, poiché mancava anche il requisito della simultanea trattazione dei procedimenti davanti a entrambi i giudici di merito, richiesto dalla giurisprudenza, tra cui la sentenza della Sezione tributaria n. 3830 del 2010.
Posizione del socio che non propone ricorso
L’integrazione del contraddittorio deve essere disposta anche nei confronti del socio che non abbia impugnato il proprio avviso di accertamento. Tale socio conserva la facoltà di non costituirsi e di non entrare attivamente in contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
La mancata costituzione, tuttavia, non lo sottrae agli effetti del giudicato eventualmente sfavorevole, poiché la chiamata in giudizio gli offre la possibilità di partecipare al processo e di far valere le proprie difese. La Corte ribadisce in tal senso il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14815 del 2008.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha:
- cassato la sentenza impugnata;
- dichiarato la nullità dell’intero giudizio;
- rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, in diversa composizione;
- disposto che il giudice del rinvio proceda previa integrazione del contraddittorio tra la società e tutti i soci;
- compensato integralmente le spese di giudizio, in considerazione della novità del principio di diritto rispetto al momento di instaurazione della controversia.
La decisione è stata assunta a Roma il 17 maggio 2018 e depositata in cancelleria il 31 luglio 2018.
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