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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12163/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, deducendo di non aver ricevuto rituale notifica dell'atto e di esserne venuto a conoscenza solo tramite consultazione di un estratto di ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la Corte ha rilevato che la questione decisiva era la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, alla luce della sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 convertito nella l. n. 215 del 2021. La Corte ha osservato che i motivi di ricorso non si confrontavano con tale ratio decidendi e non erano quindi idonei a scalfire la decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'azione originaria fosse inammissibile perché proposta avverso l'estratto di ruolo, atto non impugnabile secondo la disciplina vigente e i principi già affermati dalle Sezioni Unite. Ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso erano comunque inammissibili per difetto di specifico collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel dispositivo, tuttavia, il testo riportato presenta una formula finale incoerente e afferma "dichiara il ricorso inammissibile". La parte ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in casi specifici di pregiudizio

    La disposizione, introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, concretizza e delimita l'interesse ad agire contro ruolo e cartella invalidamente notificati, escludendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ammettendo l'azione diretta solo nei casi tipizzati.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215

    La norma ha introdotto nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis, con efficacia anche nei processi pendenti, incidendo sulla configurazione dell'interesse ad agire.

  • l. 17 dicembre 2021, n. 215

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021

    Ha reso stabile la modifica legislativa che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e circoscrive i casi di tutela immediata.

  • art. 363 cod. proc. civ.

    richiamato per i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite

    È il fondamento processuale del principio di diritto enunciato nell'interesse della legge e richiamato dalla Corte per decidere la controversia.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    deposito di documentazione in sede di legittimità

    La Corte richiama la possibilità di integrare la prova dello specifico interesse ad agire anche in Cassazione mediante deposito documentale nei limiti consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "si dà atto della sussistenza dei presupposti"

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo sono state richiamate come già ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite e, successivamente, inammissibili dalla Corte costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    È stato richiamato nel novero delle censure costituzionali/di convenzionalità già ritenute non fondate rispetto alla nuova disciplina.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    È stato richiamato con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale già escluse.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È citato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla partecipazione a gare pubbliche e dunque fondare l'interesse a impugnare direttamente ruolo/cartella.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    È citato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'azione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

    È richiamato per individuare i soggetti pubblici rispetto ai quali la riscossione può subire effetti dall'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale immediata è ammessa solo nei casi tipizzati dalla legge in cui l'iscrizione a ruolo produca un pregiudizio attuale e specifico.
  • La modifica introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come novellato nel 2021, si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla configurazione dinamica dell'interesse ad agire fino alla decisione.
  • L'interesse ad agire deve essere concretamente allegato e dimostrato dalla parte che impugna; se manca la prova del pregiudizio tipizzato, l'azione è inammissibile.
  • In sede di impugnazione, i motivi devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza gravata; doglianze non pertinenti o sganciate dal fondamento della decisione comportano inammissibilità del ricorso.
  • Nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, la soccombenza determina la condanna alle spese e può comportare il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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