Regolamento (UE) 2021/1058
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo unitario il FESR e il Fondo di coesione nel ciclo 2021-2027, fissandone obiettivi strategici, priorità di investimento, indicatori di performance e regole di concentrazione tematica. Il testo conferma la forte impronta di coesione territoriale e introduce una marcata focalizzazione su transizione verde, digitale, mobilità sostenibile, inclusione sociale e sviluppo urbano integrato. Sono inoltre previste norme specifiche per regioni ultraperiferiche, zone svantaggiate e strumenti di cooperazione interregionale, nonché un elenco di esclusioni settoriali e di limiti quantitativi agli investimenti ammissibili in alcune aree sensibili.
Definisce obiettivi, ambito di intervento, concentrazione tematica, esclusioni, indicatori e regole territoriali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al FESR per gli obiettivi "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" e "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), nonché al Fondo di coesione per l’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita". Riguarda gli Stati membri, le loro autorità di gestione e i soggetti beneficiari dei programmi, con specifiche regole per regioni ultraperiferiche, regioni svantaggiate, aree urbane, zone rurali, regioni scarsamente popolate e, per Interreg, anche cooperazioni transfrontaliere e territoriali; i paesi e territori d’oltremare non sono ammissibili, salvo partecipazione a Interreg secondo il regolamento (UE) 2021/1059.
Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
Il regolamento disciplina il quadro sostanziale di FESR e Fondo di coesione per il periodo 2021-2027, in coordinamento con il regolamento (UE) 2021/1060 sulle disposizioni comuni. La sua ratio è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione, concentrando il sostegno su innovazione, transizione verde e digitale, mobilità, inclusione sociale e sviluppo territoriale integrato.
Finalità generali e riparto tra i due fondi
Il FESR contribuisce a ridurre i divari di sviluppo tra regioni e a sostenere l’adeguamento strutturale delle aree in ritardo di sviluppo e la riconversione delle regioni industriali in declino, con attenzione anche alle sfide ambientali. Il Fondo di coesione ha una funzione più circoscritta: finanzia progetti ambientali e infrastrutturali TEN-T, in coerenza con l’obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.
Obiettivi specifici del FESR
L’articolo 3 struttura il FESR attorno a cinque obiettivi specifici:
- OS 1: competitività e intelligenza economica, con ricerca, innovazione, digitalizzazione, PMI, specializzazione intelligente e connettività digitale;
- OS 2: transizione verde e resilienza, con efficienza energetica, rinnovabili, sistemi energetici intelligenti, adattamento climatico, prevenzione dei rischi, acqua, economia circolare, biodiversità e mobilità urbana sostenibile;
- OS 3: mobilità e connettività, con rete TEN-T e mobilità locale, regionale, nazionale e transfrontaliera;
- OS 4: Europa sociale e inclusiva, con occupazione, istruzione, inclusione socioeconomica, sanità, cultura e turismo;
- OS 5: sviluppo territoriale integrato e iniziative locali, sia urbane sia non urbane. Il Fondo di coesione sostiene solo gli OS 2 e 3.
Concentrazione tematica e allocazione delle risorse
Il regolamento impone una forte concentrazione tematica delle risorse FESR. Gli Stati membri possono optare per una concentrazione a livello nazionale o per categoria di regione, con scelta da indicare nell’accordo di partenariato e valida per l’intero periodo di programmazione. Le soglie minime variano secondo il gruppo di appartenenza dello Stato membro, determinato dal rapporto RNL:
- gruppo 1: almeno 85 % all’OS 1 e 2 e almeno 30 % all’OS 2;
- gruppo 2: almeno 40 % all’OS 1 e almeno 30 % all’OS 2;
- gruppo 3: almeno 25 % all’OS 1 e almeno 30 % all’OS 2. Sono previste regole specifiche per le risorse destinate alla connettività digitale e alla mobilità urbana, che possono essere contabilizzate solo in parte ai fini delle soglie. Le percentuali vanno rispettate per tutto il periodo di programmazione, anche in caso di trasferimenti tra priorità o programmi e in sede di riesame intermedio.
Ambito d’intervento e tipologie di spesa ammissibili
Il FESR può finanziare infrastrutture, ricerca applicata e innovazione, accesso ai servizi, investimenti produttivi in PMI, attrezzature/software/attività immateriali, reti e cooperazione, informazione e studi, oltre all’assistenza tecnica. In talune circostanze, può sostenere anche imprese non PMI, formazione e riqualificazione, acquisto di forniture per resilienza sanitaria e catastrofi, e, in Interreg, condivisione di strutture e risorse umane. Il Fondo di coesione è destinato a investimenti ambientali e nella TEN-T, con assistenza tecnica e attività di supporto come informazione, comunicazione e studi. Gli Stati membri devono assicurare un equilibrio tra ambiente e trasporti TEN-T.
Esclusioni, eccezioni e limiti quantitativi
L’articolo 7 elenca le esclusioni più rilevanti: nucleare, attività ETS, tabacco, imprese in difficoltà, specifiche infrastrutture aeroportuali, discariche, aumento della capacità di trattamento dei rifiuti residui e investimenti legati ai combustibili fossili. Tuttavia sono previste eccezioni mirate, soprattutto per la sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi, l’adeguamento delle reti del gas per rinnovabili e gas low-carbon, e l’acquisto di veicoli puliti o mezzi della protezione civile. Per tali investimenti in combustibili fossili sono fissati tetti massimi diversi in base al livello di reddito dello Stato membro (1,55 %, 1 % o 0,2 % della dotazione pertinente). Le operazioni rientranti in queste eccezioni devono essere selezionate entro il 31 dicembre 2025.
Dimensione sociale, territoriale e urbana
Il regolamento attribuisce grande rilievo al pilastro europeo dei diritti sociali, all’accessibilità, alla parità di genere e alla lotta alle discriminazioni. Il FESR deve sostenere l’inclusione socioeconomica di comunità emarginate, famiglie a basso reddito, migranti e persone con bisogni speciali, nonché il rafforzamento di istruzione, sanità, alloggi sociali e servizi di prossimità. È esplicitamente favorito il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella familiare e territoriale. Sul piano territoriale, il FESR deve prestare particolare attenzione alle regioni rurali, insulari, di montagna, transfrontaliere e scarsamente popolate, prevedendo anche piani d’azione locali volontari. Sul piano urbano, almeno l’8 % delle risorse nazionali FESR è riservato allo sviluppo urbano sostenibile, attuato con strategie territoriali integrate e con il coinvolgimento delle autorità locali. È istituita altresì l’Iniziativa urbana europea, con gestione diretta o indiretta della Commissione, per azioni innovative, sviluppo di capacità e cooperazione sulle politiche urbane.
Cooperazione interregionale e innovazione
Il regolamento consente al FESR di finanziare anche attività legate a Interreg e, in particolare, lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale. Quest’ultimo mira a sostenere la commercializzazione di progetti innovativi e l’espansione delle catene del valore europee, con una struttura bifronte: sostegno a progetti di specializzazione intelligente e supporto alle catene del valore nelle regioni meno sviluppate. La Commissione gestisce il meccanismo direttamente o indirettamente, con l’ausilio di un gruppo di esperti, e può destinare fino al 2 % delle risorse ad apprendimento e valutazione.
Regioni ultraperiferiche
Per le regioni ultraperiferiche è prevista una dotazione aggiuntiva specifica, fuori dalle regole di concentrazione tematica, destinata a compensare i costi permanenti derivanti da distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, nonché dipendenza da pochi prodotti. La dotazione può coprire investimenti, costi di esercizio e taluni obblighi di servizio pubblico; inoltre, in queste regioni il FESR può finanziare investimenti produttivi anche in imprese di qualsiasi dimensione.
Indicatori, governance e clausole finali
Il sistema di monitoraggio si fonda su indicatori comuni di output e risultato contenuti nell’allegato I, mentre l’allegato II reca l’insieme dei principali indicatori di performance che la Commissione utilizza per la rendicontazione. È previsto il potere di adottare atti delegati per aggiornare l’allegato II. Il regolamento contiene anche disposizioni transitorie per mantenere l’applicazione della normativa 2014-2020 ai programmi ancora in corso, prevede un riesame entro il 31 dicembre 2027 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità dei Fondi
L’articolo 1 definisce gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del FESR per gli obiettivi "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" e "Interreg", nonché del Fondo di coesione per l’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita". L’articolo 2 chiarisce che entrambi i fondi concorrono al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale; il FESR mira anche a ridurre il divario tra regioni e a sostenere l’adeguamento strutturale e la riconversione industriale, mentre il Fondo di coesione finanzia progetti in materia di ambiente e TEN-T.
Obiettivi specifici del FESR e del Fondo di coesione
L’articolo 3 individua cinque obiettivi specifici per il FESR: un’Europa più competitiva e intelligente (ricerca, innovazione, digitalizzazione, PMI, competenze e connettività digitale), un’Europa più verde e resiliente (energia pulita, efficienza energetica, rinnovabili, clima, economia circolare, biodiversità, mobilità urbana sostenibile), un’Europa più connessa (TEN-T e mobilità locale/transfrontaliera), un’Europa più sociale e inclusiva (mercati del lavoro, istruzione, inclusione, sanità, cultura e turismo) e un’Europa più vicina ai cittadini (sviluppo territoriale integrato e iniziative locali). Il Fondo di coesione sostiene solo gli OS 2 e 3.
Concentrazione tematica del sostegno FESR
L’articolo 4 prevede che, per i programmi dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita", le risorse FESR siano concentrate a livello nazionale o per categoria di regione. Sono stabilite soglie minime diverse per gruppi di Stati membri in base al RNL: gruppo 1 almeno 85 % all’OS 1 e 2 e almeno 30 % all’OS 2; gruppo 2 almeno 40 % all’OS 1 e almeno 30 % all’OS 2; gruppo 3 almeno 25 % all’OS 1 e almeno 30 % all’OS 2. Sono previste regole specifiche per regioni ultraperiferiche, regioni insulari beneficiarie del Fondo di coesione, priorità dedicate per connettività digitale e mobilità urbana, e una clausola di rispetto delle soglie per tutto il periodo di programmazione, anche in caso di trasferimenti o riesame intermedio.
Ambito d’intervento del FESR
L’articolo 5 elenca le categorie finanziabili: infrastrutture; ricerca applicata e innovazione; investimenti legati all’accesso ai servizi; investimenti produttivi in PMI e misure per mantenere o creare occupazione; attrezzature, software e attività immateriali; reti, cooperazione e scambio di esperienze; informazione, comunicazione e studi; assistenza tecnica. Sono ammessi, a condizioni specifiche, anche investimenti in imprese non PMI, formazione e riqualificazione, acquisto di forniture per rafforzare la resilienza sanitaria e alle catastrofi, condivisione di strutture/risorse umane in Interreg e finanziamento temporaneo del capitale circolante delle PMI in caso di circostanze eccezionali o inconsuete, previa decisione di esecuzione della Commissione.
Ambito d’intervento del Fondo di coesione
L’articolo 6 circoscrive il Fondo di coesione a investimenti per l’ambiente, inclusi sviluppo sostenibile ed energia con vantaggi ambientali, investimenti nella TEN-T, assistenza tecnica, informazione, comunicazione e studi. Gli Stati membri devono mantenere un equilibrio adeguato tra ambiente e TEN-T. La quota trasferita al meccanismo per collegare l’Europa resta destinata ai progetti TEN-T.
Esclusioni e limiti settoriali
L’articolo 7 esclude dal sostegno: centrali nucleari; riduzione delle emissioni derivanti da attività soggette all’ETS (direttiva 2003/87/CE); tabacco; imprese in difficoltà, salvo de minimis o norme temporanee di aiuto di Stato; numerosi investimenti aeroportuali, nelle discariche e nel trattamento dei rifiuti residui, nonché investimenti legati ai combustibili fossili, salvo eccezioni puntuali (ad es. sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi, adeguamento delle reti gas per rinnovabili/idrogeno/biometano, veicoli puliti e mezzi della protezione civile). Sono fissati limiti massimi alla quota di sostegno per investimenti in combustibili fossili, differenziati per Stato membro (1,55 %, 1 % o 0,2 % della dotazione pertinente, secondo il RNL). Le operazioni ammesse a tali eccezioni devono essere selezionate entro il 31 dicembre 2025. Il Fondo di coesione non sostiene l’edilizia abitativa, salvo casi connessi a efficienza energetica o rinnovabili. I paesi e territori d’oltremare non sono ammissibili.
Indicatori e monitoraggio
L’articolo 8 stabilisce l’uso di indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I, con valori base pari a zero per gli indicatori di output e target intermedi al 2024 e finali al 2029 cumulativi. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance conformemente all’allegato II. È previsto il potere di adottare atti delegati per aggiornare l’allegato II.
Sviluppo territoriale integrato e aree svantaggiate
L’articolo 9 consente al FESR di sostenere lo sviluppo territoriale integrato secondo le forme previste dal regolamento (UE) 2021/1060. L’articolo 10 impone particolare attenzione alle regioni e zone svantaggiate, soprattutto rurali e con gravi svantaggi naturali o demografici, e consente agli Stati membri di inserire nei programmi accordi integrati o finanziamenti dedicati per affrontare le sfide demografiche.
Sviluppo urbano sostenibile e Iniziativa urbana europea
L’articolo 11 prevede il sostegno del FESR allo sviluppo urbano sostenibile basato su strategie territoriali e partecipative; almeno l’8 % delle risorse FESR nazionali nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita", al netto dell’assistenza tecnica, deve essere destinato a tale finalità. L’articolo 12 istituisce l’Iniziativa urbana europea, gestita direttamente o indirettamente dalla Commissione, con azioni innovative, sviluppo di capacità e conoscenze, valutazioni d’impatto territoriale, strategie e comunicazione; la Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio.
Innovazione interregionale
L’articolo 13 istituisce lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale, volto a commercializzare ed espandere progetti di innovazione e a rafforzare le catene del valore europee. Lo strumento comprende due componenti finanziate in pari misura: sostegno a progetti nei settori condivisi della specializzazione intelligente e sostegno, con sviluppo di capacità, alle catene del valore nelle regioni meno विकसित sviluppate. Fino al 2 % delle risorse può essere utilizzato per apprendimento e valutazione. La Commissione opera in gestione diretta o indiretta, assistita da un gruppo di esperti.
Regioni ultraperiferiche
L’articolo 14 prevede una dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche, esclusa dalle regole di concentrazione tematica, per compensare i costi supplementari connessi agli impedimenti permanenti di cui all’articolo 349 TFUE. La dotazione può finanziare investimenti e costi di esercizio, oltre a obblighi e contratti di servizio pubblico, ma non sostiene talune categorie di operazioni elencate nel paragrafo 3. In deroga all’articolo 5, il FESR può finanziare investimenti produttivi in imprese di qualsiasi dimensione nelle regioni ultraperiferiche.
Disposizioni transitorie, delega, riesame ed entrata in vigore
L’articolo 15 mantiene l’applicazione dei regolamenti (UE) n. 1300/2013 e n. 1301/2013 ai programmi e alle operazioni del periodo 2014-2020. L’articolo 16 disciplina la delega alla Commissione per modificare l’allegato II, con revoca possibile da Parlamento e Consiglio e termine ordinario di obiezione di due mesi, prorogabile di altri due. L’articolo 17 prevede il riesame del regolamento entro il 31 dicembre 2027. L’articolo 18 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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