Sentenza n. 1616/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che riconosce il beneficio complessivo di euro 2.500,00 mediante la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 4233/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero era stato condannato a erogare complessivamente euro 2.500,00 mediante buoni elettronici di spesa. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha inoltre esaminato la richiesta della ricorrente di passaggio in decisione senza discussione da remoto, ritenendola priva di valenza processuale per il mancato rispetto dei termini del rito dell’ottemperanza e perché fondata su una disciplina riferita al periodo emergenziale, oggi limitata alle udienze di smaltimento dell’arretrato.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze di euro 2.500,00 mediante la Carta elettronica del docente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico e che i ritardi nell’esecuzione del titolo o della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ravvisato i presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e di una persistente mancata esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine decorrente dalla notificazione del titolo costituisce, nella decisione, presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente alla nomina del commissario ad acta nei giudizi aventi a oggetto condanne amministrative al pagamento di somme di denaro, senza compenso quando il commissario appartenga all’amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione per ordinare all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente una condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare, per l’eventuale successiva inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione resistente, anche con facoltà di delega.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne giudiziali al pagamento di somme di denaro quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve effettuare il deposito degli atti e dei documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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