Cassazione Penale, Sentenza n. 507/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dedotta dal difensore dell'imputato con tre motivi: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata valutazione/contraddittorieta e manifesta illogicita' nell'escludere l'attendibilita' della dichiarazione autoaccusatoria di Noto Francesco; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione al riconoscimento della recidiva, con contestazione del metodo argomentativo del giudice di appello; 3) difetto di motivazione nella determinazione della pena.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione dei giudici di merito: la corte di appello ha escluso la pregnanza probatoria della confessione di Noto ritenendola non attendibile e ha fatto perno sulle immagini videoregistrate che documentavano la condotta dell'imputato (ricezione e occultamento dell'autoveicolo). E' stata confermata la parziale riforma della sentenza d'appello che aveva assolto Castagnetta da una delle due ipotesi di ricettazione e aveva condannato per la rimanente (art. 648 c.p.) con pena di 3 mesi e 23 giorni di reclusione e multa di € 133,00. La recidiva, pur riconosciuta in astratto, e' stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti e quindi senza effetto nel calcolo della pena. La Corte ha ritenuto altresi' sufficiente la motivazione sul punto della misura della pena, essendo la stessa prossima al minimo edittale. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
Regola i motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha applicato il principio che limita il sindacato di legittimita' alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico ed esauriente, senza poter riesaminare i fatti.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la condanna e' stata pronunciata per la ricezione dell'autovettura Fiat 500; e' richiamata la disciplina delle attenuanti (comma quarto) e della recidiva in relazione agli effetti sulla pena.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione degli elementi di maggiore rilievo ai fini del giudizio discrezionale sulla quantificazione della pena, non essendo necessario elencare ogni singolo elemento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di infondatezza del ricorso di cassazione; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non puo' rivedere la valutazione probatoria del merito ma verifica soltanto che la decisione sia sorretta da un apparato argomentativo logico, esauriente e plausibile.
- Una dichiarazione autoaccusatoria puo' essere ritenuta inattendibile se contraddetta o non corroborata da altri elementi probatori; prova audiovisiva chiara puo' supplire a dichiarazioni ritenute non credibili.
- Se la recidiva e' stata riconosciuta ma trovata subvalente rispetto alle attenuanti, l'impugnazione dell'imputato volta solo a ottenere l'esclusione della recidiva puo' essere priva di interesse e quindi inammissibile.
- Nella determinazione della pena non e' sempre necessario che il giudice elenchi e discuta ogni elemento dell'art. 133 c.p.; e' sufficiente che siano indicate le circostanze di maggior rilievo che hanno guidato il giudizio discrezionale, soprattutto se la pena e' prossima al minimo.
- In caso di rigetto del ricorso di cassazione, l'istante puo' essere condannato al pagamento delle spese processuali conformemente all'art. 616 c.p.p.
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