Cassazione Penale, Sentenza n. 27393/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 13/02/2024 che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare. La difesa denunciava violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione: dopo l'esclusione dal materiale indiziario di alcune intercettazioni depositate oltre il termine previsto dall'art. 309 co. 5 c.p.p. (conversazioni del 27/08/2021 e del 07/01/2022), il riesame sarebbe rimasto privo di elementi nuovi idonei a escludere la retrodatazione ex art. 297 co. 4 c.p.p.; inoltre la mera persistenza dell'operatività del sodalizio non sarebbe sufficiente a dimostrare la perdurante adesione del ricorrente all'associazione dopo il suo arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Ancona, nel giudizio di rinvio, abbia correttamente osservato il principio indicato dalla sentenza rescindente e abbia fornito motivazione logica e puntuale: il Riesame ha riscontrato elementi probatori (intercettazioni successive all'arresto e condotte processuali) idonei a dimostrare la persistente operatività dell'associazione e la perdurante partecipazione/solidarietà verso il Mema (assistenza legale, aiuto alla famiglia per il rientro). La Corte ha altresì escluso violazioni dell'art. 309 co. 5 e 10 c.p.p., precisando che la sanzione di inefficacia prevista dal comma 10 opera solo quando siano stati omessi atti che erano stati effettivamente trasmessi al giudice per le indagini preliminari; atti successivamente prodotti in udienza e non utilizzati dal GIP non determinano tale conseguenza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 74
Norma penale relativa al delitto connesso al traffico di sostanze stupefacenti contestato al ricorrente: qui è il reato posto a base della misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 297 co. 4
Riferimento alla disciplina della retrodatazione della durata della custodia cautelare e al meccanismo della "contestazione a catena"; la giurisprudenza valuta se sussistano elementi che escludono la dissociazione dell'associato dopo l'arresto, impedendo la retrodatazione.
Codice di procedura penale, art. 309 co. 5
Regola sui termini di trasmissione degli atti al giudice del riesame e sulle conseguenze dell'omessa trasmissione: alcune intercettazioni contestate erano state depositate oltre i termini richiamati dalla difesa, ma il Tribunale ha valutato la questione nel contraddittorio.
Codice di procedura penale, art. 309 co. 10
La sanzione di inefficacia della misura cautelare prevista dal comma 10 opera solo quando al tribunale non sono stati inviati atti che erano stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari; non si applica se l'omesso invio riguarda atti non trasmessi al GIP in precedenza.
Principio di diritto (Giurisprudenza di legittimità) sulla partecipazione associativa
L'arresto di un associato determina, di norma, l'interruzione del vincolo associativo se l'arresto elide la possibilità di protrarre l'attività criminale; tuttavia l'arresto non esclude automaticamente la partecipazione se ricorrono elementi positivi che dimostrino la perdurante adesione o contatti solidali tra associati.
Giurisprudenza sulla limitazione del sindacato in sede di legittimità
La Corte di Cassazione non sindaca le valutazioni di merito (valore, attendibilità e rilevanza delle fonti indiziarie) se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; il giudice del rinvio è vincolato a seguire il perimetro di valutazione stabilito dalla sentenza di annullamento.
Massime di principio
- Dopo l'annullamento della misura cautelare e il rinvio, il giudice di merito deve motivare seguendo il principio di diritto indicato dalla Corte di legittimità; ha però un margine di valutazione sui fatti purché argomentato.
- La retrodatazione della custodia cautelare (meccanismo previsto per concatenazione di contestazioni) non è automatica: serve valutare se l'arresto abbia effettivamente interrotto il vincolo associativo o se vi siano elementi positivi che provino la persistenza della partecipazione.
- Per ottenere la retrodatazione, la difesa deve dimostrare la dissociazione o l'assenza di contatti/azioni riconducibili all'associazione dopo l'arresto; la semplice persistenza dell'operatività del sodalizio non è di per sé sufficiente a provare la continuazione dell'adesione del singolo senza elementi specifici.
- Le contestazioni sulla utilizzabilità di atti prodotti tardivamente devono considerare la distinzione tra atti che erano stati effettivamente trasmessi al GIP al tempo della richiesta di misura (la cui mancata trasmissione al riesame può comportare inefficacia) e atti successivamente prodotti in udienza; quest'ultima circostanza non determina automaticamente la sanzione prevista dall'art. 309 co. 10 c.p.p.
- La Corte di Cassazione non rielabora il merito delle valutazioni probatorie se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente sull'attendibilità e sulla rilevanza dei singoli elementi indiziari.
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