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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26885/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non è stata modificata la condanna pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato di rapina.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava una condanna per rapina. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il delitto dovesse essere considerato solo tentato e non consumato. La censura è stata ritenuta sovrapponibile a doglianze già esaminate e respinte dalla corte di appello, la quale aveva evidenziato che la violenza era stata esercitata dopo l’impossessamento della merce sottratta. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, ma la Corte ha rilevato che tale valutazione appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo se arbitraria, manifestamente illogica o del tutto priva di motivazione; nel caso concreto la motivazione di equivalenza è stata ritenuta sufficiente perché ancorata all’adeguatezza della pena in concreto.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte richiama il reato di rapina quale titolo di imputazione oggetto del ricorso, ribadendo che la violenza posta in essere dopo l’impossessamento della merce è compatibile con la rapina consumata e non con il solo tentativo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione tra rapina consumata e tentata dipende, tra gli altri elementi, dal momento in cui è esercitata la violenza rispetto all’impossessamento della cosa: se la violenza segue l’apprensione del bene, il fatto può integrare la rapina consumata.
  • Le censure che reiterano questioni già specificamente valutate e motivate dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando non introducano profili effettivamente nuovi o vizi di legittimità rilevanti.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione inesistente o apparente.
  • Una motivazione che giustifichi l’equivalenza tra circostanze richiamando l’adeguatezza della pena in concreto può essere sufficiente a superare il controllo di legittimità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se il ricorso è colposamente causato, anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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