Cassazione Civile, Ordinanza n. 14649/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito sostenendo che la prestazione resa nell'ambito di un appalto tra la società datrice formale e la committente integrasse una somministrazione irregolare per interposizione fittizia di manodopera, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze della committente ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'interposizione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 1369 del 1960 e degli artt. 29 e 20-28 del d.lgs. n. 276 del 2003, lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato l'ingerenza della committente nell'organizzazione del lavoro e il fatto che il rischio di impresa fosse rimasto solo a suo carico; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili perché diretti in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove, e in parte infondati perché la decisione impugnata si era attenuta ai principi consolidati in tema di appalti endoaziendali e interposizione illecita, richiedendo l'accertamento in concreto dell'effettiva organizzazione dell'appaltatore e dell'assunzione del relativo rischio economico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la censura prospettata sotto forma di violazione di legge mirava sostanzialmente a sovvertire l'accertamento di merito sulla ricostruzione della vicenda e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice del merito; quanto al vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., ha rilevato la mancata individuazione di un fatto storico decisivo realmente omesso, trattandosi piuttosto di critica alla valutazione di plurimi elementi probatori. Nel merito, ha ribadito che l'appalto illecito o la somministrazione irregolare ricorrono quando l'appaltatore non organizza realmente la prestazione con autonomia imprenditoriale e non assume il rischio economico, limitandosi a fornire manodopera al committente. Poiché la Corte d'appello aveva escluso, con accertamento di fatto non sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità, la prova di tali elementi, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003
La somministrazione irregolare e l'interposizione fittizia di manodopera richiedono la prova dell'assenza di una reale organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore e della mera messa a disposizione di manodopera a favore del committente.
art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato insieme alle norme sul lavoro interposto per delimitare i confini dell'appalto lecito e dell'appalto endoaziendale; la sua violazione non può essere affermata senza un accertamento in fatto sulla reale autonomia organizzativa dell'appaltatore.
art. 1, l. n. 1369 del 1960
Norma richiamata quale antecedente storico del divieto di intermediazione di manodopera, utile a qualificare il fenomeno interpositorio in termini sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea individuazione o interpretazione della norma, non la contestazione della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare l'omessa o diversa valutazione di elementi istruttori.
art. 380 bis c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come errore di diritto, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile per il solo mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o per la critica alla loro ponderazione complessiva.
- In tema di appalto endoaziendale e interposizione illecita di manodopera, il fenomeno vietato ricorre quando l'appaltatore non organizza autonomamente la prestazione lavorativa e non assume un effettivo rischio d'impresa, limitandosi a fornire personale al committente.
- L'accertamento dell'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore e della concreta sussistenza dell'interposizione è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze del committente, la parte attrice deve fornire la prova degli elementi costitutivi dell'interposizione vietata; in mancanza di tale prova la domanda va rigettata.
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