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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-158/23

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2024. — Jean-Marc Colombani contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2021 – Regolarità del procedimento – Principio d’imparzialità. — Causa T-158/23

Giurisprudenza europea62023TJ0158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla il rapporto informativo 2021 di un funzionario del SEAE perché la valutazione è stata effettuata dal suo diretto superiore gerarchico, che era contemporaneamente oggetto di un’indagine amministrativa per presunte molestie psicologiche denunciate dallo stesso funzionario. La Corte ritiene che tale contesto facesse sorgere un dubbio legittimo sull’imparzialità oggettiva del valutatore e che l’amministrazione avesse tempo sufficiente per adottare misure idonee a prevenire il rischio di parzialità. Non occorreva esaminare gli altri motivi di ricorso, essendo il primo motivo sufficiente per l’annullamento.

Annullamento di un rapporto informativo 2021 del SEAE per difetto di imparzialità oggettiva del valutatore, che era anche oggetto di un’indagine amministrativa per presunte molestie psicologiche.

La questione giuridica

Se, in un esercizio di valutazione del personale, il fatto che il valutatore sia il diretto superiore gerarchico del funzionario ed sia contemporaneamente oggetto di una domanda di assistenza e di un’indagine amministrativa per presunte molestie psicologiche comporti una violazione del requisito di imparzialità oggettiva e delle regole statutarie applicabili, tale da giustificare l’annullamento del rapporto informativo; in subordine, se vi sia stato un errore manifesto di valutazione o sviamento di potere.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, quando il valutatore di un funzionario è il suo diretto superiore gerarchico e, al momento dell’esercizio di valutazione, è oggetto di una domanda di assistenza e di un’indagine amministrativa per presunte molestie psicologiche mosse proprio da quel funzionario, sussiste un dubbio legittimo sull’imparzialità oggettiva del valutatore; il SEAE avrebbe quindi dovuto predisporre garanzie adeguate, anche nominando un altro valutatore o adottando misure equivalenti. Poiché non si può escludere che l’irregolarità abbia influito sull’esito della valutazione, il rapporto informativo deve essere annullato.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 44, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Annullamento di un rapporto informativo 2021 del SEAE per difetto di imparzialità oggettiva del valutatore

La sentenza riguarda un ricorso proposto ex articolo 270 TFUE da un funzionario del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) contro il rapporto informativo relativo all’esercizio di valutazione 2021. Il nucleo della controversia attiene alla regolarità del procedimento di valutazione e, in particolare, al principio di imparzialità del valutatore.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il ricorrente, funzionario di grado AD 14, aveva presentato il 18 febbraio 2021 una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto per presunte molestie psicologiche attribuite, tra altri, al proprio diretto superiore gerarchico. Il SEAE aveva respinto parzialmente la domanda ma aveva anche deciso di avviare un’indagine amministrativa nei confronti del superiore gerarchico. L’esercizio di valutazione per il 2021 è stato avviato il 2 febbraio 2022; il colloquio di valutazione si è svolto il 6 maggio 2022 e il rapporto informativo è stato firmato il 2 giugno 2022 dal medesimo superiore gerarchico, che vi ha formulato una valutazione complessivamente soddisfacente ma critica su una priorità non perseguita.

Il ricorrente ha contestato subito la valutazione, chiedendo la sospensione del procedimento in attesa dell’esito dell’indagine sulle molestie e sollevando un dubbio di conflitto di interessi. Il segretario generale del SEAE, quale valutatore d’appello, ha poi confermato il rapporto. Seguirono reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e decisione di rigetto del reclamo del 20 dicembre 2022.

Oggetto del ricorso e posizione delle parti

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del rapporto informativo e, se necessario, della decisione di rigetto del reclamo, oltre alle spese. Il SEAE chiedeva il rigetto del ricorso. Il Tribunale osserva che la decisione di rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo e che, pertanto, la censura investe sostanzialmente il rapporto informativo contestato.

Motivi di ricorso

Il ricorrente deduceva due motivi:

  • violazione delle norme applicabili alla procedura di valutazione, degli articoli 11 bis, 12 bis e 24 dello Statuto, nonché mancanza di obiettività e imparzialità del valutatore;
  • errore manifesto di valutazione e sviamento di potere.

Il Tribunale precisa subito che l’articolo 24 dello Statuto è inoperante, perché il ricorso mira all’annullamento del rapporto informativo e non di un atto relativo alla domanda di assistenza.

Quadro giuridico rilevante

La pronuncia richiama il dovere di obiettività e imparzialità dei funzionari ex articolo 11 dello Statuto, il diritto a una buona amministrazione e al trattamento imparziale delle questioni personali ex articolo 41 della Carta, nonché la disciplina statutaria della tutela dei funzionari oggetto di molestie e delle domande/reclami amministrativi ex articoli 24 e 90 dello Statuto. Viene inoltre richiamata la normativa interna del SEAE, in particolare la decisione ADMIN(2022) 3 del 24 gennaio 2022 sulle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 43 e 44, paragrafo 1, dello Statuto in materia di rapporti informativi.

Ragionamento del Tribunale sull’imparzialità

Il Tribunale ricorda che l’imparzialità va apprezzata sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Per il profilo oggettivo non è necessario dimostrare una reale parzialità: basta che sussista un dubbio legittimo, non dissipabile, sull’indipendenza del decisore.

Nel caso concreto, il SEAE aveva avviato un’indagine amministrativa nei confronti del superiore gerarchico del ricorrente dopo aver ritenuto che la denuncia presentata dall’interessato fosse sorretta da un principio di prova. Secondo il Tribunale, questa circostanza era idonea a generare, agli occhi dei terzi, un dubbio legittimo circa l’assenza di pregiudizio del superiore gerarchico nella sua qualità di valutatore del ricorrente.

Il Tribunale rileva inoltre che il SEAE disponeva di tempo sufficiente per adottare misure adeguate: la domanda di assistenza era stata presentata nel febbraio 2021, l’indagine era stata avviata nel giugno 2021 e l’esercizio di valutazione era iniziato solo nel febbraio 2022. Al momento del colloquio e della firma del rapporto, l’indagine non era ancora conclusa. Il fatto che l’esito finale sia stato l’archiviazione non muta la valutazione, perché tale esito non era noto quando si svolse la valutazione.

Irrilevanza dell’assenza di prova di parzialità soggettiva

Il Tribunale respinge l’argomento del SEAE secondo cui non vi sarebbero stati elementi per dimostrare una reale ostilità o pregiudizio soggettivo del valutatore. In tema di imparzialità oggettiva, infatti, ciò che conta è la presenza di un dubbio legittimo non dissipato, non la prova di un bias personale. Neppure la giurisprudenza invocata dal SEAE sul solo fatto della denuncia per molestie è ritenuta sufficiente a escludere il vizio, perché qui si aggiungeva l’avvio di un’indagine amministrativa.

Conseguenze dell’irregolarità procedurale

Il Tribunale ricorda che un’irregolarità procedurale giustifica l’annullamento solo se, in sua assenza, la procedura avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso. Nel caso di specie, poiché i valutatori dispongono di un’ampia discrezionalità e la valutazione professionale non è oggettivamente verificabile se non nei limiti dell’errore manifesto, non si può escludere che la sostituzione del valutatore o una diversa organizzazione del procedimento avrebbe potuto condurre a un esito differente.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie la prima parte del primo motivo e annulla il rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2021. Non esamina quindi la seconda parte del primo motivo, né il secondo motivo, né le questioni sulle prove prodotte dal SEAE. Il SEAE, soccombente, è condannato alle spese.

Principio affermato

La sentenza afferma che, in una procedura di valutazione del personale dell’Unione, la situazione in cui il valutatore sia contemporaneamente il diretto superiore gerarchico del funzionario e sia oggetto di un’indagine amministrativa avviata a seguito di una domanda di assistenza del medesimo funzionario per presunte molestie psicologiche, è idonea a far sorgere un dubbio legittimo sull’imparzialità oggettiva del valutatore; se l’amministrazione non adotta misure adeguate per neutralizzare tale rischio, il rapporto informativo è illegittimo e va annullato.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeavalutazione del personaleimparzialità e conflitto di interessimolestie psicologichecontrollo giurisdizionale degli atti interni dell’amministrazione

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