Tribunale, Sentenza T-246/22
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 dicembre 2024. — PGTEX Morocco contro Commissione europea. — Sovvenzioni – Estensione del dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dal Marocco – Inchiesta antielusione – Elusione – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 – Sviamento di potere – Condizioni per accertare l’esistenza di un’elusione – Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 2016/1037 – Modifica derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio – Operazioni di assemblaggio – Operazioni di completamento – Nozione di “valore aggiunto” – Prodotto simile importato, o parti di esso, che continua a beneficiare della sovvenzione – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2016/1037 – Uso di dati disponibili. — Causa T-246/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato l’estensione del dazio compensativo definitivo ai prodotti GFF spediti dal Marocco, ritenendo legittimo l’accertamento di elusione effettuato dalla Commissione. Ha escluso che l’accordo di associazione UE-Marocco impedisse l’uso degli strumenti antielusione dell’Unione. Ha inoltre validato la qualificazione delle attività marocchine come operazioni di completamento/assemblaggio, il metodo di calcolo del valore aggiunto e il ricorso a dati disponibili per le carenze informative del gruppo PGTEX.
Estensione del dazio compensativo per elusione: legittimità dell’estensione alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco e criteri di accertamento dell’elusione nell’ambito di un accordo di associazione con il Marocco.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse estendere, per elusione, il dazio compensativo definitivo già istituito sui prodotti GFF originari della Cina alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, nonostante l’accordo euromediterraneo di associazione UE-Marocco; se fossero correttamente accertate le condizioni dell’elusione ex articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037, in particolare l’assenza di sufficiente giustificazione economica, la qualificazione delle operazioni marocchine come assemblaggio/completamento, il superamento della soglia del valore aggiunto e la persistenza del beneficio della sovvenzione; e se l’uso di dati disponibili ex articolo 28 del medesimo regolamento fosse legittimo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che la Commissione può applicare le norme antielusione del regolamento antisovvenzioni per estendere un dazio compensativo a importazioni spedite da un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di associazione, purché ricorrano le condizioni dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 2016/1037; l’accordo UE-Marocco non osta a misure antielusione dirette a contrastare la delocalizzazione strumentale verso il Marocco per eludere dazi imposti sulla Cina. Inoltre, le operazioni svolte in Marocco potevano essere qualificate come operazioni di completamento rientranti, per interpretazione sistematica e teleologica, nella nozione di operazioni di assemblaggio; la Commissione poteva adeguare i costi fissi ai fini del calcolo del valore aggiunto tenendo conto dell’effettivo utilizzo degli impianti; e, in presenza di informazioni incomplete o contraddittorie, poteva ricorrere ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
- Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco
- Protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/863
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/301
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328
Estensione del dazio compensativo per elusione sui prodotti GFF spediti dal Marocco
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da PGTEX Morocco contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/301, con cui la Commissione ha esteso ai prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco il dazio compensativo definitivo già istituito sui prodotti originari della Cina. Il Tribunale esamina, in un contesto di difesa commerciale, il rapporto tra normativa antielusione, accordo di associazione UE-Marocco e utilizzo di dati disponibili.
Fatti e procedimento amministrativo
PGTEX Morocco, società marocchina del gruppo cinese PGTEX, esportava nell’Unione prodotti GFF. Dopo l’istituzione di dazi compensativi sui prodotti GFF originari di Cina ed Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, la Commissione ha avviato un’inchiesta antielusione nel 2021, su domanda di un’associazione di produttori dell’Unione. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha contestato la sufficienza e l’attendibilità di alcune informazioni fornite dal gruppo PGTEX e ha preannunciato il ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 2016/1037.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1037, che disciplina l’elusione delle misure compensative;
- l’articolo 28 del medesimo regolamento, sull’uso dei dati disponibili;
- l’articolo 33, lettera a), del regolamento 2016/1037, richiamato dalla ricorrente;
- l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, utilizzato per analogia dalla Commissione per valutare le operazioni di assemblaggio/completamento;
- l’accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco, in particolare gli articoli 9, 29 e 36, nonché il protocollo n. 4;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/301.
Primo motivo: rapporto tra accordo UE-Marocco e norme antielusione
La ricorrente sosteneva che l’accordo di associazione, imponendo l’esenzione da dazi per i prodotti originari del Marocco, impedisse alla Commissione di estendere il dazio compensativo a prodotti muniti di origine preferenziale marocchina. Il Tribunale respinge questa tesi: l’accordo di associazione mira alla liberalizzazione degli scambi e ha una funzione diversa rispetto alle misure di difesa commerciale, che servono a contrastare pratiche sleali e ad assicurare l’efficacia dei dazi compensativi. L’accordo non contiene alcuna clausola che vieti misure antielusione, sicché la Commissione poteva verificare se ricorressero i presupposti dell’articolo 23 del regolamento 2016/1037 e, in caso positivo, estendere le misure.
Terzo motivo: assenza di sufficiente motivazione o giustificazione economica
Il Tribunale conferma che la creazione del sito produttivo in Marocco era temporalmente prossima all’apertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, circostanza che giustificava la presunzione di un insediamento motivato dall’evitare i dazi. I documenti prodotti da PGTEX, le osservazioni delle autorità marocchine e la relazione annuale della PGTEX China non sono stati ritenuti idonei a dimostrare una vera decisione di localizzazione antecedente e autonoma rispetto alle inchieste. La Commissione, pertanto, non ha commesso errori manifesti né ha violato il dovere di buona amministrazione nel concludere che non vi fosse una sufficiente giustificazione economica diversa dall’elusione.
Quarto motivo: qualificazione del processo marocchino come assemblaggio/completamento
Il punto centrale del giudizio è l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 2016/1037. Il Tribunale afferma che, benché tale disposizione non menzioni espressamente le operazioni di assemblaggio, l’espressione "tra l’altro" indica un elenco non esaustivo; ne consegue che possono esservi incluse anche operazioni di assemblaggio, per analogia con l’articolo 13 del regolamento antidumping di base. Inoltre, le operazioni di completamento sono considerate una declinazione delle operazioni di assemblaggio. Nel caso di specie, il processo di cucitura-intreccio effettuato in Marocco, basato su rovings acquistati dalla società madre cinese, è stato correttamente qualificato come operazione di completamento che rientra nella nozione di assemblaggio. La complessità tecnica del prodotto finito, le certificazioni o la personalizzazione non escludono tale qualificazione, poiché il criterio decisivo è quello previsto dalla normativa antielusione, non la sofisticazione industriale del processo.
Quarto motivo: valore aggiunto e soglia del 25%
Quanto al valore aggiunto ai pezzi, il Tribunale approva il metodo della Commissione, che ha adeguato i costi di ammortamento e di affitto in funzione dell’effettivo utilizzo degli impianti. Il valore aggiunto non coincide meccanicamente con i costi contabilizzati, ma deve riflettere il contributo reale dell’operazione di assemblaggio/completamento al prodotto. Se gli impianti sono sottoutilizzati o un sito non è effettivamente operativo, i costi fissi così contabilizzati possono sovrastimare il valore aggiunto. La Commissione poteva quindi usare il tasso di utilizzo degli impianti come parametro di correzione e poteva escludere i canoni relativi allo stabilimento fase 2, non essendo provato che vi si svolgesse produzione effettiva nel periodo rilevante.
Quarto motivo: non discriminazione, parità di trattamento e buona amministrazione
Il Tribunale esclude la violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, perché il confronto con il calcolo del margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione nell’inchiesta antisovvenzioni non è pertinente: i due calcoli rispondono a finalità diverse e si collocano in contesti normativi differenti. Esclude anche la violazione del principio di buona amministrazione, osservando che la Commissione ha esaminato gli elementi forniti dalla ricorrente e ha motivato le proprie valutazioni in modo sufficiente.
Quinto motivo: persistenza del beneficio della sovvenzione
Il Tribunale conferma anche la quarta condizione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 2016/1037, ossia che il prodotto importato o parti di esso continuassero a beneficiare della sovvenzione. La Commissione poteva fondarsi sulla constatazione che i produttori cinesi del gruppo PGTEX, compresa la società madre e la controllata CPIC, avevano beneficiato di sovvenzioni, e sulla presunzione di trasferimento del vantaggio in presenza di società collegate lungo la catena produttiva. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a smentire l’idea che i rovings importati dal Marocco beneficiassero ancora, in modo diretto o trasferito, delle sovvenzioni già accertate in Cina.
Uso dei dati disponibili ex articolo 28
Il secondo motivo, relativo all’uso dei dati disponibili, è stato dichiarato inoperante. Il Tribunale rileva che la Commissione aveva correttamente avvertito il gruppo PGTEX delle carenze informative e dell’eventuale applicazione dell’articolo 28; in concreto, i dati Eurostat e GTA sono stati usati per colmare l’inattendibilità o incompletezza di alcune informazioni, mentre i dati forniti dall’impresa non sono stati ignorati ma utilizzati come base di partenza. Poiché la ricorrente non ha contestato in modo specifico la veridicità dei dati disponibili impiegati, il motivo non poteva condurre all’annullamento.
Decisione e portata pratica
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha quindi confermato l’estensione del dazio compensativo definitivo alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco e ha condannato PGTEX Morocco alle spese, comprese quelle della Commissione. Per gli operatori, la sentenza ribadisce che un’origine preferenziale marocchina non impedisce di per sé l’applicazione di misure antielusione, se la delocalizzazione è strumentale all’elusione di dazi compensativi imposti su un paese terzo.
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