Tribunale, Sentenza T-245/22
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 dicembre 2024. — PGTEX Morocco contro Commissione europea. — Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dal Marocco – Inchiesta antielusione – Elusione – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036 – Sviamento di potere – Condizioni per accertare l’elusione – Articolo 13 del regolamento 2016/1036 – Modifica imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per le quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio – Operazioni di assemblaggio – Operazioni di completamento – Nozione di “valore aggiunto” – Prodotto simile importato, o parti di esso, che continua a beneficiare della sovvenzione – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2016/1036 – Uso dei dati disponibili. — Causa T-245/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di PGTEX Morocco contro il regolamento che estendeva il dazio antidumping ai prodotti GFF spediti dal Marocco. Ha ritenuto legittima l’applicazione delle norme antielusione nonostante l’accordo di associazione UE-Marocco, ha confermato la qualificazione dell’attività marocchina come operazione di completamento/assemblaggio e ha approvato il metodo della Commissione per il calcolo del valore aggiunto. È stato altresì confermato il ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base.
Annullamento respinto del regolamento che estende un dazio antidumping alla fibra di vetro spedita dal Marocco: la Corte del Tribunale conferma l’applicazione delle norme antielusione ai prodotti della PGTEX Morocco e il metodo di calcolo del valore aggiunto
La questione giuridica
Se la Commissione potesse, nonostante l’accordo euromediterraneo UE-Marocco, estendere in via antielusione il dazio antidumping originariamente imposto sulle importazioni dalla Cina alle importazioni di prodotti spediti dal Marocco; se avesse correttamente qualificato come elusione la creazione del sito produttivo in Marocco e il processo di fabbricazione come operazione di completamento/assemblaggio; se avesse legittimamente adeguato i costi fissi nel calcolo del valore aggiunto; e se avesse fatto corretto uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento 2016/1036.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che l’accordo di associazione UE-Marocco non impedisce all’Unione di applicare le proprie norme antielusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 2016/1036 quando una produzione localizzata in Marocco serve a eludere dazi antidumping istituiti verso la Cina. Ha inoltre confermato che il processo svolto in Marocco poteva essere qualificato come operazione di completamento rientrante nella nozione di assemblaggio, che il valore aggiunto poteva essere calcolato correggendo costi di ammortamento e di affitto non rappresentativi della reale produzione, e che l’uso di dati disponibili era giustificato dalla incompletezza e contraddittorietà delle informazioni fornite dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo VI GATT 1994
- Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco
- Protocollo n. 4 dell’accordo di associazione CE-Marocco
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 27 dell’accordo di associazione CE-Marocco
- Articolo 9 dell’accordo di associazione CE-Marocco
- Articolo 24 dell’accordo di associazione CE-Marocco
- Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/302
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776
Estensione del dazio antidumping ai prodotti GFF spediti dal Marocco
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da PGTEX Morocco avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2022/302, con cui la Commissione ha esteso al Marocco il dazio antidumping definitivo già istituito sulle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina. Il Tribunale affronta soprattutto la compatibilità di tale estensione con l’accordo euromediterraneo UE-Marocco e la corretta applicazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036.
Fatti e procedimento amministrativo
PGTEX Morocco è una società marocchina del gruppo PGTEX, produttrice ed esportatrice di prodotti GFF verso l’Unione. Dopo l’istituzione dei dazi antidumping sui prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto, la Commissione ha avviato un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036, in relazione alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco.
Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha contestato alla ricorrente, tra l’altro, la mancanza di una sufficiente giustificazione economica per la creazione del sito produttivo in Marocco, la natura di operazione di assemblaggio/completamento del processo produttivo e l’incompletezza o contraddittorietà di varie informazioni fornite. Ha inoltre applicato dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e, con il regolamento impugnato, ha esteso le misure antidumping alle importazioni spedite dal Marocco.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha esaminato quattro motivi di ricorso:
- la pretesa incompatibilità dell’estensione del dazio con l’accordo di associazione UE-Marocco, con l’articolo 22, lettera a), del regolamento 2016/1036 e con il divieto di sviamento di potere;
- la legittimità dell’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2016/1036;
- la valutazione della Commissione circa l’assenza di una sufficiente motivazione economica per l’insediamento in Marocco;
- la qualificazione del processo produttivo marocchino come operazione di assemblaggio/completamento e la determinazione della soglia del valore aggiunto ex articolo 13, paragrafo 2, lettera b).
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare, l’accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco, soprattutto gli articoli 9, 24, 27 e 29, nonché il protocollo n. 4 sulle regole di origine. Sul piano del diritto antidumping dell’Unione, sono centrali gli articoli 13, 18 e 22, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036, oltre al quadro generale dell’articolo VI del GATT 1994 e del codice antidumping del 1994.
Sul primo motivo: accordo UE-Marocco e potere di estensione antielusiva
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui l’accordo di associazione impedirebbe l’uso delle norme antielusione contro prodotti che godono di origine preferenziale marocchina. Sottolinea che l’accordo UE-Marocco e l’articolo 13 del regolamento 2016/1036 perseguono finalità diverse: il primo promuove la liberalizzazione degli scambi, il secondo tutela l’efficacia delle misure antidumping già in vigore contro pratiche elusive.
Secondo il Tribunale, il regolamento di estensione ha carattere accessorio rispetto al dazio originario e mira solo a garantirne l’efficacia. Poiché l’accordo di associazione non contiene un divieto di misure antielusione, la Commissione poteva verificare la sussistenza delle condizioni dell’articolo 13 e, ove provate, estendere il dazio alle importazioni spedite dal Marocco. Il primo motivo è quindi respinto.
Sul terzo motivo: assenza di giustificazione economica per l’insediamento in Marocco
Il Tribunale ricorda che, in materia di difesa commerciale, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità e il controllo giurisdizionale si limita all’errore manifesto, al rispetto delle regole procedurali e all’assenza di sviamento di potere.
Nel caso concreto, la Commissione aveva ritenuto che la creazione del sito produttivo marocchino fosse temporalmente coincidente con l’apertura dell’inchiesta antidumping sulla Cina e che le prove fornite dalla ricorrente non dimostrassero una decisione realmente autonoma e precedente. Il Tribunale valorizza questa coincidenza temporale e osserva che, in base alla giurisprudenza, spetta all’operatore fornire una spiegazione ragionevole diversa dall’elusione. I documenti prodotti dalla ricorrente, le e-mail interne, le osservazioni delle autorità marocchine e la relazione annuale PGTEX China non sono ritenuti idonei a dimostrare una giustificazione economica sufficiente e autonoma.
Viene quindi confermata anche la conclusione della Commissione secondo cui il sito marocchino non era giustificato da ragioni economiche sufficienti diverse dall’elusione dei dazi. Per la stessa ragione, il Tribunale esclude una violazione del diritto a una buona amministrazione.
Sul quarto motivo: qualificazione come operazione di assemblaggio/completamento
Il Tribunale affronta poi la questione più tecnica: se il processo di cucitura-intreccio svolto in Marocco sui rovings di fibra di vetro possa essere qualificato come operazione di assemblaggio o completamento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 2016/1036.
Osserva che il regolamento non definisce le nozioni di assemblaggio e completamento, ma che il riferimento al “completamento” nell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), colloca tale nozione nell’ambito delle operazioni di assemblaggio rilevanti per l’elusione. Il Tribunale conclude quindi che le operazioni di completamento possono rientrare nella nozione di assemblaggio, perché costituiscono un’estensione di essa, coerente con la finalità antielusiva del regolamento.
Quanto al caso concreto, il Tribunale ritiene irrilevanti gli argomenti della ricorrente sulla complessità tecnica del processo, sulla diversa natura dei prodotti e sulle specifiche esigenze della clientela: l’articolo 13 non richiede un criterio generale di assenza di complessità. Ciò che conta è se il processo risponda ai criteri quantitativi e funzionali dell’articolo 13, paragrafo 2. La qualificazione data dalla Commissione è dunque confermata.
Sul calcolo del valore aggiunto e sui costi fissi
Nel secondo capo del quarto motivo, PGTEX contestava l’adeguamento dei costi di ammortamento e di affitto operato dalla Commissione per verificare la soglia del 25% del valore aggiunto prevista dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b).
Il Tribunale afferma che la nozione di valore aggiunto non coincide automaticamente con i “costi sostenuti” contabilizzati dall’impresa e che, nel contesto antielusivo dell’articolo 13, la Commissione può adattare i costi al fine di riflettere solo i costi effettivamente connessi alla produzione reale. In presenza di un basso utilizzo della capacità produttiva, lasciare invariati i costi fissi avrebbe infatti l’effetto di sovrastimare artificialmente il valore aggiunto e di svuotare di contenuto la disciplina antielusiva.
Nel caso di specie, la Commissione aveva ridotto i costi di ammortamento tenendo conto del basso utilizzo degli impianti e aveva escluso il costo di affitto dello stabilimento-fase 2, in quanto non risultava che lì si svolgesse una vera attività produttiva nel periodo di riferimento. Il Tribunale ritiene tali rettifiche non manifestamente erronee e respinge anche le censure di discriminazione, parità di trattamento e buona amministrazione, poiché il raffronto con il calcolo del margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione riguarda contesti e finalità differenti.
Sul secondo motivo: uso dei dati disponibili ex articolo 18
Il Tribunale dichiara inammissibile-inoperante, in sostanza, il motivo relativo all’articolo 18 del regolamento 2016/1036. Ricorda che la Commissione può fare ricorso ai dati disponibili quando le informazioni necessarie non sono fornite o sono incomplete/contraddittorie, e che nel caso concreto il gruppo PGTEX aveva effettivamente presentato dati carenti su diversi punti essenziali: inizio della produzione, fatturato e fatture mancanti, volumi di esportazione, aumento della produzione e acquisti/vendite tra collegate.
La Commissione aveva informato la ricorrente della possibile applicazione dell’articolo 18 e aveva poi integrato i dati del gruppo PGTEX con fonti esterne, in particolare Eurostat e Global Trade Atlas, senza ignorare integralmente le informazioni fornite dall’impresa. Poiché la ricorrente non contesta in modo specifico l’affidabilità dei dati disponibili utilizzati, il Tribunale conclude che il motivo è inoperante.
Dispositivo
Il ricorso è integralmente respinto. La PGTEX Morocco è condannata alle spese della Commissione; ciascuna interveniente sopporta le proprie spese.
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