Cassazione Civile, Ordinanza n. 25529/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel 2011 la parte attrice aveva convenuto in giudizio il figlio chiedendo la risoluzione per inadempimento di un contratto di vitalizio improprio concluso nel 1997, con cui due figli si erano obbligati a prestare assistenza morale e materiale alla madre in cambio del trasferimento di una quota di nuda proprietà di un immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, disponendo la risoluzione e la retrocessione della quota immobiliare. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo infondata la domanda perché l'obbligazione assistenziale sarebbe stata adempiuta da uno dei due coobbligati, con liberazione dell'altro. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1292, 1294, 1298, 1453 e 1455 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato integralmente adempiuta l'obbligazione, mentre si trattava di obbligazione continuativa e, soprattutto, di obbligazione indivisibile da adempiersi congiuntamente; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte d'appello desunto la solidarietà dei due fratelli da una lettura letterale del contratto senza indagare la comune intenzione delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, ossia della sorella del convenuto, anch'essa parte del contratto di vitalizio improprio e coobbligata nel trasferimento e nelle prestazioni assistenziali. Poiché la risoluzione del contratto, avente effetti reali sul trasferimento della nuda proprietà, richiedeva la partecipazione di tutti i contraenti, la Corte ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito, cassato la sentenza impugnata e rimesso gli atti al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte pretermessa e la rinnovazione del giudizio. Ha mantenuto ferme le statuizioni sulle spese dei precedenti gradi e compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1292 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la qualificazione dell'obbligazione come solidale e la conseguente liberazione di un coobbligato per effetto dell'adempimento dell'altro.
art. 1294 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso quale norma sulla presunzione di solidarietà, contestandone l'applicazione al rapporto dedotto in contratto.
art. 1298 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare gli effetti dell'adempimento e della ripartizione interna tra coobbligati.
art. 1453 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'azione di risoluzione per inadempimento.
art. 1455 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di non scarsa importanza dell'inadempimento.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati nei motivi di ricorso per denunciare un'erronea interpretazione del contratto, fondata sulla sola lettera e non sulla comune intenzione delle parti.
art. 102 c.p.c.
Applicato d'ufficio dalla Corte per affermare la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i contraenti del rapporto contrattuale la cui risoluzione è chiesta.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Utilizzato come base per cassare la sentenza e rimettere gli atti al giudice di primo grado al fine di integrare il contraddittorio e rinnovare il giudizio.
Massime di principio
- Quando si chiede la risoluzione di un contratto con effetti reali che incide sul trasferimento di un diritto reale, il giudizio deve coinvolgere tutti i soggetti che sono parti del contratto e titolari del rapporto sostanziale inciso dalla pronuncia, pena la nullità dei giudizi di merito per difetto di litisconsorzio necessario.
- La qualificazione dell'obbligazione come solidale o indivisibile rileva solo se il contraddittorio è integro: in presenza di una decisione che incida sul contratto e sui suoi effetti reali, la Corte può rilevare d'ufficio la mancata partecipazione di un coobbligato indispensabile e disporre la rinnovazione del giudizio.
- L'interpretazione del contratto non può arrestarsi al dato letterale se è contestata la reale volontà delle parti; la verifica della comune intenzione deve avvenire secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., ma la decisione di merito resta comunque invalida se manca un litisconsorte necessario.
- Nei contratti di vitalizio improprio con prestazioni assistenziali e trasferimento immobiliare, la domanda di risoluzione per inadempimento può essere improcedibile sul piano processuale ove non siano presenti tutti i contraenti, perché la sentenza avrebbe efficacia nei confronti del rapporto e del bene trasferito.
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