Sentenza del 22/08/2016 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Motivazioni di un ricorso basate su argomenti espressi enciclopedia web
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, poiché le informazioni presenti su Wikipedia, pur non costituendo una fonte di verità assoluta, possono assumere valore indiziario quando sono pubblicate in un ambiente condiviso e risultano coerenti con gli altri elementi dell’accertamento. La mera contestazione generica dell’attendibilità del sito non è sufficiente a superare tali elementi né a escludere la legittimità dell’accertamento induttivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’utilizzabilità delle informazioni reperite su Wikipedia in relazione alla propria attività artistica, sostenendone la presunta inattendibilità. Tuttavia, non ha specificamente confutato gli elementi e gli argomenti ricavati dall’enciclopedia online né li ha ricondotti ai dati concretamente rilevati durante l’accertamento fiscale.
Norme richiamate
Accertamento induttivo tributario
Gli elementi indiziari reperiti anche da fonti online possono essere utilizzati per fondare un accertamento induttivo, purché siano valutati insieme ai dati dell’attività accertata e risultino idonei a sostenere una ricostruzione presuntiva del reddito.
Principio di specifica contestazione
Il contribuente non può limitarsi a negare genericamente l’attendibilità della fonte utilizzata dall’Amministrazione, ma deve contestare in modo puntuale gli elementi acquisiti e spiegare perché non siano riferibili alla propria situazione concreta.
Massime di principio
- Le informazioni pubblicate su siti web collaborativi, come Wikipedia, non hanno valore probatorio assoluto, ma possono costituire indizi utilizzabili in materia fiscale se coerenti con ulteriori dati dell’accertamento.
- La contestazione di una fonte informativa deve essere specifica e concreta: occorre confutare i singoli dati e dimostrare la loro irrilevanza o non riferibilità al contribuente.
- Per contestare efficacemente un accertamento induttivo non basta criticare l’origine delle informazioni; è necessario collegare la difesa ai dati economici, alle attività effettivamente svolte e alle conclusioni dell’Amministrazione.
- Una fonte online può contribuire a dimostrare notorietà, attività professionale o volume potenziale dell’attività del contribuente, soprattutto quando le informazioni siano accessibili pubblicamente e confermate da altri elementi.
- La valutazione degli indizi deve avvenire complessivamente: l’informazione web, isolata, può essere insufficiente, ma può risultare adeguata se inserita in un quadro presuntivo coerente e non puntualmente smentito.
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