Sentenza n. 2411/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento della Determinazione numero -OMISSIS-/2022 datata -OMISSIS-, notificata in data 3 agosto 2022, con la quale veniva disposta, nei confronti del signor -OMISSIS-, la perdita del grado per rimozione e conseguente cessazione dal rapporto d’impiego per tale causa a far data dal -OMISSIS-, intendendosi così modificata l’originaria causa di cessazione dal servizio permanente effettivo “per età” ai sensi del combinato disposto dei richiamati articoli 667 e 923 comma 5 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione e la conseguente cessazione dal rapporto d’impiego, con modifica dell’originaria causa di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei termini previsti dall’art. 1392 del d.lgs. 66/2010 per l’instaurazione e la conclusione del procedimento disciplinare, sostenendo che il termine iniziale dovesse decorrere dalla sentenza d’appello e che l’azione disciplinare fosse prescritta. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando la ricostruzione dei fatti e l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da colleghi nel processo penale, ritenute influenzate da rapporti antagonistici. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione si fosse limitata a richiamare gli accertamenti penali senza svolgere una valutazione autonoma sulla gravità della condotta e sulla sanzione applicata. La vicenda disciplinare traeva origine da una condanna penale irrevocabile per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, relativa a condotte consistite nell’omesso controllo o nel preannuncio di attività ispettive in cambio di utilità indebite.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla tempestività dell’azione disciplinare, ha ritenuto che il dies a quo decorresse dalla conoscenza integrale e formalmente certa della sentenza della Corte di Cassazione, che aveva definito irrevocabilmente il procedimento penale, e non dalla precedente sentenza d’appello. La conoscenza integrale è stata individuata nel 3 novembre 2021, mentre la contestazione degli addebiti è stata notificata il 27 gennaio 2022, entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 1392 del d.lgs. 66/2010. Anche il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento è stato rispettato, poiché il provvedimento finale è stato adottato dopo 264 giorni dall’avvio del termine. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del termine di estinzione di 90 giorni dall’ultimo atto procedimentale. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati. In presenza di giudicato penale, l’amministrazione poteva utilizzare le risultanze del processo penale per l’accertamento storico dei fatti, non più contestabili ai sensi dell’art. 653 c.p.p. Essa ha tuttavia svolto una valutazione autonoma sulla gravità disciplinare della condotta, valorizzando la violazione dei doveri di rettitudine, fedeltà, correttezza e lealtà, l’incompatibilità dei comportamenti con il ruolo rivestito, il pregiudizio arrecato all’immagine e al prestigio del Corpo e la lesione del rapporto fiduciario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro. La domanda risarcitoria è stata respinta unitamente al ricorso, non risultando accertata alcuna illegittimità dell’atto.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili; deve concludersi entro 270 giorni dalla medesima data; in ogni caso, si estingue se decorrono 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza ulteriore attività.
Il termine per l’avvio decorre dalla conoscenza integrale, formalmente certa, della decisione penale irrevocabile che conclude complessivamente il processo, non dalla sentenza d’appello né dalla conoscenza del solo dispositivo. Nel caso concreto, sia il termine di 90 giorni per l’avvio sia quello di 270 giorni per la conclusione sono stati rispettati.
art. 653 c.p.p.
Il giudicato penale vincola l’amministrazione quanto all’accertamento dei fatti oggetto della condanna, che non possono essere rimessi in discussione nel procedimento disciplinare; resta autonoma la valutazione amministrativa sulla gravità disciplinare della condotta e sulla sanzione.
art. 1357 Codice dell'ordinamento militare
Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, ritenuta legittima in presenza di condotte gravemente incompatibili con i doveri e il ruolo dell’ufficiale.
artt. 867 e 923, comma 5, Codice dell'ordinamento militare
Sono stati richiamati quale fondamento della cessazione dal rapporto d’impiego per perdita del grado e della conseguente modifica dell’originaria causa di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di un giudizio penale, il termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla conoscenza integrale e formalmente certa della sentenza o del decreto penale irrevocabile che definisce complessivamente il processo, non dalla precedente sentenza d’appello né dalla mera conoscenza del dispositivo.
- Il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale decorre dalla medesima conoscenza integrale e formalmente certa della decisione penale irrevocabile; il procedimento deve inoltre considerarsi estinto se trascorrono 90 giorni dall’ultimo atto senza ulteriore attività.
- Il giudicato penale impedisce all’amministrazione di rimettere in discussione l’accertamento storico dei fatti oggetto della condanna, ma non esclude una valutazione disciplinare autonoma sulla gravità della condotta, sulla violazione dei doveri di servizio, sul pregiudizio all’immagine dell’amministrazione e sull’adeguatezza della sanzione.
- La motivazione di una sanzione disciplinare militare è sufficiente quando, oltre a richiamare l’accertamento penale vincolante sui fatti, individua autonomamente le ragioni per cui la condotta compromette i doveri di rettitudine, fedeltà, correttezza e lealtà, il rapporto fiduciario e la meritevolezza di conservare il grado.
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