Cassazione Civile, Ordinanza n. 31097/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo nei confronti di una società di revisione contabile. La controversia riguardava la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del costo sostenuto dalla società per definire in via transattiva una richiesta giudiziale di risarcimento danni derivanti dall'attività professionale di revisione svolta dalla medesima società. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, se non il tema della qualificazione del costo come inerente all'attività d'impresa e deducibile ex art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986. Successivamente, l'Agenzia ha dato atto che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva effettuato il pagamento previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte della contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, perché tale misura opera solo nei casi di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato quale base normativa della deducibilità, come costo inerente all'attività d'impresa, delle somme sostenute per una transazione relativa a un preteso danno derivante dall'attività svolta
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
consente la definizione agevolata della controversia tributaria, cui la contribuente ha aderito con pagamento
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
la definizione agevolata determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere
contributo unificato
il raddoppio non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Quando la lite è definita agevolmente dalla parte contribuente e il relativo pagamento è effettuato, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate in considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche all'estinzione del giudizio.
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