Cassazione Civile, Sentenza n. 9255/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (società di gestione)
La controversia
Dopo la messa in liquidazione di un fondo comune d’investimento, il ricorrente aveva promosso contro la società di gestione e un’altra persona una domanda di restituzione di una somma ritenuta indebitamente percepita e una domanda di risarcimento del danno. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 19 maggio 2016, aveva dichiarato interrotto il giudizio; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 dicembre 2017, aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto contro tale provvedimento. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 131 e 299 c.p.c., dell’art. 83 del D.Lgs. n. 385 del 1998 e dell’art. 56 del D.Lgs. n. 58 del 1998. Ha sostenuto che la liquidazione del fondo avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità della domanda nei confronti del fondo, anziché l’interruzione del processo, e che la declaratoria d’interruzione avrebbe natura decisoria perché il giudice avrebbe esaurito il proprio potere decisionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poiché il provvedimento che dichiara l’interruzione ha natura preparatoria e ordinatoria: non decide la pretesa sostanziale né definisce il processo, ma determina soltanto una temporanea quiescenza fino alla riassunzione o all’estinzione. Di conseguenza, non è impugnabile con appello né con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.; le doglianze potranno essere fatte valere con gli ordinari mezzi d’impugnazione contro la successiva decisione, qualora il giudice, dopo la prosecuzione o riassunzione del processo, disattenda le difese. La Corte ha ritenuto assorbente l’oggettiva inammissibilità del mezzo esperito, senza esaminare questioni ulteriori relative al soggetto passivo dell’impugnazione, alla sua notificazione o alla legittimazione a impugnare. Ha condannato il ricorrente a pagare alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.400,00, di cui euro 4.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata a favore dell’altro intimato, che non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
La Corte qualifica il ricorso come inammissibile, in ragione dell’esperimento dell’impugnazione contro un provvedimento non impugnabile con il mezzo scelto.
art. 111, comma 7, Cost.
Ne consegue che avverso tale provvedimento è inammissibile l’appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, poichè la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, che sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice, che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali (v. Cass., 1/8/2014, n. 17531).
Il provvedimento meramente ordinatorio d’interruzione non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., perché le contestazioni possono essere recuperate impugnando la successiva pronuncia sul merito o sui presupposti processuali.
Massime di principio
- Il provvedimento che dichiara l’interruzione del processo è preparatorio e ordinatorio se non decide la pretesa sostanziale e non definisce il giudizio, ma determina soltanto la quiescenza temporanea del processo fino alla riassunzione o, in mancanza, all’estinzione.
- Contro la declaratoria d’interruzione non sono esperibili né l’appello né il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.; le contestazioni relative al provvedimento possono essere fatte valere impugnando la successiva decisione resa dopo la prosecuzione o riassunzione del processo.
- Quando l’impugnazione è oggettivamente inammissibile perché diretta contro un provvedimento non impugnabile con il mezzo utilizzato, tale ragione è assorbente e consente di definire il giudizio senza esaminare questioni ulteriori relative al destinatario dell’impugnazione, alla notificazione o alla legittimazione a impugnare.
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