Regolamento (UE) 2020/562
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/562 del Consiglio del 23 aprile 2020 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/562 aggiorna l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, modificando l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. L’intervento si fonda sul riesame periodico previsto dall’articolo 4 decies e recepisce informazioni aggiornate relative a una singola voce dell’elenco. La modifica riguarda il Brigadier Generale Than Oo, per il quale vengono confermati i dati identificativi e i motivi dell’inserimento, con riferimento a gravi violazioni dei diritti umani contro la popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 con l'aggiornamento di una voce dell'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione contro il Myanmar/Birmania previste dal regolamento (UE) n. 401/2013. Incide specificamente sull'allegato IV, relativo all'elenco delle persone ed entità designate, sostituendo la voce n. 3 con informazioni aggiornate su un soggetto ivi incluso. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 relativo al Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/562 interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania, limitandosi a un aggiornamento puntuale dell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. L’atto dà attuazione al riesame previsto dall’articolo 4 decies e recepisce informazioni aggiornate relative a una singola posizione dell’elenco.
Base giuridica e contesto
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 401/2013, adottato il 2 maggio 2013 e concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, nonché l’articolo 4 decies, che consente il riesame dell’elenco delle persone ed entità designate. Dai considerando emerge che il riesame ha evidenziato la necessità di aggiornare una voce dell’allegato IV sulla base di informazioni sopravvenute.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone che l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sia modificato secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione integrale della voce n. 3 dell’elenco delle persone ed entità designate.
Contenuto della nuova voce
La nuova voce riguarda Than Oo, indicato con i seguenti dati identificativi:
- data di nascita: 12 ottobre 1973;
- genere: maschio;
- numero di identificazione militare: BC 25723.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, viene precisato che il Brigadier Generale Than Oo è stato comandante della 99a Divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) fino al maggio 2018. In tale veste, è ritenuto responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99a Divisione contro la popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine, incluse esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici di case ed edifici.
Entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Riesame e aggiornamento dell'elenco sanzionatorio
Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 4 decies del regolamento (UE) n. 401/2013, ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate contenuto nell'allegato IV e, sulla base di informazioni aggiornate, ha disposto la modifica di una voce dell'elenco.
Sostituzione della voce n. 3 dell'allegato IV
La voce n. 3 dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è sostituita con una nuova voce relativa a Than Oo, nato il 12 ottobre 1973, di genere maschile, con numero di identificazione militare BC 25723.
Motivi dell'inserimento in elenco
Than Oo, indicato come Brigadier Generale ed ex comandante della 99a Divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) fino a maggio 2018, è considerato responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99a Divisione contro la popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine, incluse esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici di case ed edifici.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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