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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/568

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568 della Commissione del 23 aprile 2020 che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

Normativa europea32020R0568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, in modo temporaneo, un sistema di autorizzazione preventiva per l’esportazione di specifici dispositivi di protezione individuale, in risposta alla penuria connessa alla pandemia di Covid-19. La misura mira a garantire l’adeguatezza dell’offerta nel mercato dell’Unione, consentendo al contempo esportazioni autorizzate quando non mettano a rischio il fabbisogno interno o quando rispondano a esigenze umanitarie o di interesse pubblico. Il testo disciplina anche le esclusioni territoriali, la procedura di consultazione tra Stati membri, gli obblighi di notifica alla Commissione e il riesame periodico dell’ambito di applicazione.

Subordina l’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, in via temporanea e per finalità di tutela della salute pubblica nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni dal territorio doganale dell’Unione di merci unionali rientranti nei tipi di dispositivi di protezione individuale elencati nell’allegato I, anche se non originari dell’Unione. L’autorizzazione è rilasciata dallo Stato membro in cui l’esportatore è stabilito e deve essere presentata al momento della dichiarazione di esportazione e comunque non oltre lo svincolo delle merci. Sono escluse le esportazioni verso gli Stati e territori elencati all’articolo 2, paragrafo 4, verso le strutture situate sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, nonché gli scambi tra Stati membri; sono inoltre esentati i paesi e territori d’oltremare, le Isole Fær Øer, Andorra, San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e Gibilterra, oltre ai territori doganali esclusi espressamente (Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla). Il regolamento si applica dal 26 aprile 2020 per 30 giorni.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568: autorizzazione di esportazione per taluni DPI

Il regolamento introduce un sistema temporaneo di autorizzazione preventiva per l’esportazione di specifici dispositivi di protezione individuale, adottato nel contesto della crisi Covid-19 e della persistente penuria nel mercato interno dell’Unione. La misura si innesta sul regolamento (UE) 2015/479 sul regime comune delle esportazioni ed è concepita come strumento eccezionale, mirato e di durata limitata, volto anzitutto a tutelare la salute pubblica nell’Unione.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che, nonostante gli interventi già adottati dalla Commissione e dagli Stati membri – tra cui approvvigionamenti congiunti, costituzione della scorta rescEU e coordinamento centralizzato della domanda/offerta – permane uno squilibrio significativo tra domanda e offerta di DPI. In tale quadro, il regolamento mira a prevenire ulteriori carenze di prodotti essenziali per la protezione del personale sanitario e per il contenimento della diffusione della malattia.

Ambito di applicazione

Il regime riguarda le esportazioni dal territorio doganale dell’Unione di merci unionali rientranti nei tipi di DPI elencati nell’allegato I, anche se non originari dell’Unione. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito e deve essere presentata al momento della dichiarazione di esportazione, comunque non oltre lo svincolo delle merci. In assenza di autorizzazione valida, l’esportazione è vietata.

Sono escluse dal meccanismo alcune destinazioni territoriali e alcuni contesti specifici: gli Stati e territori elencati all’articolo 2, paragrafo 4; le spedizioni verso strutture situate sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro; gli scambi tra Stati membri; nonché i paesi e territori d’oltremare, le Isole Fær Øer, Andorra, San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e Gibilterra, oltre a Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Deroghe e priorità di autorizzazione

Il regolamento prevede una deroga piena per le esportazioni destinate a forniture di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari: in questi casi gli Stati membri devono autorizzare l’operazione e trattare la domanda con massima rapidità, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni richieste.

Le autorità nazionali devono inoltre valutare favorevolmente le esportazioni dirette a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico che distribuiscono i DPI o li mettono a disposizione di persone colpite o esposte al rischio di Covid-19, previo coinvolgimento della Commissione. In tale ipotesi, la Commissione deve esprimere un parere entro 48 ore.

Procedura e criteri di valutazione

Se i beni si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda, lo Stato membro competente deve consultare immediatamente gli altri Stati membri interessati. Le eventuali obiezioni devono essere comunicate entro cinque giorni lavorativi e vincolano lo Stato membro adito.

Le domande devono essere decise entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie; in circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il termine può essere prorogato di ulteriori cinque giorni lavorativi. Nel decidere se concedere l’autorizzazione, gli Stati membri devono considerare tutti gli elementi pertinenti, compresi gli obblighi derivanti da procedure di aggiudicazione congiunta, dalla scorta rescEU, dal meccanismo unionale di protezione civile, dalle risposte coordinate dell’UE alle crisi, dal supporto alle attività dell’OMS, dalle richieste di assistenza di paesi terzi e dalle esigenze delle operazioni estere e delle delegazioni dell’Unione e degli Stati membri.

Tutela dell’approvvigionamento interno e ruolo della Commissione

La regola centrale è che l’autorizzazione può essere concessa solo se il volume dell’esportazione non costituisce una minaccia per la disponibilità dei DPI nel mercato dello Stato membro interessato o altrove nell’Unione. Gli Stati membri devono informare la Commissione, in particolare quando il volume previsto può determinare penurie, e la Commissione emette un parere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

È inoltre riconosciuta ai singoli Stati membri la facoltà di utilizzare documenti elettronici per la gestione delle domande, nel quadro di un sistema amministrativo lasciato alla loro discrezione per la durata del regime temporaneo.

Obblighi di notifica e trasparenza

Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione sia le autorizzazioni rilasciate sia le domande respinte. La notifica deve contenere almeno i dati sull’autorità competente, l’esportatore, il paese di destinazione, il destinatario finale, l’esito della domanda, il codice delle merci, la quantità, l’unità di misura e la descrizione della merce. Le comunicazioni avvengono via e-mail all’indirizzo indicato dal regolamento.

La Commissione pubblica periodicamente le informazioni sulle autorizzazioni concesse e sulle domande respinte, nel rispetto della riservatezza dei dati.

Durata, riesame e allegati

Il regolamento entra in vigore il 26 aprile 2020 e si applica per 30 giorni. È prevista una clausola di riesame: la Commissione deve monitorare la situazione epidemiologica e l’adeguatezza dell’offerta rispetto alla domanda, potendo rivedere rapidamente il periodo di applicazione e l’ambito di applicazione dei prodotti soggetti al regime.

L’allegato I individua i DPI interessati: occhiali e visiere o schermi protettivi, dispositivi per la protezione di bocca e naso e indumenti protettivi, con i relativi codici NC indicativi. L’allegato II disciplina il modello di autorizzazione, valido in tutti gli Stati membri fino alla scadenza, e specifica i dati obbligatori da inserire nel modulo, inclusi numero autorizzazione, data di scadenza, destinatario finale, codice merce, quantità, unità, descrizione e luogo.

Disposizioni principali

Autorizzazione preventiva per l’esportazione

L’esportazione dei DPI elencati nell’allegato I è subordinata al rilascio di un’autorizzazione di esportazione conforme al modello dell’allegato II (articolo 2, paragrafo 1). L’autorizzazione si applica alle merci unionali e non è richiesta per le merci non unionali. L’export senza autorizzazione valida è vietato (articolo 2, paragrafo 3).

Esclusioni territoriali e deroghe

Non sono soggette al regime autorizzativo le esportazioni verso Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Isole Fær Øer, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Macedonia del Nord, San Marino, Serbia, Svizzera, Stato della Città del Vaticano e paesi e territori d’oltremare dell’allegato II del Trattato, nonché verso Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla (articolo 2, paragrafo 4). Sono escluse anche le spedizioni verso strutture sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro (articolo 2, paragrafo 5) e gli scambi tra Stati membri.

Deroga per aiuti umanitari e valutazione favorevole per usi pubblici/istituzionali

Per le esportazioni destinate a dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari, gli Stati membri devono autorizzare l’esportazione e trattare la domanda nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni richieste (articolo 2, paragrafo 6). Gli Stati membri devono inoltre valutare positivamente le esportazioni destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico che distribuiscono DPI o li mettono a disposizione di persone colpite o esposte al rischio Covid-19, informando previamente la Commissione via e-mail; la Commissione esprime un parere entro 48 ore (articolo 2, paragrafo 7).

Procedura, consultazione tra Stati membri e criteri decisionali

Se i DPI si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello dell’istanza, lo Stato membro adito deve consultare immediatamente gli Stati membri interessati; le eventuali obiezioni devono essere comunicate entro cinque giorni lavorativi e vincolano lo Stato membro competente (articolo 3, paragrafo 1). Le domande devono essere decise entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, prorogabili di altri cinque giorni in circostanze eccezionali e debitamente giustificate (articolo 3, paragrafo 2). Nel valutare le richieste, gli Stati membri devono considerare gli obblighi di fornitura connessi a procedure di aggiudicazione congiunta, alla scorta rescEU, al meccanismo unionale di protezione civile, all’IPCR, alle attività dell’OMS/GOARN, alle operazioni estere degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione e degli Stati membri (articolo 3, paragrafo 3).

Tutela dell’approvvigionamento interno e ruolo della Commissione

Le autorizzazioni possono essere concesse solo se la spedizione non minaccia la disponibilità dei DPI nel mercato dello Stato membro interessato o altrove nell’Unione (articolo 3, paragrafo 5). Per una valutazione ottimale, gli Stati membri devono informare la Commissione all’indirizzo SG-CCH@ec.europa.eu, in particolare quando il volume delle esportazioni previste può provocare penurie; la Commissione emette un parere entro 48 ore (articolo 3, paragrafi 5 e 6).

Notifiche alla Commissione e pubblicità

Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le domande respinte, indicando autorità competente, esportatore, paese di destinazione, destinatario finale, esito, codice delle merci, quantità, unità e descrizione (articolo 4). Le notifiche vanno inviate via e-mail a TRADE-EXPORTAUTHORISATION.PPE@ec.europa.eu. La Commissione rende pubbliche tali informazioni tenendo conto della riservatezza dei dati (articolo 4, paragrafo 3).

Riesame e durata limitata

La Commissione monitora la situazione epidemiologica e l’adeguatezza dell’offerta rispetto alla domanda, potendo riesaminare rapidamente il periodo di applicazione e l’ambito di applicazione del regolamento per quanto riguarda i prodotti (articolo 5). Il regolamento entra in vigore il 26 aprile 2020 e si applica per 30 giorni (articolo 6).

Contenuto degli allegati

L’allegato I elenca tre categorie di DPI soggetti al regime: occhiali e visiere/schermi protettivi, dispositivi per la protezione di bocca e naso (mascherine, anche con visiera o filtro sostituibile) e indumenti protettivi (camici, tute e altri capi), con relativi codici NC indicativi. L’allegato II stabilisce il modulo di autorizzazione, la sua validità in tutti gli Stati membri fino alla scadenza e le informazioni obbligatorie, incluse numero di autorizzazione, data di scadenza, paese di destinazione, destinatario finale, codice merce, quantità, unità, descrizione e luogo.

Come è indicizzato

Materiecommercio esteropolitica commercialeunione doganalesalute pubblicagestione delle emergenze

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