Cassazione Penale, Sentenza n. 31927/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere contestando: (1) la valutazione degli indizi di colpevolezza in relazione all'art. 74 DPR 309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), sostenendo l'inidoneità delle cessioni contestate a dimostrare un vincolo associativo stabile e la mancata considerazione delle specifiche doglianze difensive; (2) la mancanza di adeguata motivazione circa le esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), invocando il "tempo silente", la distanza temporale dei fatti, l'assenza di precedenti e la possibilità di applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prima di tutto aspecifica e cumulativa la censura sulla motivazione, in violazione degli artt. 581 e 606 c.p.p., perché il ricorrente non ha distinto e specificato i vizi lamentati. Quanto al merito cautelare, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. nei procedimenti per reati previsti dall'art. 74 DPR 309/90 e ha ritenuto che il tribunale di riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di elementi concreti (dichiarazioni di collaboratore, intercettazioni, modalità professionali delle condotte), nonché la rilevanza del ruolo del Garuja come fornitore stabile. Ha altresì escluso che il mero decorso del tempo, senza elementi nuovi e concreti che dimostrino la perdita delle esigenze cautelari, sia sufficiente a prevalere sulla presunzione legale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di € 3.000,00.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Regola la competenza del tribunale per il riesame; qui il ricorso era esperito ai sensi di tale norma per la decisione del GIP
art. 273 c.p.p.
Richiamato tra le censure difensive relative alla valutazione degli indizi; la Corte non accoglie una rivalutazione generale degli elementi probatori in sede di legittimità
art. 74 DPR 309/1990
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che la partecipazione può ricomprendere anche il fornitore che assicura forniture durevoli agli spacciatori
art. 274 c.p.p.
Disciplina le esigenze cautelari; richiamata nelle doglianze sul tempo trascorso e sulla valutazione del pericolo, ma la Corte ritiene prevalente l'interpretazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, quando applicabile
art. 275 c.p.p.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per alcuni reati (tra cui quelli previsti dall'art. 74 DPR 309/90); la presunzione può essere superata solo con prova contraria concreta
art. 275 bis c.p.p.
Prevede il controllo elettronico come strumento alternativo; la Corte osserva che l'esistenza della presunzione relativa rende spesso pleonastica la discussione sull'applicabilità del braccialetto quando non è stata fornita prova contraria
art. 581 c.p.p.
Imposta l'onere del ricorrente di enunciare specificamente i motivi del ricorso; è stato richiamato per dichiarare aspecifiche le censure
art. 606 c.p.p.
Stabilisce i limiti di impugnazione per vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte richiede che il vizio sia espressamente e specificamente indicato
art. 591 c.p.p.
Richiamato unitamente all'art. 581 per sottolineare l'aspecificità dei motivi che rende il ricorso inammissibile
art. 616 c.p.p.
Norma che regola la condanna alle spese del giudizio di legittimità; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte valuta l'assenza di colpa grave nel presentare il ricorso ma dispone comunque il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con precisione: non è ammessa la denunzia cumulativa e perplessa di vizi differenti della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); ciascun vizio va specificato e collegato alle parti concrete del provvedimento.
- Nei procedimenti per reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3, c.p.p.), che può essere superata solo con prove concrete e specifiche dell'assenza del pericolo.
- Il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: occorrono elementi nuovi e concreti che dimostrino la perdita della pericolosità o l'inesistenza del pericolo di reiterazione.
- Nella valutazione della partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, anche il ruolo del fornitore può configurare una partecipazione stabile quando ricorrano elementi fattuali di ripetitività, continuità e affidamento reciproco tra fornitore e spacciatori.
- La possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto) deve essere valutata alla luce della presunzione prevista per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90; se la presunzione non è elusa da prova contraria, la discussione su misure alternative può risultare pleonastica.
- Chi impugna deve indicare espressamente gli atti processuali rilevanti e le parti del provvedimento cui riferisce le censure; omissioni o aspecificità possono determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e sanzioni.
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