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Sentenza

Sentenza n. 500/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha preso atto della dichiarazione del Comune di avere annullato in autotutela i due provvedimenti impugnati. Considerato che tale annullamento ha eliminato gli atti oggetto del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso e di motivi aggiunti. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente all’accordo delle parti.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di rimessa in pristino e demolizione di opere edilizie eseguite in difformità dal titolo abilitativo, nonché successiva ordinanza di demolizione d’ufficio e verbale di accertamento dell’inottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso principale, l’ordinanza del 4 dicembre 2015 con cui il Commissario straordinario del Comune aveva disposto la rimessa in pristino e la demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo abilitativo. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza del 9 febbraio 2026 di demolizione d’ufficio delle opere abusive, acquisite gratuitamente al patrimonio comunale, con spese a carico dei responsabili, nonché il verbale della Polizia Locale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ma la sentenza non esamina i motivi di illegittimità, poiché il Comune ha dichiarato di avere annullato in autotutela i provvedimenti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela tutti i provvedimenti impugnati e viene meno l’interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato elimina integralmente l’oggetto della controversia.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate secondo l’accordo delle parti, se ritenuto dal giudice conforme alla situazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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