Sentenza n. 500/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha preso atto della dichiarazione del Comune di avere annullato in autotutela i due provvedimenti impugnati. Considerato che tale annullamento ha eliminato gli atti oggetto del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso e di motivi aggiunti. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente all’accordo delle parti.
Atto impugnato: Ordinanza di rimessa in pristino e demolizione di opere edilizie eseguite in difformità dal titolo abilitativo, nonché successiva ordinanza di demolizione d’ufficio e verbale di accertamento dell’inottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso principale, l’ordinanza del 4 dicembre 2015 con cui il Commissario straordinario del Comune aveva disposto la rimessa in pristino e la demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo abilitativo. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza del 9 febbraio 2026 di demolizione d’ufficio delle opere abusive, acquisite gratuitamente al patrimonio comunale, con spese a carico dei responsabili, nonché il verbale della Polizia Locale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ma la sentenza non esamina i motivi di illegittimità, poiché il Comune ha dichiarato di avere annullato in autotutela i provvedimenti impugnati.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela tutti i provvedimenti impugnati e viene meno l’interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato elimina integralmente l’oggetto della controversia.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate secondo l’accordo delle parti, se ritenuto dal giudice conforme alla situazione processuale.
Come è indicizzato
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