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Sentenza

Sentenza n. 62/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 20.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 11 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202506417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 20 ottobre 2025, nella parte in cui assegnava al minore 11 ore settimanali di sostegno su 40 ore di frequenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026, deducendo l'insufficienza delle 11 ore settimanali di sostegno assegnate al minore, a fronte di un orario scolastico di 40 ore. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla copertura integrale dell'orario mediante insegnante specializzato e la conseguente condanna dell'Amministrazione all'assegnazione delle relative ore. Il ricorso è fondato sulla contraddittorietà intrinseca del PEI, poiché lo stesso documento, nonché la relazione dell'istituto scolastico e il verbale del GLO, riconoscevano la necessità di un supporto continuativo per l'intero orario di frequenza, mentre assegnavano soltanto 11 ore. Sono state dedotte violazione degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e successive modificazioni, nonché delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023. È stata inoltre contestata la mancata attivazione della procedura per la richiesta di posti di sostegno in deroga rispetto all'organico di diritto, necessaria per assicurare la copertura delle esigenze effettivamente rilevate. Il ricorrente ha lamentato, in sostanza, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e illogicità del PEI, oltre alla violazione del diritto costituzionale all'inclusione scolastica, non subordinabile a carenze di organico o finanziarie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto illegittimo il PEI perché assegnava 11 ore di sostegno nonostante il medesimo documento, la relazione scolastica e il GLO evidenziassero la necessità di un supporto per l'intero orario di frequenza. La contraddizione rendeva il provvedimento intrinsecamente illogico e carente di adeguata motivazione, oltre che contrario alla disciplina del sostegno scolastico e alla funzione individualizzata del PEI. Il Collegio ha affermato che il diritto all'inclusione scolastica e al sostegno necessario è costituzionalmente garantito e non può essere negato per carenze organizzative, di organico o finanziarie. Ha tuttavia precisato che non esiste un automatismo generale tra sostegno intensivo e copertura integrale dell'orario: una riduzione rispetto all'orario scolastico può essere legittima solo se sorretta da una motivazione individualizzata, coerente con la documentazione ufficiale, con il GLO e con l'effettivo utilizzo delle risorse. Nel caso concreto tale motivazione mancava e l'Amministrazione non aveva prodotto prova della tempestiva richiesta di posti in deroga. Il TAR ha quindi accertato il diritto del minore a essere assistito secondo la quantificazione stabilita dal GLO, ha annullato il PEI nella parte lesiva e ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 104/1992

    Le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo.

    La disposizione collega la disabilità certificata al diritto alle prestazioni e ai sostegni necessari, inclusi quelli intensivi, secondo la condizione individuale e i bisogni accertati.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Costituiscono il fondamento del diritto all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno, comprese quelle necessarie alla frequenza scolastica.

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024

    Sono «sostegni» i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione.

    Definisce i sostegni e distingue il sostegno ordinario dal sostegno intensivo in ragione della frequenza, durata e continuità necessarie.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

    Il PEI deve individuare, sulla base dei bisogni individuali e del progetto educativo, le modalità di sostegno e la proposta del relativo monte ore.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.

    La procedura impone alla dirigenza scolastica di rilevare e trasmettere tempestivamente il fabbisogno, anche ai fini dell'assegnazione di posti in deroga rispetto all'organico di diritto.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di stabilire le modalità di esecuzione della sentenza per assicurare l'effettività della tutela, inclusa la fissazione di un termine e la nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 81 Cost.

    Il principio dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese impone un vincolo al legislatore, non al giudice.

    Le esigenze di copertura finanziaria non possono essere utilizzate dall'Amministrazione per comprimere un diritto costituzionalmente garantito al sostegno scolastico necessario.

  • art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006

    È richiamato quale base normativa per l'adeguamento dell'organico di fatto alle effettive esigenze di sostegno.

  • art. 40, comma 1, l. 449/1997

    È richiamato quale fondamento della possibilità di istituire posti aggiuntivi o in deroga per assicurare l'adeguato sostegno agli alunni con disabilità.

Massime di principio

  • Il PEI deve essere realmente individualizzato e coerente con gli accertamenti del GLO, con la documentazione sanitaria e scolastica e con i bisogni concreti dell'alunno; è illegittimo quando assegna un numero di ore di sostegno incompatibile con la necessità di supporto continuativo riconosciuta dagli stessi atti dell'Amministrazione.
  • Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno necessarie per l'inclusione scolastica è costituzionalmente garantito e non può essere limitato mediante il mero richiamo a carenze di organico, di personale o di risorse finanziarie.
  • Non esiste un automatismo generale per cui il sostegno intensivo comporti sempre la copertura integrale dell'orario scolastico; tuttavia, una quantificazione inferiore deve essere sorretta da una motivazione individualizzata, coerente con la documentazione ufficiale, con le valutazioni del GLO e con l'effettivo utilizzo delle risorse.
  • Quando il PEI e il GLO evidenziano la necessità della copertura integrale, il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la richiesta di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto. In assenza di prova contraria dell'Amministrazione, la mancata richiesta rende illegittima l'insufficiente assegnazione delle ore.
  • Le ore di sostegno sono assegnate alla classe ma sono funzionali al progetto educativo individualizzato dell'alunno titolare del PEI; non possono essere impiegate liberamente per esigenze generiche della classe o della scuola, né per sostituire docenti assenti.
  • Il giudice amministrativo, per rendere effettiva la tutela del diritto all'inclusione scolastica, può fissare un termine per l'esecuzione della sentenza e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inerzia dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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