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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21052/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso del difensore contro l'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., aveva applicato gli arresti domiciliari a carico di Mastrangelo per i capi 1), 102) e 103). La difesa articolava tre censure: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla esclusione, da parte del GIP, della gravità indiziaria per il reato associativo e alla mancata prova della consapevolezza di adesione a un patto criminale; 2) travisamento degli atti e scorretta interpretazione delle intercettazioni e dei contatti con altri indagati (sostenendo che emergesse solo un rapporto amicale e non cessioni di droga); 3) assenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, invocando il decorso del tempo e l'assenza di nuovi reati dopo una precedente condanna irrevocabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse fornito una motivazione coerente, logica e analitica nel ritenere sussistenti gravi indizi di partecipazione all'associazione criminale, fondandosi su elementi intercettativi e sulla sistematicità e stabilità dei rapporti con soggetti apicali (in particolare Carrassi). La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere la valutazione di fatto sugli elementi probatori e sulle intercettazioni salvo manifesta illogicità o travisamento probatorio) e ha confermato la prevalenza della presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., respingendo l'argomento del decorso del tempo come elemento idoneo di per sé a superarla. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'appello del Pubblico ministero avverso ordinanze del GIP; nel caso il PM ha impugnato il rigetto degli arresti domiciliari dinanzi al Tribunale di Bari

  • art. 273 cod. proc. pen.

    art. 273, comma 1-bis e richiamo agli artt. 192, commi 3 e 4

    Disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ricorda che per la misura è sufficiente il giudizio di qualificata probabilità (gravi indizi) e che non si richiede la precisione e concordanza degli indizi prevista per il giudizio di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2 (e richiamo ai commi 3 e 4)

    Regola i criteri per la valutazione degli indizi nel giudizio di merito; la Corte osserva che i requisiti di precisione e concordanza (comma 2) non sono richiesti in sede cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari; richiamato nel confronto con la disciplina speciale dell'art. 275, comma 3

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati ivi indicati (tra cui delitti di droga di particolare gravità); la Corte conferma che tale presunzione prevale e non è superata dal mero decorso del tempo

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte precisa che va denunciata un'illogicità evidente e 'ictu oculi' per effettuare sindacato di legittimità

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Rinvio agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (esecuzione della pronuncia)

Massime di principio

  • La nozione di "gravi indizi" in sede cautelare è meno stringente del quadro probatorio richiesto per la condanna: è sufficiente una piattaforma indiziaria che fondi una 'qualificata probabilità' di responsabilità.
  • La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione di fatto del giudice di merito (es. interpretazione delle intercettazioni): il sindacato è limitato a verificare la presenza di una motivazione logica e non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono prova di fatto riservata al giudice di merito; contestazioni in cassazione devono dimostrare travisamento della prova o illogicità manifesta della motivazione.
  • Per i reati richiamati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il solo decorso del tempo non abbatte tale presunzione senza elementi nuovi e concreti.
  • Per ottenere il riesame della misura cautelare in sede di legittimità è necessario contestare la congruità della motivazione secondo i canoni della logica; non è sufficiente proporre una diversa valutazione delle stesse emergenze probatorie.
  • Se si contesta una misura cautelare fondata su contatti sistematici con soggetti apicali e su ripetute condotte di spaccio, è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di stabilità del rapporto o la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'associazione.

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