Sentenza n. 582/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza n. 162/2025, emessa dal Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro il 6.2.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino - Sezione lavoro, che aveva condannato il Comune al pagamento di differenze retributive, interessi e rivalutazione, oltre a una quota delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 162/2025 del Tribunale di Avellino, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 4.691,73 lordi per differenze retributive relative a lavoro straordinario svolto dal 2015 al 2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale netta, nonché al pagamento di una quota delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Comune il 7 aprile 2025, che era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi effetti pecuniari nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che, nonostante ciò, il Comune non aveva dato esecuzione al titolo. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In assenza di prova dell’esecuzione, il Comune è stato ordinato di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, inclusi l’eventuale stanziamento o modifica di bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa e il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur ritenendo astrattamente ammissibile la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, il Collegio ha valorizzato, alla luce del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15/2014, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico quali ragioni ostative concrete alla sua applicazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare anche eventuali ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità e può negarla o ridurne l’importo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per procedere all’esecuzione coattiva di un titolo giudiziario avente effetti pecuniari nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti pubblici e risulti omesso l’adempimento, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla fondatezza del credito già definitivamente riconosciuto.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può escluderla quando ravvisi ragioni ostative concrete connesse, tra l’altro, ai vincoli di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
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