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Circolare

Circolare numero 24 del 20-2-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007 in materia di disoccupazione agricola, con effetti sulla misura dell’indennità, sul cumulo tra attività agricola e non agricola, sulla retribuzione minimale, sul contributo di solidarietà, sui benefici per calamità naturali e sulle relative scritture contabili. Tratta inoltre l’applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali previsto dalla legge n. 244/2007, imponendo nuovi obblighi documentali per le domande presentate entro il 31 marzo 2009.

Disoccupazione agricola e detrazioni fiscali: nuove disposizioni e istruzioni contabili

Disoccupazione agricola: nuove disposizioni della legge n. 247/2007

La circolare fornisce istruzioni operative e contabili sulle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di prestazioni di disoccupazione agricola. Le nuove disposizioni incidono sulla misura dell’indennità, sul cumulo dei periodi agricoli e non agricoli, sulla retribuzione minimale da assumere a base del calcolo, sul contributo di solidarietà e sulla disciplina dei benefici per calamità naturali.

Misura dell’indennità e giornate indennizzabili

Per i trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2008, pagabili nel 2009, l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e i trattamenti speciali per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate sono fissati nella misura del 40% della retribuzione di riferimento prevista dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989.

La prestazione è corrisposta con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento, detraendo:

  • le giornate di lavoro agricolo;
  • le eventuali giornate di lavoro non agricolo;
  • le giornate eventualmente già indennizzate ad altro titolo.

La circolare evidenzia che la norma amplia sia l’indennità ordinaria, che passa dal 30% al 40%, sia i trattamenti speciali previsti dall’art. 25 della legge n. 457/1972 e dall’art. 7 della legge n. 37/1977, eliminando il precedente parametro 270 e il tetto massimo di 90 giornate indennizzabili.

Conseguentemente, per gli operai agricoli a tempo determinato con meno di 101 giornate lavorate in agricoltura, l’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto, secondo il principio generale, per un numero di giornate pari a quelle lavorate in agricoltura e a quelle coperte da contribuzione figurativa.

Cumulo tra attività agricola e non agricola

L’art. 1, comma 56, della legge n. 247/2007 introduce un criterio di valutazione che considera, ai fini della disoccupazione agricola da indennizzare, non solo le giornate di lavoro nel settore agricolo ma anche quelle nel settore non agricolo, a condizione che l’attività agricola risulti prevalente nell’anno o, in alternativa, nel biennio cui si riferisce la domanda.

Per le prestazioni relative al 2008 occorre quindi verificare in primo luogo la prevalenza dell’attività agricola nell’anno di riferimento:

  • se l’attività agricola è prevalente, la prestazione è liquidata nel settore agricolo cumulando attività agricola e non agricola;
  • se non è prevalente, si verifica la prevalenza dell’attività agricola nel biennio;
  • se la prevalenza risulta nel biennio, la prestazione è ancora liquidata nel settore agricolo cumulando i due tipi di attività;
  • se la prevalenza non sussiste neppure nel biennio, la domanda deve essere trattata dal settore non agricolo.

Retribuzione minimale applicabile

La circolare affronta il dubbio interpretativo derivante dal confronto tra la disciplina generale del minimale e quella applicabile ai lavoratori agricoli. Viene richiamato il parere del Coordinamento generale legale, secondo cui le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 55, della legge n. 247/2007 incidono sulla retribuzione minimale da utilizzare per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, pur senza modificare il minimale giornaliero ai fini contributivi.

Pertanto, a partire dalle prestazioni liquidate con riferimento ai periodi di disoccupazione del 2008:

  • la retribuzione minimale da applicare per il calcolo dell’indennità di disoccupazione è pari a 42,14 euro, cioè quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • la retribuzione minimale per la riscossione dei contributi resta quella specifica del settore agricolo, pari a 37,49 euro.

Contributo di solidarietà e contribuzione figurativa

L’art. 1, comma 57, della legge n. 247/2007 introduce un contributo di solidarietà sulla prestazione percepita. L’INPS è autorizzato a trattenere il 9% dell’indennità, per ogni giornata indennizzata e fino a un massimo di 150 giornate, tenendone conto anche in occasione di eventuali ricalcoli della prestazione.

La misura è finalizzata a garantire la copertura contributiva annua di 270 giornate ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia per quegli operai agricoli a tempo determinato che, secondo la disciplina precedente, non avrebbero raggiunto il requisito per insufficienza di giornate lavorate.

Per i trattamenti speciali, la circolare precisa che non vi sono innovazioni rispetto alla normativa previgente sull’accredito figurativo. Restano quindi applicabili le regole già vigenti:

  • agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi per più di 100 giornate;
  • agli operai che, sommando attività agricola e non agricola, superano le 150 giornate.

In tali casi, il diritto all’accredito figurativo ai fini della pensione di anzianità è riconosciuto per un numero di giornate non superiore a 90; le giornate residue indennizzate sono utili soltanto ai fini della pensione di vecchiaia.

Benefici per calamità naturali

La legge n. 247/2007 modifica in modo sostanziale la disciplina dei benefici riconosciuti in caso di calamità naturali. L’incremento delle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo determinato è ammesso solo se il lavoratore:

  • ha prestato attività per almeno cinque giornate;
  • lo ha fatto alle dipendenze di un’impresa agricola ricadente in zone colpite da calamità delimitate ai sensi della legge n. 296/2006;
  • l’impresa è stata danneggiata dalle calamità e ha beneficiato degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 102/2004.

Se tali condizioni sono rispettate, il numero di giornate di iscrizione viene incrementato fino a quello delle giornate lavorate nell’anno precedente presso gli stessi datori di lavoro. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende interessate. Per ulteriori istruzioni la circolare rinvia alla circolare n. 102 del 26 novembre 2008.

Finanziamento della formazione in agricoltura

I commi 62, 63 e 64 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 estendono al settore agricolo la disciplina del finanziamento della formazione professionale già prevista per gli altri settori. La circolare valorizza il ruolo del Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, istituito ai sensi dell’art. 118, comma 1, della legge n. 388/2000, e rinvia alla circolare n. 34 del 19 marzo 2008 per la regolamentazione di dettaglio.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione degli oneri derivanti dall’aumento dell’indennità ordinaria dal 30% al 40% e dall’abolizione del limite di 90 giornate per i trattamenti speciali, vengono istituiti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, i seguenti conti:

  • GAU 30/125, per l’incremento della percentuale di commisurazione dell’indennità ordinaria;
  • GAU 30/126, per il trattamento speciale ex art. 25 della legge n. 457/1972 relativo al periodo eccedente le 90 giornate;
  • GAU 30/127, per il trattamento speciale ex art. 7 della legge n. 37/1977 relativo al periodo eccedente le 90 giornate.

I recuperi delle prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/124; le partite ancora da definire alla chiusura dell’esercizio vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032, al conto GAU 00/030. Per i crediti inesigibili viene utilizzato il codice di bilancio 01101, con la denominazione relativa agli indebiti di disoccupazione agricola ordinaria e speciale di cui all’art. 1, comma 55, della legge n. 247/2007.

Per il contributo di solidarietà è istituito il conto GAU 22/101; in caso di recupero della prestazione, la quota trattenuta a tale titolo va reintroitata con imputazione al conto GAU 34/111. Rimangono immutate le modalità di imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare, che continuano a essere rilevati al conto PTD 30/017.

Nuovo regime di detrazioni fiscali

La legge finanziaria 2008, legge n. 244/2007, modifica parzialmente la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare quanto a beneficiari e requisiti. L’art. 1, comma 221, impone al richiedente della prestazione di dichiarare ogni anno il codice fiscale dei familiari per i quali intende usufruire delle detrazioni; l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, deve riportare tali dati nel modello 770.

Per le domande di disoccupazione agricola presentate entro il 31 marzo 2009, qualora sia richiesto il beneficio per familiari a carico, il lavoratore o il patronato devono:

  • compilare l’apposito campo del modulo di domanda Prest.agr.21TP;
  • allegare obbligatoriamente il modello MV10, con i dati anagrafici di ciascun familiare considerato a carico.

In assenza di tale documentazione, il beneficio non viene riconosciuto. La modulistica è disponibile nella banca dati "modulistica on-line" del sito INPS.

Punti principali

Nuova misura dell’indennità di disoccupazione agricola

Per i trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2008, pagabili nel 2009, l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e i trattamenti speciali per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate sono elevati al 40% della retribuzione di riferimento. La prestazione è riconosciuta sulle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate annue, detraendo le giornate di lavoro agricolo e non agricolo e quelle indennizzate ad altro titolo. Viene eliminato il precedente parametro 270 e il tetto di 90 giornate massime indennizzabili per i trattamenti speciali.

Cumulo tra attività agricola e non agricola

Ai fini della disoccupazione agricola relativa al 2008, la circolare prevede la valutazione della prevalenza dell’attività agricola nell’anno di riferimento e, se necessario, nel biennio. Se l’attività agricola risulta prevalente, la prestazione è liquidata nel settore agricolo cumulando attività agricola e non agricola; in caso contrario si verifica la prevalenza nel biennio e, solo se positiva, si procede ancora nel settore agricolo. Se anche nel biennio non vi è prevalenza agricola, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo.

Retribuzione minimale per il calcolo della prestazione

La circolare chiarisce che, per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, la retribuzione minimale da applicare decorre dai periodi di disoccupazione del 2008 ed è pari a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, cioè 42,14 euro. Resta invece ferma, per la riscossione dei contributi nel settore agricolo, la diversa retribuzione minimale specifica pari a 37,49 euro.

Contributo di solidarietà e accredito figurativo

L’art. 1, comma 57, della legge n. 247/2007 istituisce un contributo di solidarietà pari al 9% dell’indennità percepita, trattenuto dall’INPS fino a un massimo di 150 giornate indennizzate. Il contributo è finalizzato a garantire copertura contributiva annua per 270 giornate ai fini della pensione di vecchiaia. Resta invariata la disciplina dell’accredito figurativo per i trattamenti speciali: per gli operai agricoli a tempo determinato iscritti per più di 100 giornate, o che superano 150 giornate cumulando attività agricola e non agricola, l’accredito utile per la pensione di anzianità non può superare 90 giornate; le eventuali ulteriori giornate valgono solo per la pensione di vecchiaia.

Benefici per calamità naturali

I benefici connessi alle calamità naturali sono ristretti a specifiche condizioni: il lavoratore deve aver prestato almeno cinque giornate presso un’impresa agricola situata in zone colpite delimitate ai sensi della legge n. 296/2006 e danneggiata da calamità che abbia beneficiato degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 102/2004. In presenza dei requisiti, le giornate di iscrizione possono essere incrementate fino a raggiungere quelle lavorate nell’anno precedente presso gli stessi datori di lavoro. Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende interessate.

Finanziamento della formazione in agricoltura

La legge n. 247/2007 estende anche al settore agricolo la disciplina sulla formazione professionale già prevista negli altri settori, valorizzando il Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura istituito dalla legge n. 388/2000. La materia è già stata disciplinata dalla circolare n. 34 del 19 marzo 2008.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per gli oneri a carico dello Stato derivanti dall’aumento dell’indennità ordinaria dal 30% al 40% e dall’eliminazione del tetto di 90 giornate per i trattamenti speciali, sono istituiti i conti GAU 30/125, GAU 30/126 e GAU 30/127. I recuperi delle prestazioni e gli indebiti vanno imputati al conto GAU 24/124 e, per le partite ancora da definire a fine esercizio, al conto GAU 00/030. Per i crediti inesigibili viene indicato il codice di bilancio 01101. Il contributo di solidarietà è rilevato sul conto GAU 22/101 e il suo rimborso sul conto GAU 34/111. Restano immutati i criteri di imputazione degli assegni per il nucleo familiare, che continuano a essere rilevati al conto PTD 30/017.

Nuovo regime di detrazioni fiscali

La legge finanziaria 2008 modifica i requisiti per le detrazioni d’imposta e impone al richiedente di dichiarare annualmente il codice fiscale dei familiari per i quali intende usufruire della detrazione. Per le domande di disoccupazione agricola presentate entro il 31 marzo 2009, se è richiesto il beneficio per familiari a carico, il lavoratore o il patronato devono compilare il campo dedicato nel modulo Prest.agr.21TP e allegare obbligatoriamente il modello MV10 con i dati anagrafici dei familiari. In mancanza del modello non viene riconosciuto il beneficio.

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