Circolare numero 20 del 17-2-2009
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con Legge 28 gennaio 2009 n.2. Presentazione all’INPS delle Comunicazioni Obbligatorie relative al lavoro domestico. Adozione della nuova modulistica semplificata. Periodo transitorio.Importo dei contributi e coefficienti di ripartizione per l’anno 2009. Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per i datori di lavoro domestico, l’assolvimento degli obblighi di comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga tramite INPS, con efficacia anche verso gli altri enti competenti dal 29 gennaio 2009. Indica canali, termini e valore della comunicazione, prevede una disciplina transitoria per le comunicazioni già inviate ai Servizi per l’impiego e chiarisce che il lavoro accessorio tramite voucher non richiede denuncia di assunzione. Aggiorna inoltre le fasce retributive e i contributi dovuti per il 2009, specificando aliquote, esoneri e coefficienti di ripartizione, e fornisce chiarimenti sui rapporti di lavoro domestico tra parenti e affini.
Comunicazione obbligatoria e contributi 2009 per lavoro domestico
Comunicazione obbligatoria e contributi 2009 per lavoro domestico
La circolare interviene su due profili connessi al lavoro domestico: da un lato, l’introduzione della comunicazione obbligatoria all’INPS per assunzioni e variazioni del rapporto; dall’altro, l’aggiornamento dei contributi dovuti per l’anno 2009. Il documento fornisce inoltre chiarimenti interpretativi sui rapporti di lavoro tra familiari e sulle ipotesi di lavoro accessorio.
Quadro normativo e finalità
L’art. 16-bis del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, prevede che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. In tal modo vengono assolti anche gli obblighi previsti dall’art. 9-bis del D.L. 608/1996, convertito dalla L. 608/1996, e dall’art. 4-bis, comma 6, del D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni.
Dal 29 gennaio 2009, la comunicazione inviata all’INPS e le eventuali altre informazioni richieste producono effetto anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, dell’INAIL e della Prefettura-ufficio territoriale del Governo.
Termini di presentazione e modalità operative
La circolare richiama i termini ordinari di comunicazione:
- per l’assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente l’instaurazione del rapporto, anche se festivo;
- per trasformazione, proroga e cessazione, entro cinque giorni dall’evento.
Per l’iscrizione e le variazioni devono essere utilizzati i nuovi moduli allegati alla circolare, comprensivi delle istruzioni di compilazione. Il datore di lavoro domestico può adempiere in forma semplificata:
- tramite Contact Center al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
- tramite procedura internet di compilazione e invio online sul sito INPS;
- tramite modulo cartaceo da presentare o inviare alle sedi.
Data certa della comunicazione
Ai fini dell’individuazione della data di comunicazione, l’INPS considera la data risultante dalla procedura di validazione temporale che certifica luogo e ora di ricezione della comunicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera k), del decreto interministeriale 30 ottobre 2007. Se la comunicazione di assunzione è inviata per posta, fa fede la data di spedizione della raccomandata.
Periodo transitorio
Per evitare conseguenze sanzionatorie nei confronti dei datori di lavoro domestico che, dopo il 29 gennaio 2009 e nelle more dell’emanazione delle disposizioni attuative, abbiano inviato le comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l’impiego, l’INPS riconosce efficacia a tali comunicazioni fin dal momento della loro presentazione, anche se trasmesse successivamente.
Lavoro accessorio nel settore domestico
La circolare precisa che, qualora il datore di lavoro domestico ricorra a prestazioni di lavoro accessorio, tipologia contrattuale introdotta dalla L. 30/2002 e riformata dal D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, la prestazione è disciplinata mediante la consegna dei voucher, che contengono il valore retributivo e contributivo verso INPS e INAIL. In tali casi non è necessario procedere alla denuncia di assunzione secondo le modalità ordinarie.
Contributi dovuti per il 2009
Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, l’ISTAT ha comunicato una variazione del 3,2% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra gennaio-dicembre 2007 e gennaio-dicembre 2008. Sulla base di tale dato sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici.
Dal 1° gennaio 2009 l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF aumenta di 0,50 punti percentuali, ai sensi dell’art. 27, comma 2-bis, della L. 30/1997.
Fasce retributive e importi contributivi
La circolare riporta le nuove fasce di retribuzione oraria e i corrispondenti importi contributivi per il 2009. Le fasce considerate sono:
- fino a 7,17 euro;
- oltre 7,17 euro e fino a 8,75 euro;
- oltre 8,75 euro;
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali.
Per ciascuna fascia sono indicati gli importi contributivi con quota CUAF e senza quota CUAF, nonché la quota a carico del lavoratore riportata tra parentesi. È precisato che il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
Coefficienti di ripartizione e note contributive
La circolare riporta anche i coefficienti di ripartizione per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009, distinti tra lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF, con le relative aliquote per:
- FPLD;
- disoccupazione;
- CUAF;
- maternità;
- INAIL;
- Fondo di garanzia TFR.
Le note esplicative richiamano diversi interventi normativi che hanno inciso nel tempo sulla contribuzione, tra cui:
- l’incremento dello 0,30% a carico del lavoratore per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
- gli esoneri introdotti dalla L. 266/2005 per alcuni contributi;
- l’esonero CUAF previsto dalla L. 388/2000;
- la riduzione del contributo maternità;
- la soppressione di alcuni contributi, tra cui quello destinato al Fondo di rimpatrio, i contributi Enaoli e Tbc, e la mancata riscossione di ulteriori contributi per effetto dell’IRAP.
Chiarimenti sul rapporto di lavoro domestico tra familiari
Sul piano interpretativo, la circolare richiama l’art. 1, comma 3, della L. 1403/1971 e la circolare INPS n. 1255/1972: la presenza di rapporti di parentela o affinità tra le parti non esclude di per sé il rapporto di lavoro domestico né il conseguente obbligo assicurativo, purché il rapporto sia effettivamente provato. Non è invece ammesso, salvo l’eccezione prevista dalla norma, il rapporto di lavoro domestico tra coniugi.
Viene inoltre precisato che la mancata comunicazione del rapporto di parentela tra datore di lavoro e lavoratore non impedisce all’INPS di verificare la legittimità del rapporto e, se necessario, di disporre gli opportuni accertamenti.
Rinvii normativi e allegati
La circolare richiama, in materia, le circolari n. 89 del 6 maggio 1989, n. 19 dell’8 febbraio 2006 e il messaggio n. 15451 del 12 giugno 2007. Sono inoltre richiamati gli allegati con i modelli COLD-ASS e COLD-VAR e le relative istruzioni di compilazione, che costituiscono parte integrante del provvedimento.
Punti principali
Comunicazione obbligatoria all’INPS
In applicazione dell’art. 16-bis del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, i datori di lavoro domestico devono presentare all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga, adempiendo così anche agli obblighi previsti dalle norme precedenti in materia di comunicazioni obbligatorie. Dal 29 gennaio 2009 tali comunicazioni producono effetti anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, dell’INAIL e della Prefettura-UTG.
Termini, moduli e canali di invio
Le comunicazioni devono essere presentate entro le ore 24 del giorno precedente l’instaurazione del rapporto, anche se festivo, mentre trasformazione, proroga e cessazione vanno comunicate entro cinque giorni dall’evento. Devono essere utilizzati i nuovi moduli allegati alla circolare. Il datore di lavoro può trasmettere i dati tramite Contact Center (803.164), procedura internet sul sito INPS o modulo cartaceo presso le sedi.
Data certa della comunicazione e invio postale
L’INPS considera come data certa quella risultante dalla procedura di validazione temporale che attesta luogo e ora di ricezione della comunicazione. Se la comunicazione di assunzione è inviata per posta, fa fede la data di spedizione della raccomandata.
Periodo transitorio e comunicazioni già inviate
Per evitare sanzioni, l’INPS riconosce efficacia alle comunicazioni obbligatorie eventualmente inviate ai Servizi per l’impiego dopo il 29 gennaio 2009 e prima dell’emanazione delle disposizioni attuative, anche se trasmesse successivamente, con effetto dal momento della loro presentazione.
Lavoro accessorio nel settore domestico
Se il datore di lavoro domestico ricorre a prestazioni di lavoro accessorio, disciplinate mediante voucher che incorporano il valore retributivo e contributivo verso INPS e INAIL, non è necessario procedere alla denuncia di assunzione secondo le modalità ordinarie.
Contributi 2009 e adeguamento ISTAT
Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2009 l’ISTAT ha rilevato una variazione del 3,2% dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, con conseguente aggiornamento delle fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il lavoro domestico. Dal 1° gennaio 2009 l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF aumenta di 0,50 punti percentuali.
Fasce retributive e importi contributivi
La circolare riporta le nuove fasce di retribuzione oraria e i relativi importi contributivi per il 2009. Per retribuzioni fino a 7,17 euro, da oltre 7,17 fino a 8,75 euro, oltre 8,75 euro e per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali, sono indicati importi diversi, con e senza quota CUAF. È specificato che la quota tra parentesi è a carico del lavoratore.
Esoneri e coefficienti di ripartizione
Restano in vigore gli esoneri previsti dalla L. 388/2000 e dalla L. 266/2005. Sono riportati i coefficienti di ripartizione per i lavoratori domestici con e senza CUAF, con le relative aliquote per FPLD, disoccupazione, CUAF, maternità, INAIL e Fondo di garanzia TFR, oltre alle note esplicative sui singoli contributi e sulle soppressioni o riduzioni intervenute nel tempo.
Chiarimenti sul rapporto di lavoro domestico tra parenti
La circolare ribadisce che il vincolo di parentela o affinità non esclude, in linea generale, il rapporto di lavoro domestico e il relativo obbligo assicurativo, purché il rapporto sia provato. Non è invece ammesso il rapporto di lavoro domestico tra coniugi, salvo l’eccezione prevista dalla normativa. La mancata indicazione del rapporto di parentela non impedisce ulteriori verifiche sulla legittimità del rapporto.
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