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Circolare

Circolare numero 21 del 19-2-2009

precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2009. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il contenuto e le modalità di compilazione del modello CUD 2009, con particolare attenzione alla parte previdenziale INPS. Vengono richiamati i soggetti tenuti al rilascio, i termini di consegna e le principali regole per la certificazione di imponibili, contributi e mesi EMens, oltre a una serie di casi particolari (agricoli, edilizia, collaborazioni, lavoratori sindacali, ecc.). Sono inoltre chiarite le variazioni rispetto al CUD 2008 e le modalità di trattamento di arretrati, variabili retributive, contributi sospesi o non versati.

CUD 2009: certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e dei dati previdenziali INPS

CUD 2009 e certificazione dei dati previdenziali INPS

La circolare fornisce le istruzioni operative per la compilazione e il rilascio del modello CUD 2009, approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale n. 163382 dell'11 novembre 2008. Il documento riguarda la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensionistici corrisposti nel 2008, nonché dei relativi dati fiscali e previdenziali.

Ambito della certificazione

Il CUD 2009 attesta:

  • redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR;
  • redditi assoggettati a tassazione ordinaria o separata, inclusi arretrati, indennità di fine rapporto, acconti e anticipazioni;
  • prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
  • redditi corrisposti nel 2008 assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, incluse prestazioni pensionistiche ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
  • ritenute d'acconto operate, detrazioni effettuate e dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti a INPS, INPDAP e IPOST.

Obbligo di rilascio e termini

La circolare ribadisce che l'introduzione delle denunce mensili EMens non ha eliminato l'obbligo di rilascio del CUD anche ai fini previdenziali, previsto dall'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998. La certificazione deve essere consegnata:

  • entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
  • entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti tenuti alla parte previdenziale

La parte previdenziale INPS del CUD 2009 deve essere compilata anche da datori di lavoro non sostituti d'imposta, come:

  • ambasciate;
  • organismi internazionali;
  • aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

È inoltre richiesto il rilascio della certificazione per i compensi corrisposti nel 2008 ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, quando il relativo reddito è assimilato al lavoro dipendente. La certificazione può essere presentata dall'interessato all'INPS per gli adempimenti istituzionali.

Struttura della parte C del CUD 2009

La parte C, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, è articolata in due sezioni:

  • Sezione 1: lavoratori subordinati;
  • Sezione 2: collaboratori coordinati e continuativi.

Rispetto al CUD 2008 il tracciato è stato modificato per la soppressione del campo "Bonus L. 243/2004".

Sezione 1: lavoratori subordinati

Per la sezione dedicata ai subordinati, la circolare precisa il contenuto dei principali punti del modello.

Punto 1 – Matricola azienda

Deve essere indicato il numero di matricola INPS del datore di lavoro con il quale sono stati denunciati e versati i contributi del lavoratore certificato.

Punto 2 – Ente pensionistico INPS

Va barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS, anche in relazione ai fondi speciali o gestioni richiamati nelle istruzioni. Nelle annotazioni può essere specificato il fondo di appartenenza.

Punto 3 – Altro ente pensionistico

Va barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS, per i quali risultano dovute all'INPS solo le contribuzioni minori.

Punto 4 – Imponibile previdenziale

Deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni dovute nell'anno solare, sia mensili sia non mensili, comprensive di:

  • stipendio base, contingenza e competenze accessorie;
  • arretrati di legge o contratto;
  • tredicesima, quattordicesima e altre gratifiche;
  • premi di risultato;
  • ferie e festività non godute;
  • fringe benefits e altri valori soggetti a contribuzione ordinaria.

La circolare precisa che:

  • per retribuzioni convenzionali, va indicato l'imponibile convenzionale;
  • per lavoratori all'estero con convenzioni parziali o soggetti al massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, va indicata la retribuzione assoggettata al contributo IVS;
  • per i premi di risultato, va indicato l'intero importo, comprese le quote beneficiarie dello sgravio;
  • l'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa nel punto 4;
  • gli arretrati da includere sono solo quelli corrisposti nel 2008 per effetto di norme di legge o contratto con efficacia retroattiva;
  • gli arretrati da transazione, conciliazione o sentenza devono essere gestiti con DM10/V, modelli di regolarizzazione e, per i periodi dal 01/2005, con EMens.

Sono inoltre disciplinati casi specifici:

  • lavoratori iscritti anche ai fondi integrativi INPS: nel CUD va indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione FPLD;
  • contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti: va certificato l'imponibile assoggettato a contribuzione nel 2008 anche se di competenza 2007, con possibile annotazione;
  • contribuzione figurativa per assegni straordinari nel credito: va indicata la retribuzione di riferimento, includendo eventuali competenze pregresse corrisposte nel 2008.

Operai dell'edilizia e lavoranti a domicilio

Per gli operai dell'edilizia, la circolare chiarisce che devono essere indicati gli importi assoggettati a contribuzione relativi a ferie, riposi annui e gratifica natalizia, oltre al 15% delle somme dovute alle Casse edili diverse da quelle per ferie, gratifica e riposi, con esclusione delle quote di adesione contrattuale.

Per i lavoranti a domicilio, vanno esposti gli importi di maggiorazione della retribuzione relativi a:

  • gratifica natalizia;
  • ferie annuali;
  • festività infrasettimanali.

Variabili retributive

Nel CUD 2009 l'imponibile del 2008 deve essere rettificato:

  • degli importi pagati o recuperati a gennaio o febbraio 2008 riferiti a dicembre 2007;
  • degli importi pagati o recuperati a gennaio o febbraio 2009 riferiti a dicembre 2008.

La circolare richiama il collegamento con le analoghe rettifiche effettuate nelle denunce EMens dei medesimi mesi.

Punti 5, 6 e 7 – Contributi dovuti

I punti relativi ai contributi dovuti servono ad attestare il versamento totale, parziale o il mancato versamento dei contributi scaduti al momento della consegna del CUD, sia per la quota datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore.

In caso di omesso o parziale versamento, nelle annotazioni può essere indicato il motivo, ad esempio calamità naturali. La circolare richiama inoltre la disciplina introdotta dall'art. 37, commi 32 e 33, del D.L. n. 233/2006, secondo cui nei periodi di sospensione dei termini di versamento per calamità naturali resta ferma la deducibilità dei contributi, ma gli stessi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito quando vengono effettivamente versati.

Punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti

Va indicato solo l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. Non devono essere ricomprese trattenute per pensionati lavoratori né contributi dovuti ad enti diversi dall'INPS.

Tra i contributi normalmente da indicare figurano:

  • 9,19% IVS o diversa aliquota di fondo pensionistico;
  • 0,30% CIGS;
  • 0,125% per i lavoratori del credito cooperativo;
  • 1% IVS sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
  • contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
  • contributo di solidarietà del 2% per gli iscritti agli ex fondi integrativi INPS.

Non vanno riportate in questo punto le ritenute previdenziali e assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione che vengono assolte nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Eliminazione del bonus L. 243/2004

La circolare evidenzia che il campo relativo al "Bonus L. 243/2004" è stato eliminato per effetto della cessazione della norma. Tuttavia, per i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2007 o per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione nel 2008, occorre rettificare le certificazioni 2007 o precedenti indicando anche gli importi dei contributi corrisposti a titolo di bonus, fermo restando l'obbligo di EMens nel mese di corresponsione.

Punti 10 e 11 – Mesi EMens

La compilazione è obbligatoria e serve a certificare i mesi per i quali sono state trasmesse le denunce retributive EMens. Va barrata la casella "Tutti" quando la denuncia è stata presentata in tutti i mesi dell'anno; in alternativa, vanno barrati i singoli mesi per i quali la denuncia non è stata presentata. Se alla data di rilascio del CUD alcuni flussi non sono ancora stati trasmessi, la situazione può essere descritta nelle annotazioni.

Sezione 2: collaborazioni coordinate e continuative

Per la sezione dedicata ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e gli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS con reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, il CUD deve certificare i compensi corrisposti nel 2008 e i relativi contributi.

La circolare precisa che il modello non va presentato per alcune categorie di iscritti alla gestione separata, in particolare:

  • lavoratori autonomi occasionali;
  • titolari di borse di studio per dottorato di ricerca MIUR;
  • associati in partecipazione;
  • medici in formazione specialistica di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999.

Punto 12 – Compensi corrisposti al collaboratore

Va indicato il totale dei compensi corrisposti nell'anno, entro il massimale contributivo annuo fissato per il 2008 in euro 88.669,00. Sono considerati percepiti nel 2008 anche i compensi pagati entro il 12 gennaio 2009 ma riferiti al 2008.

Punto 13 – Contributi dovuti

Deve essere indicato il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti per la Gestione Separata nel 2008.

Punto 14 – Contributi a carico del collaboratore

Va indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore, pari alla quota di sua competenza, indicata come un terzo dei contributi dovuti.

Punto 15 – Contributi versati

Deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

Punti 16 e 17 – Mesi EMens

Analogamente ai lavoratori subordinati, i campi servono a certificare i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens per i collaboratori, a partire dai compensi corrisposti dal gennaio 2005. Il punto 16 va barrato se la denuncia è stata presentata per tutti i mesi dell'anno; in caso contrario, nel punto 17 vanno barrati i singoli mesi mancanti.

Osservazioni operative

La circolare rinvia alle istruzioni allegate al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per le modalità di compilazione, ma precisa numerosi elementi interpretativi utili per la corretta esposizione dei dati previdenziali. In particolare, il documento disciplina la gestione di contributi non versati o sospesi, arretrati, premi di risultato, fondi integrativi, contributi aggiuntivi o figurativi e l'allineamento con le denunce EMens, offrendo così un quadro operativo completo per la predisposizione del CUD 2009.

Punti principali

Finalità e ambito del CUD 2009

Il modello CUD 2009, approvato con provvedimento direttoriale n. 163382 dell'11 novembre 2008, serve ad attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati corrisposti nel 2008, le ritenute operate, le detrazioni effettuate e i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi INPS, INPDAP e IPOST. La certificazione riguarda sia redditi assoggettati a tassazione ordinaria o separata, sia redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, nonché indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche previste dalla normativa richiamata.

Obbligo di certificazione e termini di rilascio

L'obbligo di certificazione CUD permane anche ai fini previdenziali nonostante l'introduzione delle denunce mensili EMens. Il CUD 2009 deve essere consegnato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato.

Soggetti per i quali va compilata la parte previdenziale

La parte previdenziale INPS deve essere compilata anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta, come ambasciate, organismi internazionali e aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia, nonché per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS con reddito assimilato al lavoro dipendente. La certificazione può essere utilizzata dall'interessato per gli adempimenti istituzionali presso l'INPS.

Struttura della parte C e variazioni rispetto al 2008

La parte C del modello è suddivisa in due sezioni: lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi. Rispetto al CUD 2008, il tracciato è stato modificato per la soppressione del campo "Bonus L. 243/2004".

Indicazioni sulla compilazione della sezione lavoratori subordinati

Vengono forniti chiarimenti sui punti da 1 a 17 della sezione subordinati: matricola azienda, ente pensionistico INPS o altro ente, imponibile previdenziale, contributi dovuti, contributi trattenuti, mesi EMens e gestione di casi particolari come premi di risultato, indennità di preavviso, arretrati, contribuzione aggiuntiva e figurativa, contributi di fondi integrativi e variabili retributive.

Casi particolari e esclusioni

Sono disciplinate specifiche fattispecie: operai agricoli, lavoratori autonomi dello spettacolo, lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, operai dell'edilizia, lavoranti a domicilio e soggetti con contribuzione aggiuntiva o figurativa. In alcuni casi il CUD non va compilato o la certificazione è assolta dall'INPS; in altri casi restano obblighi di denuncia EMens o specifiche annotazioni.

Sezione collaborazioni coordinate e continuative

Per i collaboratori coordinati e continuativi e gli iscritti alla gestione separata INPS si certificano compensi, contributi dovuti, trattenuti e versati, oltre ai mesi coperti da denuncia EMens. Sono espressamente escluse alcune categorie di iscritti alla gestione separata, come autonomi occasionali, titolari di borse di studio per dottorato MIUR, associati in partecipazione e medici in formazione specialistica.

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