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Circolare

Circolare numero 06 del 20-02-2009 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ai datori di lavoro autorizzati dall’INPS le modalità operative per fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 247/2007 in sostituzione del precedente regime di decontribuzione dei premi di risultato. Vengono chiariti ambito di applicazione, misura del beneficio, massimali e limiti retributivi, condizioni di regolarità contributiva, nonché le regole per compensazione, rimborso e regolarizzazione delle somme già versate o indebitamente compensate. Sono inoltre disciplinate le ipotesi particolari di operazioni societarie e imprese cessate, con termine ultimo per i conguagli e le regolarizzazioni fissato al 16 luglio 2009.

Istruzioni operative per lo sgravio contributivo sui premi di risultato ex legge n. 247/2007

Sgravio contributivo sui premi di risultato ex legge n. 247/2007

La circolare definisce le istruzioni operative per i datori di lavoro autorizzati dall’INPS alla fruizione dello sgravio contributivo introdotto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007, in sostituzione del precedente regime di decontribuzione dei premi di risultato. Il documento chiarisce l’ambito applicativo del beneficio, le regole di calcolo, i massimali, gli adempimenti richiesti e le modalità di recupero delle somme già versate.

Ambito di applicazione e contenuto del beneficio

Lo sgravio si applica agli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, ovvero di secondo livello, quando le erogazioni siano collegate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività. Il beneficio opera entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori e, nella sua articolazione, consente:

  • uno sgravio fino a 25 punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
  • lo sgravio totale della quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

La circolare precisa che non sono oggetto di sgravio:

  • il contributo di solidarietà dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti;
  • il contributo aggiuntivo dell’1% dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Limiti retributivi e massimali applicabili

Ai fini del calcolo del tetto del 3% occorre considerare anche l’importo complessivo dei premi erogati. La retribuzione utile allo sgravio è soggetta ai massimali previsti per le diverse categorie di lavoratori.

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, la retribuzione da assumere a base del calcolo non può superare il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari a:

  • € 88.669,00 per l’anno 2008;
  • € 91.507,00 per l’anno 2009.

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione è invece limitata al massimale giornaliero imponibile della prima fascia di retribuzione, moltiplicato per 312, pari a:

  • € 201.676,80 per il 2008;
  • € 208.128,96 per il 2009.

Per gli sportivi professionisti, sia già iscritti al 31.12.1995 sia iscritti successivamente, si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari a:

  • € 88.669,00 per il 2008;
  • € 91.507,00 per il 2009.

La circolare richiama inoltre le percentuali di sgravio sulla contribuzione datoriale e lavoratore, differenziate per posizione assicurativa e per l’eventuale contribuzione IVS o minore, precisando che per i lavoratori tersicorei e ballerini iscritti dopo il 31.12.1995 lo sgravio opera nei limiti del 25% sulla contribuzione IVS, senza incidere sulla contribuzione minore.

Misura massima autorizzata e aliquota applicabile

Gli importi comunicati dall’INPS ai datori di lavoro ammessi rappresentano la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Se il diritto effettivo è inferiore, per ragioni connesse alla contrattazione di secondo livello o per altre cause, il conguaglio deve essere limitato al solo importo effettivamente spettante.

Per il calcolo dello sgravio deve essere utilizzata l’aliquota vigente nel mese di corresponsione del premio.

Condizioni di accesso: regolarità contributiva e obblighi contrattuali

La fruizione del beneficio è subordinata all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi:

  • alla regolarità contributiva;
  • al rispetto della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi.

Per quanto riguarda l’Enpals, la regolarità contributiva richiede l’assenza di debiti per contributi e oneri accessori accertati contabilmente dall’Ente riferiti a tutte le attività dell’impresa. La circolare individua però alcune situazioni in cui l’impresa è considerata comunque in regola ai fini previdenziali, se i debiti risultano oggetto di:

  • dilazione di pagamento, anche rateale, concessa da Enpals o Equitalia, con regolare pagamento delle rate scadute;
  • contenzioso amministrativo non manifestamente infondato o giudiziale;
  • provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale per debiti contributivi iscritti a ruolo;
  • sospensione degli obblighi contributivi o rinvio delle scadenze per effetto di norme di legge.

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro devono restituire i contributi dovuti e pagare le sanzioni civili previste, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

Regolarizzazioni del regime di decontribuzione precedente

L’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 ha abrogato, a decorrere dall’1 gennaio 2008, il precedente regime di decontribuzione previsto dal D.L. n. 67/1997. Le imprese che, nelle more del decreto interministeriale attuativo, abbiano continuato ad applicare il regime abrogato possono compensare la contribuzione non versata con gli importi spettanti a titolo di sgravio, senza ulteriori oneri aggiuntivi, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 7 maggio 2008.

Operazioni societarie e imprese cessate

In caso di operazioni societarie, come fusioni o cessioni d’azienda con passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., il conguaglio va effettuato dal datore di lavoro subentrante. Il calcolo deve riferirsi al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore di lavoro, che non beneficia dell’incentivo.

Le imprese autorizzate allo sgravio per il 2008 che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l’attività, possono ottenere il rimborso delle somme spettanti presentando apposita istanza alla Direzione Contributi.

Modalità di utilizzo del beneficio: compensazione, rimborso e comunicazioni

Le imprese ammesse allo sgravio, sulla base degli elenchi trasmessi dall’INPS, possono scegliere tra:

  • il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza;
  • la compensazione tramite minor versamento, entro i limiti autorizzati dall’Istituto, su una o più mensilità successive fino a giugno 2009 incluso.

Quando l’importo effettivamente spettante è inferiore a quello autorizzato, il conguaglio deve essere limitato alla quota di beneficio realmente dovuta. In tale ipotesi, l’Ente contatta i datori di lavoro per acquisire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.

Le imprese autorizzate alla compensazione devono comunicare alla Direzione Contributi:

  • le mensilità in cui si è generato il credito;
  • l’imponibile dei relativi premi;
  • l’importo dei contributi versati in eccesso;
  • le mensilità in cui sono state effettuate le compensazioni;
  • gli importi dei minori versamenti effettuati.

La compensazione orizzontale va effettuata tramite modello F24, indicando la competenza dei mesi che hanno generato il credito e i relativi importi compensati. Se la compensazione non è possibile, ad esempio per sospensione o cessazione dell’attività, l’Ente istruisce una pratica di rimborso.

La circolare precisa infine che l’autorizzazione resta subordinata all’esito delle verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva delle imprese e che, al momento del conguaglio, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Termine finale per gli adempimenti

Tutte le operazioni di conguaglio, regolarizzazione e rimborso devono essere effettuate entro e non oltre il 16 luglio 2009. Per eventuali chiarimenti è indicato l’indirizzo di posta elettronica dcontr@enpals.it.

Punti principali

Ambito di applicazione e misura dello sgravio

Lo sgravio riguarda le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o territoriali di secondo livello, collegate a incrementi di produttività, qualità e competitività, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua. Il beneficio opera fino a 25 punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, al netto di altre riduzioni, e in via totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore. Restano esclusi dal beneficio il contributo di solidarietà e il contributo aggiuntivo dell’1% dovuto sulle quote eccedenti la prima fascia pensionabile.

Limiti retributivi e massimali contributivi

Ai fini del calcolo del limite del 3% occorre considerare l’importo complessivo dei premi erogati e, per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, i relativi massimali contributivi. Per gli iscritti dopo il 31.12.1995 vale il massimale annuo di € 88.669,00 per il 2008 e € 91.507,00 per il 2009; per gli iscritti ante 31.12.1995 al Fondo spettacolo si applica il massimale giornaliero imponibile moltiplicato per 312, pari a € 201.676,80 per il 2008 e € 208.128,96 per il 2009. La circolare specifica anche le diverse percentuali di sgravio per contribuzione IVS e contribuzione minore.

Condizioni di accesso e regolarità contributiva

La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Per l’Enpals, la regolarità richiede l’assenza di debiti per contributi e oneri accessori accertati contabilmente, salvo specifiche situazioni equiparate alla regolarità, come dilazioni in corso con rate scadute pagate, contenzioso non manifestamente infondato, sospensione dell’esecutività della cartella o sospensioni normative degli obblighi contributivi.

Regolarizzazioni del pregresso e casi particolari

Le imprese che avevano continuato ad applicare il precedente regime di decontribuzione del D.L. n. 67/1997 possono compensare la contribuzione non versata con gli importi spettanti a titolo di sgravio, senza ulteriori oneri. In caso di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c., il conguaglio spetta al datore di lavoro subentrante sul premio complessivamente corrisposto nell’anno. Le imprese cessate o sospese possono ottenere il rimborso mediante apposita istanza alla Direzione Contributi.

Modalità operative, comunicazioni e scadenze

Le imprese ammesse possono scegliere tra rimborso e compensazione, entro i limiti autorizzati dall’INPS, con recupero sulle mensilità successive fino a giugno 2009 incluso. In caso di compensazione, devono indicare le mensilità che hanno generato il credito, gli imponibili dei premi, gli importi versati in eccesso e le mensilità e gli importi oggetto di minor versamento, anche tramite F24 per la compensazione orizzontale. Tutte le operazioni di conguaglio, regolarizzazione e rimborso devono essere completate entro il 16 luglio 2009; restano ferme le verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva.

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