Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 22 del 19-2-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione, per le assunzioni 2008, delle agevolazioni contributive connesse ai contratti di inserimento/reinserimento per donne residenti in aree con squilibri occupazionali femminili. Richiama il decreto ministeriale 13 novembre 2008, che individua le aree territoriali rilevanti per l’anno 2008 e distingue tra agevolazione generalizzata del 25% e incentivi più ampi, ove spettanti, per le regioni del Mezzogiorno indicate dal decreto. Vengono inoltre fornite le modalità operative per recuperi o restituzioni contributive tramite DM10/DM10/2 e le relative istruzioni contabili, con indicazione dei codici e dei conti da utilizzare.

Contratto di inserimento ex artt. 54-59 D.Lgs. 276/2003: decreto 2008 sulle aree territoriali e istruzioni contabili

Contratto di inserimento ex art. 54, comma 1, lett. e), D.Lgs. 276/2003: decreto 2008 e istruzioni operative

La circolare fornisce le istruzioni applicative e contabili per le agevolazioni contributive collegate ai contratti di inserimento/reinserimento stipulati con donne residenti in aree territoriali con particolari squilibri occupazionali per l’anno 2008. L’intervento si collega al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e chiarisce sia la misura degli incentivi sia le modalità di recupero o restituzione delle somme nei modelli contributivi.

Quadro normativo e finalità

La materia è ricondotta agli articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, già oggetto delle precedenti circolari INPS n. 51 del 16 marzo 2004 e n. 74 del 19 maggio 2006. La circolare ribadisce che, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento, rientrano le donne residenti in aree geografiche caratterizzate da particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile, per le quali è necessario un apposito decreto ministeriale di identificazione territoriale.

Contenuto del decreto ministeriale 13 novembre 2008

Il decreto, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2008 e valido per il solo anno 2008, identifica due distinti ambiti territoriali:

  • ai sensi dell’art. 1, le aree di cui all’art. 54, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 sono individuate in tutte le regioni e province autonome;
  • ai sensi dell’art. 2, le aree che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 sono individuate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

La circolare precisa che tale distinzione è rilevante perché consente di differenziare la sola agevolazione generalizzata del 25% dagli incentivi economici più elevati previsti, in presenza delle ulteriori condizioni richieste dalla disciplina.

Misura delle agevolazioni contributive

Per i contratti di inserimento stipulati nel 2008 con donne residenti nelle aree individuate dall’art. 1 del decreto, l’agevolazione contributiva è riconosciuta in misura generalizzata del 25%. Per le lavoratrici residenti nei territori indicati dall’art. 2, invece, è possibile accedere anche agli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, ossia ai benefici già previsti per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, se spettanti in base al settore del datore di lavoro che assume.

La circolare richiama inoltre le condizioni già illustrate dalla circolare n. 74/2006, che devono essere rispettate per i benefici superiori al 25%:

  • il beneficio, riferito al singolo rapporto, non deve superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto, elevato al 60% in caso di soggetti disabili;
  • l’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato, oppure il posto deve essersi reso vacante per dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa, e non per riduzione del personale;
  • il contratto deve avere durata almeno pari a 12 mesi.

Residenza della lavoratrice e luogo di svolgimento della prestazione

Viene chiarito che il riferimento alla residenza della lavoratrice non è sufficiente da solo: per fruire degli incentivi in misura superiore al 25% è necessario che anche l’attività lavorativa sia svolta all’interno dei territori individuati dall’art. 2 del decreto. Questo elemento integra il requisito soggettivo della residenza con quello territoriale della prestazione, ai fini dell’accesso agli incentivi più favorevoli.

Specificità della Regione Calabria

La circolare evidenzia che rispetto al decreto precedente l’unica variazione concerne la Regione Calabria, non più compresa tra i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 per l’anno 2008. Perciò:

  • per le assunzioni 2008 di lavoratrici residenti in Calabria spetta soltanto l’agevolazione del 25%, a prescindere dalla tipologia aziendale;
  • per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 continuano ad applicarsi, fino alla scadenza del contratto di inserimento già in essere, le misure più ampie previste dal D.M. 31 luglio 2007, se spettanti.

Modalità operative per il recupero delle agevolazioni

Le aziende che, a seguito di assunzioni effettuate nel 2008, non abbiano fruito della riduzione contributiva in attesa della pubblicazione del decreto possono recuperare l’agevolazione spettante. Devono:

  • determinare l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;
  • indicare l’importo nel quadro "D" del DM10;
  • utilizzare il codice "L997", con il significato di "rec. agevol. inserimento".

Regolarizzazione delle posizioni relative alla Calabria

Le aziende che abbiano fruito, per assunzioni 2008 di lavoratrici residenti in Calabria, di agevolazioni superiori al 25% devono regolarizzare la posizione. Devono:

  • determinare l’ammontare complessivo delle somme da restituire;
  • riportare l’importo nel quadro "B-C" del DM10/2;
  • utilizzare il codice "M109", con il significato di "rest. agevol. inserimento".

Non devono essere compilati i campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". La regolarizzazione deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, senza aggravio di oneri accessori.

Istruzioni contabili

In sede di ripartizione contabile dei modelli DM 10/2, la procedura imputa:

  • l’onere dei recuperi di cui al punto 2 al conto GAW 37/113, istituito con la circolare n. 10 del 28 gennaio 2008;
  • il recupero delle somme relative alle agevolazioni di cui al punto 2.1 al conto GAW 24/106, istituito con la circolare n. 74 del 19 maggio 2006.

Nel complesso, la circolare disciplina quindi sia l’estensione territoriale del beneficio per il 2008, sia le conseguenze operative per chi non abbia ancora fruito dell’agevolazione o l’abbia fruita in misura non corretta.

Punti principali

Finalità della circolare e riferimento normativo

La circolare aggiorna le indicazioni già fornite con le circolari n. 51/2004 e n. 74/2006 in materia di contratti di inserimento disciplinati dagli artt. 54-59 del D.Lgs. n. 276/2003. L’intervento è legato al decreto ministeriale 13 novembre 2008, pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2008, che individua per il solo anno 2008 le aree territoriali rilevanti ai fini dell’art. 54, comma 1, lett. e), relativo alle donne residenti in aree con particolari squilibri occupazionali.

Aree territoriali individuate dal decreto 2008

Il decreto identifica, per l’anno 2008, le aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 in tutte le regioni e province autonome. Ai fini del Regolamento (CE) n. 2204/2002, le aree con caratteristiche di lavoratrici svantaggiate sono invece individuate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Misura delle agevolazioni contributive

Per i contratti di inserimento stipulati nel 2008 con donne residenti nelle aree dell’art. 1 del decreto, si applica l’agevolazione contributiva generalizzata del 25%. Per le lavoratrici residenti nei territori dell’art. 2 del decreto, ove ne ricorrano le condizioni, possono trovare applicazione gli incentivi economici più ampi previsti dall’art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, cioè quelli già previsti per i contratti di formazione e lavoro e determinati in base al settore del datore di lavoro e all’ubicazione territoriale.

Residenza e svolgimento dell’attività lavorativa

La circolare precisa che la sola residenza della lavoratrice non è sufficiente: per fruire degli incentivi in misura superiore al 25% è necessario anche che la prestazione lavorativa si svolga all’interno dei territori individuati dall’art. 2 del decreto. Resta inoltre fermo il rispetto delle condizioni indicate dalla circolare n. 74/2006, punto 3, per l’accesso ai benefici più elevati.

Caso specifico della Regione Calabria

Rispetto al precedente decreto, l’unica differenza rilevante è l’esclusione della Regione Calabria dall’elenco delle aree di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 per l’anno 2008. Ne consegue che, per le assunzioni effettuate nel 2008 di lavoratrici residenti in Calabria, spetta solo la misura generalizzata del 25%, indipendentemente dalla tipologia aziendale. Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 continuano invece ad applicarsi, fino alla scadenza del contratto già instaurato, le misure più ampie previste dal D.M. 31 luglio 2007, se spettanti.

Recupero delle agevolazioni non fruite nel 2008

Le aziende che, a seguito di assunzioni nel corso del 2008 di lavoratrici ex art. 54, comma 1, lett. e), non abbiano operato la riduzione contributiva in attesa del decreto possono recuperare l’agevolazione spettante. Devono determinare l’ammontare complessivo da recuperare e indicarlo nel quadro "D" del DM10, utilizzando il codice "L997" con il significato di "rec. agevol. inserimento".

Regolarizzazione per agevolazioni indebitamente fruite in Calabria

Le aziende che, per assunzioni 2008 di lavoratrici residenti in Calabria, abbiano fruito di agevolazioni superiori al 25% devono regolarizzare la posizione. Devono determinare l’importo complessivo da restituire e inserirlo nel quadro "B-C" del DM10/2 con il codice "M109" ("rest. agevol. inserimento"). Non devono essere compilati i campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, senza oneri accessori.

Istruzioni contabili

In sede di ripartizione contabile dei modelli DM 10/2, la procedura imputa l’onere relativo ai recuperi di cui al punto 2 al conto GAW 37/113, istituito con la circolare n. 10 del 28 gennaio 2008. Il recupero delle somme relative alle agevolazioni di cui al punto 2.1 è invece imputato al conto GAW 24/106, istituito con la circolare n. 74 del 19 maggio 2006.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.